ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN ASSEMBLEA 3/01694

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 482 del 07/06/2011
Firmatari
Primo firmatario: SARDELLI LUCIANO MARIO
Gruppo: INIZIATIVA RESPONSABILE (NOI SUD-LIBERTA' ED AUTONOMIA, POPOLARI D'ITALIA DOMANI-PID, MOVIMENTO DI RESPONSABILITA' NAZIONALE-MRN, AZIONE POPOLARE, ALLEANZA DI CENTRO-ADC, LA DISCUSSIONE)
Data firma: 07/06/2011


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 07/06/2011
Stato iter:
08/06/2011
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 08/06/2011
Resoconto SARDELLI LUCIANO MARIO INIZIATIVA RESPONSABILE (NOI SUD-LIBERTA' ED AUTONOMIA, POPOLARI D'ITALIA DOMANI-PID, MOVIMENTO DI RESPONSABILITA' NAZIONALE-MRN, AZIONE POPOLARE, ALLEANZA DI CENTRO-ADC, LA DISCUSSIONE)
 
RISPOSTA GOVERNO 08/06/2011
Resoconto ROMANI PAOLO MINISTRO - (SVILUPPO ECONOMICO)
 
REPLICA 08/06/2011
Resoconto SARDELLI LUCIANO MARIO INIZIATIVA RESPONSABILE (NOI SUD-LIBERTA' ED AUTONOMIA, POPOLARI D'ITALIA DOMANI-PID, MOVIMENTO DI RESPONSABILITA' NAZIONALE-MRN, AZIONE POPOLARE, ALLEANZA DI CENTRO-ADC, LA DISCUSSIONE)
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 08/06/2011

SVOLTO IL 08/06/2011

CONCLUSO IL 08/06/2011

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Assemblea 3-01694
presentata da
LUCIANO MARIO SARDELLI
martedì 7 giugno 2011, seduta n.482

SARDELLI. -
Al Ministro dello sviluppo economico.
- Per sapere - premesso che:

il decreto legislativo sulle fonti rinnovabili è stato approvato nella seduta del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2011 in attuazione della direttiva 2009/28/CE e si inserisce nel quadro della politica energetica europea volta a ridurre la dipendenza dalle fonti combustibili fossili e le emissioni di anidride carbonica, definendo gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi ed il quadro istituzionale, finanziario e giuridico necessari al raggiungimento degli obiettivi fino al 2020 in materia di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energie e di quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti;

in data 5 maggio 2011 il Ministero dello sviluppo economico ha licenziato un decreto volto a regolamentare il cosiddetto quarto conto energia relativo al settore della produzione elettrica dalla fonte solare e fotovoltaica, definendo nuovi schemi di incentivazione e, prioritariamente, nuovi meccanismi di accesso per gli operatori alle tariffe incentivanti, al fine di regolamentare e limitare la spesa massima annua fino al 2016;

il nuovo schema, cosi delineato, definisce una procedura di accesso alla tariffa incentivante che prevede per i «grandi impianti» l'accesso ad un registro, da istituirsi a cura del Gestore dei servizi energetici (GSE). La volontà sottesa all'approvazione di tale schema di accesso alle tariffe dovrebbe essere individuata, per lo più, nell'esigenza di controllare il mercato del fotovoltaico, monitorando la crescita dello stesso ed introducendo un meccanismo di riduzione, graduale e rapido, del valore dell'incentivo;

in data 16 maggio 2011 il Gestore dei servizi energetici ha pubblicato le «regole tecniche per l'iscrizione al registro», pubblicando sul proprio sito informatico un documento che, a parere di molti imprenditori del settore, lascia ampi spazi di interpretazione sul concreto funzionamento dello schema sopra riportato;

tale situazione di incertezza rischia di indebolire ulteriormente un settore che, è utile ricordare, attraversa un momento molto delicato, essendo stato oggetto di modifiche in corso d'opera in materia di incentivi;

in particolare, si registra una palese contraddizione tra il decreto del quarto conto energia e le regole tecniche pubblicate dal Gestore dei servizi energetici, con particolare riferimento all'articolo 6, comma 4, del decreto, che recita testualmente: «In tutti i casi la tariffa incentivante spettante è quella vigente alla data di entrata in esercizio dell'impianto». Tale previsione era stata evidentemente interpretata come intenzione da parte del Ministero dello sviluppo economico di tutelare i diritti acquisiti a garanzia di quegli investimenti, in corso d'opera, che non fossero in grado di accedere al registro per esubero di domande. Contrariamente, il Gestore dei servizi energetici ha previsto, nell'articolo 5 delle regole tecniche di recente emanazione, il seguente dispositivo: «Si sottolinea che la tariffa incentivante spettante agli impianti è quella vigente alla data di entrata in esercizio dell'impianto, purché l'impianto stesso sia stato iscritto nel registro in posizione tale da rientrare nei limiti specifici di costo del periodo di riferimento. Ai grandi impianti, entrati comunque in esercizio dal 31 agosto 2011 al 31 dicembre 2012, senza essere iscritti nel registro in posizione tale da rientrare nei limiti specifici di costo del periodo di riferimento, per i quali i soggetti responsabili chiederanno l'ammissione agli incentivi a partire dal 2013, sarà attribuita una data convenzionale di entrata in esercizio per la determinazione della spettante tariffa, coincidente con il primo giorno del semestre nel quale viene effettuata la richiesta al GSE successivamente al primo gennaio 2013. Rimane valida l'obbligo della comunicazione al GSE della richiesta di incentivazione entro 15 giorni dalla suddetta data convenzionalmente individuata», che determina l'impossibilità reale per chi non dovesse accedere al registro di poter completare il proprio investimento;

tale intervento del Gestore dei servizi energetici sembrerebbe all'interrogante essere in netto contrasto con il dettato normativo sopra menzionato e, soprattutto, andrebbe a ledere in maniera definitiva un settore importante del nostro comparto produttivo;

allo stesso tempo appare non chiaro l'ambito di applicabilità dell'articolo 12, comma 5, che recita: «Ai fini dell'attribuzione delle tariffe incentivanti, più impianti fotovoltaici realizzati dal medesimo soggetto responsabile o riconducibili a un unico soggetto responsabile e localizzati nella medesima particella catastale o su particelle catastali contigue si intendono come unico impianto di potenza cumulativa pari alla somma dei singoli impianti. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, il GSE definisce e pubblica ulteriori requisiti e regole tecniche volti ad evitare il frazionamento di un impianto in più impianti di ridotta potenza»;

tale previsione, infatti, considerate la sua non chiara portata e l'incertezza della data in cui verranno pubblicati gli ulteriori requisiti tecnici, pone gli operatori che ricadono o potrebbero ricadere nei limiti di intervento del dispositivo sopra menzionato nell'impossibilità di iscriversi al registro -:

se non si ritenga opportuno confermare con urgenza quanto riportato nel decreto a tutela di tutti quegli operatori che, investendo con mezzi propri, hanno la necessità di vedere assicurata la certezza della tariffa a cui saranno assoggettati a partire esclusivamente dalla data di entrata in esercizio degli impianti, mentre si potrà determinare la sottoscrizione della cosiddetta convenzione con il Gestore dei servizi energetici alla data di iscrizione al primo registro utile, preservando in tal modo il controllo di spesa e garantendo la certezza degli investimenti, e se non si ritenga opportuno prevedere una modifica dei termini di registrazione per gli impianti ricadenti nell'articolo 12, comma 5, al fine di garantire una totale par condicio a tutti gli operatori in corso di registrazione. (3-01694)