ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN ASSEMBLEA 3/01651

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 473 del 17/05/2011
Firmatari
Primo firmatario: DI BIAGIO ALDO
Gruppo: FUTURO E LIBERTA' PER IL TERZO POLO
Data firma: 17/05/2011
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PROIETTI COSIMI FRANCESCO FUTURO E LIBERTA' PER IL TERZO POLO 17/05/2011
TOTO DANIELE FUTURO E LIBERTA' PER IL TERZO POLO 17/05/2011


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI delegato in data 17/05/2011
Stato iter:
18/05/2011
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 18/05/2011
Resoconto DI BIAGIO ALDO FUTURO E LIBERTA' PER IL TERZO POLO
 
RISPOSTA GOVERNO 18/05/2011
Resoconto VITO ELIO MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO - (RAPPORTI CON IL PARLAMENTO)
 
REPLICA 18/05/2011
Resoconto DI BIAGIO ALDO FUTURO E LIBERTA' PER IL TERZO POLO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 18/05/2011

SVOLTO IL 18/05/2011

CONCLUSO IL 18/05/2011

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Assemblea 3-01651
presentata da
ALDO DI BIAGIO
martedì 17 maggio 2011, seduta n.473

DI BIAGIO, PROIETTI COSIMI e TOTO. -
Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
- Per sapere - premesso che:

nel novembre 2011 Arenaways, prima società privata a concorrere con Trenitalia per il trasporto passeggeri sulle tratte regionali e interregionali, è stata costretta ad iniziare la propria attività subendo una pesante limitazione operativa: l'Ufficio per la regolazione del traffico ferroviario (Urtf) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non ha, infatti, autorizzato le fermate intermedie sulla linea Torino-Milano e contro questa decisione Arenaways ha presentato due ricorsi all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e alla Commissione europea;

le limitazioni imposte dall'Ufficio per la regolazione del traffico ferroviario (Urtf) hanno natura e finalità oggettivamente anticoncorrenziali, poiché, come ha precisato il Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Castelli, rispondendo il 18 novembre 2010 in Commissione trasporti, poste e telecomunicazioni ad altra interrogazione sulla stessa materia, «lo svolgimento del servizio di trasporto ferroviario passeggeri richiesto dalla Arenaways sulla tratta in questione» avrebbe potuto «compromettere l'equilibrio economico del contratto di servizio pubblico in termini di redditività dell'impresa ferroviaria Trenitalia titolare dei contratti di servizio con le regioni Piemonte e Lombardia». Su questa base l'Ufficio per la regolazione del traffico ferroviario (Urtf) ha così deciso che «il servizio offerto dalla impresa Arenaways» dovesse «assumere un carattere di media-lunga percorrenza e non anche di tipo regionale in modo dunque da non interferire con i servizi per i quali è previsto invece un contributo pubblico»;

il fondamento normativo della decisione dell'Ufficio per la regolazione del traffico ferroviario (Urtf) è il comma 2 dell'articolo 59 della legge 23 luglio 2009, n. 99, secondo cui «lo svolgimento di servizi ferroviari passeggeri in ambito nazionale, ivi compresa la parte di servizi internazionali svolta sul territorio italiano, può essere soggetto a limitazioni nel diritto di far salire e scendere passeggeri in stazioni situate lungo il percorso del servizio, nei casi in cui il loro esercizio possa compromettere l'equilibrio economico di un contratto di servizio pubblico in termini di redditività di tutti i servizi coperti da tale contratto (...)»;

la mancata separazione proprietaria tra Trenitalia e le società del gruppo Ferrovie dello Stato (Rfi - Rete ferroviaria italiana, Grandistazioni e Centostazioni), che gestiscono sia la circolazione che le stazioni della rete ferroviaria italiana, comporta che, malgrado le generiche direttive sulla liberalizzazione del mercato dei trasporti su rotaia, chiunque sfidi Trenitalia sia costretto a giocare a condizioni impari, a partire dalla gestione dichiaratamente ostruzionistica del sistema di informazioni ai viaggiatori; a ciò si aggiunge, come ulteriore conflitto di interessi, il fatto che la proprietà del gruppo Ferrovie dello Stato sia affidata al controllo dello stesso Esecutivo, che, in maniera neutrale, dovrebbe provvedere alla regolazione del traffico ferroviario;

l'Ufficio per la regolazione del traffico ferroviario, prima che giunga a conclusione l'indagine dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, potrebbe riconsiderare la limitazione imposta ad Arenaways, che, però, ha già comportato per l'azienda pesanti ripercussioni economiche;

la previsione di cui all'articolo 59, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, comporta, ad avviso degli interroganti, una limitazione della concorrenza nei servizi ferroviari incompatibile con la normativa comunitaria -:

quali misure intenda adottare, per quanto di competenza, ed alla luce delle eventuali valutazioni delle conseguenze economiche ed occupazionali, per favorire la concorrenza nei servizi ferroviari, riconsiderando le limitazioni imposte ad Arenaways, indicate in premessa. (3-01651)