ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN ASSEMBLEA 3/01549

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 454 del 29/03/2011
Firmatari
Primo firmatario: MESSINA IGNAZIO
Gruppo: ITALIA DEI VALORI
Data firma: 29/03/2011
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
FAVIA DAVID ITALIA DEI VALORI 29/03/2011
PIFFARI SERGIO MICHELE ITALIA DEI VALORI 29/03/2011


Destinatari
Ministero destinatario:
  • RAPPORTI CON LE REGIONI E COESIONE TERRITORIALE
Attuale delegato a rispondere: RAPPORTI CON LE REGIONI E COESIONE TERRITORIALE delegato in data 29/03/2011
Stato iter:
30/03/2011
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 30/03/2011
Resoconto MESSINA IGNAZIO ITALIA DEI VALORI
 
RISPOSTA GOVERNO 30/03/2011
Resoconto FITTO RAFFAELE MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO - (RAPPORTI CON LE REGIONI E COESIONE TERRITORIALE)
 
REPLICA 30/03/2011
Resoconto MESSINA IGNAZIO ITALIA DEI VALORI
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 30/03/2011

SVOLTO IL 30/03/2011

CONCLUSO IL 30/03/2011

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Assemblea 3-01549
presentata da
IGNAZIO MESSINA
martedì 29 marzo 2011, seduta n.454

MESSINA, FAVIA e PIFFARI. -
Al Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale.
- Per sapere - premesso che:
l'articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) - come successivamente modificato dall'articolo 15 del decreto-legge cosiddetto «Ronchi» (n. 135 del 2009), recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee» - ha realizzato una vera e propria riforma ordinamentale in materia di affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, allo scopo di dare applicazione alla «disciplina comunitaria», come indicato in preambolo, ed in modo da renderlo applicabile anche al servizio idrico integrato, sostituendo le forme di gestione precedentemente previste dall'articolo 150 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (il citato codice ambientale, che a sua volta, per il servizio idrico integrato, rinvia all'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

l'estensione della nuova disciplina degli affidamenti anche al settore idrico integrato non è imposta da alcuna normativa comunitaria, dal momento che a tale settore non si applica né la direttiva 2004/18/CE sugli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, né la direttiva 2004/17/CE sulle procedure di appalto, tra l'altro, degli enti erogatori di acqua;

le due direttive comunitarie, infatti, si applicano ai soli casi in cui l'affidamento della gestione di un pubblico servizio avviene in forza di un appalto, laddove il modello di gestione idrica nazionale rappresenta sicuramente un'ipotesi di assentimento in concessione, dal momento che: la proprietà della rete idrica resta pubblica (si confronti l'articolo 15, comma 1-ter, del decreto-legge n. 135 del 2009); resta ferma anche la competenza del pubblico potere in materia di governo delle risorse idriche, «in particolare in ordine alla qualità e prezzo del servizio» (si confronti il citato articolo 15, comma 1-ter); al privato viene affidata la sola gestione del servizio;

l'Italia è stata sì oggetto di infrazione comunitaria e condannata dalla Corte di giustizia, ma non perché la disciplina di cui all'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali contrastasse con la normativa comunitaria, ma in conseguenza del fatto - ben diverso - che gli enti locali, nell'affidare la gestione dei servizi pubblici, hanno manifestato la tendenza ad elaborare soluzioni «creative» quanto ai soggetti ai quali concedere l'affidamento, violando i severi limiti imposti certo non dalla normativa comunitaria, ma dalla giurisprudenza della Corte di giustizia europea, formatasi soprattutto in tema di affidamento «in house»;

la disciplina attualmente vigente in materia di servizi pubblici locali prevede quali modalità ordinarie di affidamento della gestione: la gara, con procedure ad evidenza pubblica, e l'affidamento a società miste pubblico-private, purché il socio privato venga selezionato attraverso gare cosiddette «a doppio oggetto» (sulla qualità del socio e su specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio), con l'ulteriore condizione che il socio privato partecipi con non meno del 40 per cento;

è confermata, ma in posizione assolutamente «residuale», la possibilità di deroga dagli affidamenti ordinari per gli affidamenti cosiddetti «in house», purché conformi alle seguenti disposizioni:

a) previsione per cui l'affidamento «in house» è possibile per le situazioni particolarmente caratterizzate, tra l'altro, dall'essere situazioni «eccezionali»;

b) previsione per cui l'affidamento «in house» è possibile solo a favore di società totalmente partecipate dall'ente locale;

c) previsione per cui dette società devono avere i requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per la gestione «in house»;

d) previsione per cui siano comunque rispettati i principi della disciplina comunitaria in materia di controllo analogo sulla società e di prevalenza dell'attività svolta dalla stessa con l'ente o gli enti pubblici che la controllano;

è stato dettato, infine, il regime transitorio per gli affidamenti non compatibili con la nuova disciplina in materia di servizi pubblici locali: in particolare, per le gestioni «in house» che soddisfino i principi comunitari, la cessazione è stata fissata al 31 dicembre 2011, a meno che le amministrazioni non cedano almeno il 40 per cento del capitale a privati, attraverso gara pubblica;

il citato articolo 23-bis, insieme alle nuove norme introdotte dall'articolo 15 del decreto-legge «Ronchi» ribadiscono, tuttavia, il principio della piena ed esclusiva proprietà pubblica delle risorse idriche: «Tutte le forme di affidamento della gestione del servizio idrico integrato di cui all'articolo 23-bis del citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, devono avvenire nel rispetto dei principi di autonomia gestionale del soggetto gestore e di piena ed esclusiva proprietà pubblica delle risorse idriche, il cui governo spetta esclusivamente alle istituzioni pubbliche, in particolare in ordine alla qualità e prezzo del servizio, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, garantendo il diritto alla universalità ed accessibilità del servizio»;

tale previsione conferma per via normativa la condizione peculiare del servizio idrico rispetto agli altri servizi pubblici locali, dovuta alla peculiarità del bene che ne è oggetto, l'acqua, bene pubblico per natura e preziosa risorsa per l'umanità intera;

sul bene acqua, sulla sua disponibilità, sull'accesso universale discute e si interroga il mondo, per questo archiviarne così rapidamente le modalità di gestione - la scadenza delle gestioni non conformi è fissata al dicembre 2011 - rischia di avere conseguenze fortemente negative, in particolare economico-finanziarie per le amministrazioni e per le collettività;

pur nella bontà dello spirito concorrenziale dei servizi pubblici locali, va segnalato che il nodo principale è quello di aver introdotto una disciplina univoca in una materia, i servizi pubblici locali appunto, che comporta notevoli specificità di settore, in cui le opportunità di introdurre spinte concorrenziali sono molto diverse;

si è ormai a ridosso della scadenza del periodo transitorio per la cessazione delle società «in house», pur conformi ai principi comunitari, e la loro trasformazione in società miste, in cui la presenza dei privati non sia inferiore al 40 per cento;

tale scadenza incide sui temi oggetto della consultazione referendaria cui i cittadini saranno chiamati il 12 ed il 13 giugno 2011 per pronunciarsi sui quesiti in materia di gestione del servizio idrico integrato -:
se il Governo non intenda adottare un'iniziativa normativa di moratoria per gli affidamenti «in house» del servizio idrico integrato, che ne posticipi alla fine del 2012 l'entrata in vigore al fine di consentire al popolo sovrano di esprimersi in materia senza creare dei fatti compiuti che in questo contesto sarebbero, a parere degli interroganti, antidemocratici.
(3-01549)