ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN ASSEMBLEA 3/01501

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 445 del 08/03/2011
Firmatari
Primo firmatario: DI PIETRO ANTONIO
Gruppo: ITALIA DEI VALORI
Data firma: 08/03/2011
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DI GIUSEPPE ANITA ITALIA DEI VALORI 08/03/2011
ZAZZERA PIERFELICE ITALIA DEI VALORI 08/03/2011


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 08/03/2011
Stato iter:
09/03/2011
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 09/03/2011
Resoconto DI PIETRO ANTONIO ITALIA DEI VALORI
 
RISPOSTA GOVERNO 09/03/2011
Resoconto GELMINI MARIASTELLA MINISTRO - (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA)
 
REPLICA 09/03/2011
Resoconto DI PIETRO ANTONIO ITALIA DEI VALORI
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 09/03/2011

SVOLTO IL 09/03/2011

CONCLUSO IL 09/03/2011

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Assemblea 3-01501
presentata da
ANTONIO DI PIETRO
martedì 8 marzo 2011, seduta n.445

DI PIETRO, DI GIUSEPPE e ZAZZERA. -
Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
- Per sapere - premesso che:

negli ultimi anni, in particolare, a partire dalla pubblicazione del decreto ministeriale 8 aprile 2009, n. 42, si è assistito ad un progressivo proliferare di ricorsi contro il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

in numerose circostanze i tribunali italiani hanno emesso sentenze di condanna nei confronti dei provvedimenti adottati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai danni dei lavoratori precari della scuola, che, pur in un clima di esasperante ostilità (si pensi alle numerose dichiarazioni del Ministro interrogato che, mentre taglia 135.000 precari in 3 anni, si permette di parlare della scuola come «ammortizzatore sociale», del Ministro Brunetta che parla dei docenti definendoli «insegnanti fannulloni», delle recentissime affermazioni del Presidente del Consiglio dei ministri al congresso dei Cristiani riformisti, che dice «gli insegnanti educano a valori diversi da quelli delle famiglie», che poi sono quelli della Costituzione), hanno continuato a garantire il funzionamento della scuola pubblica;

è recentissima la sentenza n. 41 della Corte costituzionale, che, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 4-ter, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, aggiunto dalla legge di conversione 24 novembre 2009, n. 167, sottolinea la natura meritocratica delle graduatorie istituite «per individuare i docenti cui attribuire le cattedre e le supplenze secondo il criterio del merito» e si esprime con chiarezza contro gli inserimenti dei docenti «in coda», che comportano «il totale sacrificio del principio del merito posto a fondamento della procedura di reclutamento dei docenti e la correlata esigenza di assicurare, per quanto più possibile, la migliore formazione scolastica»;

la suddetta sentenza della Corte costituzionale rischia di dar vita ad una nuova ondata di ricorsi da parte di chi, in un modo o nell'altro, a causa della riconosciuta illegittimità dei provvedimenti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, si è visto negato il diritto ad un contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato;

la tensione dei lavoratori precari della scuola è ulteriormente esasperata dalla politica dei tagli al sistema di istruzione perpetrata dall'attuale Governo attraverso il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che, all'articolo 64, comma 4, recante «norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale utilizzo delle risorse umane della scuola», prevede una sensibile riduzione degli organici;

l'attuale regime di tagli, che continua ad essere vigente nonostante i devastanti effetti prodotti, ha stravolto completamente il piano programmatico di assunzioni del Governo Prodi, previsto dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 1, comma 605, lettera c), in virtù del quale le graduatorie dei precari della scuola venivano trasformate in graduatorie permanenti ad esaurimento;

tale piano programmatico aveva lo scopo di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere più funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni tese ad abbassare l'età media del personale docente. Analogo piano di assunzioni a tempo indeterminato era predisposto per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ata) per complessive 20.000 unità;

la smisurata quantità di ricorsi effettuati dai precari della scuola per la trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, in occasione della scadenza dei termini imposti dal cosiddetto collegato lavoro (legge n. 183 del 2010), rende ormai improcrastinabile la ricerca di una strategia risolutiva che ponga fine alla situazione di allarmante instabilità delle istituzioni scolastiche, causa prima della discontinuità didattica;

tali ricorsi si appellano alla normativa del diritto comunitario (direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999), volta a limitare l'illegittimo utilizzo protratto nel tempo dei contratti a tempo determinato;

il tribunale di Siena, sezione lavoro, nella sentenza n. 699 del 27 settembre 2010, ha riconosciuto del resto che la stipula dei contratti a tempo determinato nella scuola, finalizzati alla copertura di posti vacanti, appare un abuso, in quanto destinata a soddisfare bisogni ordinari di lavoro «correnti, immutati nel tempo, permanenti e durevoli, tutt'altro quindi che eccezionali o temporanei» -:

se, a fronte di tale situazione, il Ministro interrogato, avendo come obiettivo l'esaurimento delle graduatorie permanenti, intenda elaborare un piano di immissioni in ruolo che parta da una valutazione attenta e responsabile dei requisiti maturati dai precari inseriti nelle graduatorie (e che, quindi, hanno conseguito l'abilitazione a seguito del superamento di prove selettive concorsuali concluse con un esame di Stato finale), tenendo in considerazione le normative stabilite dal diritto comunitario. (3-01501)