ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/01365

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 407 del 13/12/2010
Firmatari
Primo firmatario: FARINONE ENRICO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 09/12/2010
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MOSCA ALESSIA MARIA PARTITO DEMOCRATICO 09/12/2010
VELTRONI WALTER PARTITO DEMOCRATICO 09/12/2010


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 09/12/2010
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13/12/2010
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI delegato in data 27/12/2010
Stato iter:
01/02/2011
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 01/02/2011
Resoconto GIRO FRANCESCO MARIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (BENI E ATTIVITA' CULTURALI)
 
REPLICA 01/02/2011
Resoconto FARINONE ENRICO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 01/02/2011

SVOLTO IL 01/02/2011

CONCLUSO IL 01/02/2011

Atto Camera

Interrogazione a risposta orale 3-01365
presentata da
ENRICO FARINONE
lunedì 13 dicembre 2010, seduta n.407

FARINONE, MOSCA e VELTRONI. -
Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro per i beni e le attività culturali.
- Per sapere - premesso che:

la Villa Reale di Monza è uno dei monumenti più insigni presenti sul territorio lombardo, testimonianza dell'architettura neoclassica. Nacque come simbolo della magnificenza della corte asburgica. L'imperatrice Maria Teresa ne decise l'edificazione proprio nel momento in cui stabilì di assegnare al suo terzogenito, Ferdinando, l'incarico di governatore generale della Lombardia austriaca. Il 17 aprile del 1777 fu avviata la costruzione sotto le direttive dell'imperiale regio architetto Giuseppe Piermarini, che, nel giro di soli tre anni, portò a compimento la costruzione del grandioso ed imponente complesso. La villa ha ospitato i reali d'Austria e Napoleone, fino ad essere utilizzata dai Savoia dopo l'unificazione nazionale, culminata con il regicidio di Umberto I; dopo un lungo periodo di progressivo degrado ha subito interventi di restauro, sotto l'egida della Soprintendenza per i Beni Storici ed Artistici di Milano;

la villa reale di Monza rientra nel novero delle prestigiose «Ville di delizia», ovvero quelle dimore appartenute (o ancora di proprietà) alle nobili e illustri famiglie locali, datate tra il Medioevo e l'Ottocento. Fin dal Rinascimento erano questi i luoghi di elezione e di riposo scelti dai nobili per evadere dai quotidiani impegni e, talvolta, affanni. Luoghi dove l'arte e la natura reciprocamente si esaltavano. Oggi queste ville sono per i visitatori una grande ricchezza culturale poiché ognuna rappresenta un museo che custodisce arredi, marmi, dipinti preziosi e reperti archeologici, grazie all'antica consuetudine dei signori di collezionare opere d'arte che venivano ospitate ed esposte nelle proprie dimore. Le meraviglie continuano negli esterni con gli splendidi parchi e giardini che circondano le ville;

la villa reale di Monza, con le pertinenze, appartiene oggi al comune di Monza ed alla regione Lombardia, mentre l'annesso parco appartiene ai comuni di Monza e Milano; il Ministero per i beni e le attività culturali è proprietario di alcuni beni ubicati nel compendio, oltre a svolgere le funzioni di vigilanza stabilite dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali);

l'intero complesso, costituito dalla villa reale e dal parco di Monza, costituisce bene culturale di proprietà pubblica, ai sensi degli articoli 10 e strada statale del suddetto decreto legislativo;

per coordinare le rispettive attività, in data 30 luglio 2008 il Ministero per i beni e le attività culturali, la regione Lombardia, il comune di Monza ed il comune di Milano hanno stipulato un accordo di programma per la valorizzazione del complesso monumentale della villa reale di Monza, del parco e delle relative pertinenze, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio (di seguito il «Codice»), ed in particolare dell'articolo 112 del citato codice;

il medesimo accordo era finalizzato a promuovere la conoscenza, a sostenere la conservazione e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e funzione pubblica del complesso sopra indicato, attraverso un'azione programmatica comune improntata alla collaborazione operativa tra i soggetti sottoscrittori nell'individuazione degli obiettivi comuni e nell'attuazione dei relativi interventi;

in detto accordo il ministero per i beni e le attività culturali, la regione Lombardia, il comune di Monza ed il «Comune di Milano» hanno concordato che la finalità e gli obiettivi indicati nell'accordo sarebbero stati conseguiti attraverso la costituzione, secondo quanto previsto dall'articolo 112 del codice, di un apposito ente, di natura consortile non imprenditoriale di diritto pubblico denominato «Consorzio villa reale e parco di Monza», al quale affidare il compito di elaborare e sviluppare il piano strategico di sviluppo culturale e di valorizzazione delle aree ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 112 del codice già citato, nonché di provvedere, ai sensi degli articoli 112 e 115 del codice medesimo, a regolare e gestire le attività di valorizzazione, anche in forma integrata, ed anche mediante la costituzione, ove necessario, di appositi uffici e servizi deputati pure all'affidamento a terzi delle dette attività ed al controllo sul loro svolgimento. Il tutto nel rispetto delle prescrizioni di tutela storico-artistica e paesaggistica dettate con i relativi atti di accertamento e di disciplina d'uso;

in data 20 luglio 2009 è stato costituito il menzionato consorzio villa reale e parco di Monza», con sede in Monza all'interno del complesso di Villa Reale e Parco;

sono consorziati promotori il Ministero per i beni e le attività Culturali, la regione Lombardia, il comune di Milano, il comune di Monza. Inoltre è prevista la possibilità di partecipare al consorzio per altri enti, pubblici e privati, senza scopo di lucro, che, aderendo alle finalità del consorzio medesimo, affidano in gestione o conferiscono patrimoni mobiliari ed immobiliari;

al consorzio è stata affidata la gestione unitaria del parco e della villa reale di Monza, nel rispetto delle esigenze di tutela del patrimonio ad esso affidato;

nel rispetto delle finalità indicate, il consorzio, anche ricorrendo allo strumento della concessione ove applicabile, è tenuto a:

a) garantire la conservazione, il recupero e la valorizzazione del complesso monumentale ed ambientale della villa reale di Monza, del parco reale e relative pertinenze, e di tutti i beni mobili ed immobili in esso insistenti, inclusi i giardini annessi e l'impianto arboreo, garantendone la fruizione pubblica e sviluppandone i valori culturali, ambientali, architettonici e paesaggistici;

b) valorizzare il potenziale di relazioni del complesso monumentale con il contesto territoriale, secondo obiettivi di sviluppo sostenibile e promozione dell'attrattività, a partire dal parco e in particolare dal suo patrimonio monumentale, naturalistico e paesaggistico, sviluppando sinergie con gli enti Consorziati per la valorizzazione del patrimonio culturale di cui essi hanno disponibilità;

c) svolgere attività di alta rappresentanza istituzionale degli enti consorziati, con particolare riferimento anche agli eventi legati a expo 2015;

d) realizzare strumenti innovativi di conoscenza e di documentazione e di educazione al patrimonio culturale, naturalistico ed ambientale, storico-monumentale, idonei a consentire ai visitatori di seguire, anche contestualmente al loro svolgimento, le attività di restauro sia del patrimonio architettonico e paesaggistico che storico-artistico;

il consorzio può gestire, direttamente o indirettamente, tutte le attività di valorizzazione del patrimonio ritenute necessarie, ai sensi dell'articolo 115, comma 1, del codice dei beni culturali;

ai sensi dell'articolo 115, comma 3, del codice dei beni culturali, in caso di gestione indiretta tramite concessione a terzi delle attività di valorizzazione, anche in forma congiunta e integrata, si ricorre a procedure di evidenza pubblica, sulla base della valutazione comparativa di specifici progetti;

all'articolo 7 dell'atto costitutivo del Consorzio è previsto che «Il Consorzio provvede agli affidamenti di cui al precedente periodo tramite Regione Lombardia, che si avvale di Infrastrutture Lombarde s.p.a., ente strumentale della Regione stessa». «A tale scopo il Consorzio stipulerà apposita convenzione con la Regione, anche al fine di definire le modalità di programmazione e vigilanza dell'attività della società strumentale sopra menzionata»;

sulla base di tale ultima previsione, regione Lombardia, per il tramite di Infrastrutture Lombarde s.p.a., con bando del 17 marzo 2010, ha indetto una procedura ristretta per l'affidamento del contratto di concessione di lavori pubblici;

è stato lamentato che la procedura di gara si sarebbe svolta in modo poco trasparente. In particolare, si sarebbero registrate difficoltà nell'accesso al capitolato d'oneri, allo schema del contratto di concessione ed alla lettera di invito;

inoltre, l'attribuzione a infrastrutture Lombarde delle funzioni di amministrazione aggiudicatrice ed il suo esercizio tramite il bando di gara del 17 marzo 2010, benché prevista dall'accordo di programma, non risulta, ad avviso degli interroganti, in linea con le disposizioni vigenti, in base alle quali la gestione indiretta è attuata per mezzo di concessione a terzi delle attività di valorizzazione, da parte delle amministrazioni cui i beni appartengono, ovvero da parte dei soggetti appositamente costituiti, ex articolo 112, comma 5, del codice dei beni culturali, cui affidare l'elaborazione e lo sviluppo dei piani strategici di sviluppo culturale e i programmi, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica;

non risulta ammissibile, invece, demandare tale indispensabile funzione ad un soggetto terzo, come Infrastrutture Lombarde s.p.a., che non rientra né nella prima categoria né nella seconda;

nel bando di gara pubblicato indetto da Infrastrutture Lombarde emergerebbero alcune evidenti e gravi anomalie. Non si comprende quale sia l'oggetto dell'appalto dal tenore del bando che, imprecisamente prima cita lavori di ristrutturazione e poi, nella descrizione dell'appalto, individua l'oggetto dello stesso in maniera, ad avviso dell'interrogante, irragionevolmente estensiva, comprendendo interventi di recupero, valorizzazione, restauro e addirittura gestione per l'intera durata della concessione (30 anni) non solo del corpo centrale della villa Reale di Monza, della parte di Ala Nord oggetto di intervento ma anche degli spazi esterni, ivi comprese le aree di destinazione commerciale, laboratori artigianali, bar, caffetteria, ristorante e spazi flessibili e polifunzionali, dai quali è indubbio un ulteriore arricchimento;

non è chiaro, pertanto, quali siano (e se vi siano) gli obblighi del concessionario per garantire la fruizione pubblica del bene culturale, secondo quanto previsto dalla legge e dagli stessi atti (accordo di programma, statuto del consorzio) sopra menzionati;

la durata della concessione, prevista dal bando, è pari a 30 anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto, a fronte di un canone di concessione di 30 mila euro l'anno;

l'importo complessivo stimato per l'intervento è pari 23.385.154,26 euro, dei quali 18.969.628,94 euro a carico dell'amministrazione aggiudicatrice, mentre il finanziamento residuo delle opere, di appena 4.415.525,32 euro è a carico del concessionario, il quale avrà come controprestazione il diritto, per tutta la durata della concessione, di gestire il corpo centrale della Villa Reale di Monza, la parte di Ala Nord oggetto di intervento e degli spazi esterni, ivi comprese le aree di destinazione commerciale, laboratori artigianali, bar, caffetteria, ristorante e spazi flessibili e polifunzionali;

il bando di gara non appare conforme, a giudizio degli interroganti, all'articolo 112, comma 5, del decreto legislativo n. 42 del 2004, sotto il profilo della legittimazione attiva di Infrastrutture lombarde, incaricata, con il citato accordo , di elaborare e sviluppare piani strategici di sviluppo culturale e programmi, relativi a beni culturali di pertinenza pubblica, e non di concedere totalmente un bene pubblico ad un privato, come invece risulta dal bando;

a giudizio degli interroganti, il bando di gara sembra presentare, altresì, un vizio sostanziale per indeterminatezza dell'oggetto dell'appalto;

inoltre, suscita dubbi sul piano della legittimità la previsione, a fronte di un esiguo canone e di un residuo e irrisorio finanziamento, di una concessione trentennale di un bene pubblico ad un privato, quale controprestazione di un intervento finanziato principalmente dall'amministrazione aggiudicatrice, con il rischio di rendere la Villa un luogo per iniziative preminentemente remunerative, assicurando un arricchimento del privato a discapito dell'interesse di tutti i cittadini;

andrebbe chiarito se, nell'ambito delle procedure di evidenza pubblica, che dovrebbero svolgersi ai sensi dell'articolo 115, comma 3, del codice dei beni culturali, ci sia stata la dovuta valutazione comparativa di specifici progetti e quali siano stati i progetti presentati dai concorrenti;

risulta poi necessario secondo gli interroganti che sia pienamente rispettata la normativa in materia di attività contrattuale della pubblica amministrazione;

non si comprende, tra l'altro, come si giustifichi la discrepanza tra la durata del consorzio, stabilita in 20 anni nel suo statuto, e la durata della concessione al privato, stabilita in 30 anni e inoltre non appare chiaro se il programma sia finanziato con fondi europei -:

di quali elementi disponga il Governo in relazione ai fatti esposti in premessa e quali iniziative di competenza intenda assumere, anche in seno al Consorzio «Villa reale e parco di Monza», al fine di tutelare la Villa Reale di Monza ed evitare il rischio di una sostanziale privatizzazione del bene, con conseguente compromissione della sua funzione pubblica;

se risulti che l'appalto di cui in premessa sia finanziato con fondi europei. (3-01365)