ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN ASSEMBLEA 3/01358

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 404 del 30/11/2010
Firmatari
Primo firmatario: BOCCHINO ITALO
Gruppo: FUTURO E LIBERTA' PER L'ITALIA
Data firma: 30/11/2010
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DI BIAGIO ALDO FUTURO E LIBERTA' PER L'ITALIA 30/11/2010


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA DIFESA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA DIFESA delegato in data 30/11/2010
Stato iter:
01/12/2010
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 01/12/2010
Resoconto DI BIAGIO ALDO FUTURO E LIBERTA' PER L'ITALIA
 
RISPOSTA GOVERNO 01/12/2010
Resoconto LA RUSSA IGNAZIO MINISTRO - (DIFESA)
 
REPLICA 01/12/2010
Resoconto DI BIAGIO ALDO FUTURO E LIBERTA' PER L'ITALIA
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 01/12/2010

SVOLTO IL 01/12/2010

CONCLUSO IL 01/12/2010

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Assemblea 3-01358
presentata da
ITALO BOCCHINO
martedì 30 novembre 2010, seduta n.404

BOCCHINO e DI BIAGIO. -
Al Ministro della difesa.
- Per sapere - premesso che:

il patrimonio immobiliare della difesa conta circa 18.500 abitazioni collocate su tutto il territorio nazionale, di cui circa 5.000 unità sono riconosciute ad utenti cosiddetti sine titulo, configurabili anche in personale militare in quiescenza che corrisponde un canone mensile non negoziato, né negoziabile ma «imposto», variabile tra i 400 e i 1.200 euro;

attualmente sul versante del gettito l'amministrazione raccoglie circa 35 milioni di euro annui dalle sopra indicate concessioni, risorse non trascurabili perché rappresentano una voce indifferibile tra le entrate del Ministero della difesa;

la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008), all'articolo 2, comma 627, ha stabilito che il Ministero della difesa predisponesse, con criteri di semplificazione, di razionalizzazione e di contenimento della spesa, un programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio, di cui all'articolo 5, primo comma, della legge 18 agosto 1978, n. 497;

la sopra indicata legge, all'articolo 2, comma 628, lettera b), pur prevedendo la possibilità di vendita di quella aliquota di alloggi non ulteriormente utili per soddisfare esigenze della difesa, riconosce il diritto di continuazione della locazione agli utenti che non possono sostenerne l'acquisto, assicurando la permanenza negli alloggi dei conduttori delle unità immobiliari e delle vedove, con basso reddito familiare, non superiore a quello determinato annualmente con il decreto ministeriale di cui all'articolo 9, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ovvero con componenti familiari portatori di handicap, dietro corresponsione del canone in vigore all'atto della vendita, aggiornato in base agli indici Istat;

malgrado il portato della sopra indicata legge, nel 2008 la cosiddetta problematica alloggiativa concernente gli immobili della difesa è stata oggetto di analisi di uno specifico gruppo di progetto che è approdato ad un apposito documento redatto sulla base dell'obiettivo 9 indicato nel piano attuativo della direttiva logistica interforze del 2006, che comprende «l'individuazione di soluzioni alternative per soddisfare le esigenze alloggiative del personale in servizio permanente»;

stando alle riflessioni tracciate nel sopra indicato documento, la risoluzione delle problematiche abitative rappresenterebbe un'esigenza fondamentale ed imprescindibile, in quanto tale elemento andrebbe addirittura ad incidere sulla mobilità del personale e, conseguentemente, sull'efficacia e sull'operatività dello strumento militare;

il documento provvede ad evidenziare un programma di interventi volti a massimizzare la disponibilità abitativa del comparto difesa, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di gestione degli alloggi;

nelle «ipotesi di sviluppo finanziario complessivo», sancite nel documento sopra indicato, viene ipotizzato il rilascio delle unità abitative da parte degli utenti sine titulo attraverso la loro sottoposizione ad un fitto di libero mercato di portata tale che «il canone elevato che si viene a determinare risulta sicuramente antieconomico/insostenibile rispetto ad altra sistemazione abitativa (anche in zone periferiche) tratta dal libero mercato», determinando, di conseguenza, una maggiore disponibilità abitativa;

nell'obiettivo 9, di cui sopra, emerge, ad avviso degli interroganti, una condizione di criticità e di seria difficoltà per un numero considerevole di utenti sine titulo, che verrebbero indotti a lasciare le unità abitative concesse loro in virtù delle precedenti disposizioni in materia che legittimavano la conduzione agli occupanti verso il pagamento di un equo canone (per i titolari di minor reddito) e di equo canone maggiorato del 50 per cento (per i titolari di redditi più elevati). Un approccio della ratio, ad avviso degli interroganti, di dubbia conformità al dettato costituzionale, aggravato dal fatto di essere tratteggiato nelle linee guida operative di un documento dell'amministrazione competente, nonché di fruizione pubblica;

nel maggio 2010 è stato adottato il decreto ministeriale n. 112, recante regolamento per l'attuazione del programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio per il personale militare, di cui all'articolo 2, comma 629, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008);

l'articolo 7 del sopra indicato decreto ministeriale stabilisce che gli alloggi di servizio non più funzionali sono alienati, con diritto di prelazione per il conduttore. In antitesi rispetto al diritto di continuità della locazione chiaramente sancito dalla legge finanziaria per il 2008, ai conduttori, che abbiano manifestato la volontà di continuare nella conduzione dell'alloggio, è riconosciuto il diritto di usufruire di un contratto di locazione che abbia la durata di nove anni, se il reddito del nucleo familiare non è superiore a 19.000 euro, ovvero a 22.000 euro nel caso di famiglie con componenti ultrasessantacinquenni o disabili, o di cinque anni, se il reddito del nucleo familiare è superiore a quello sopra indicato, ma non superiore a quello determinato dal decreto di gestione annuale;

in questa prospettiva, si aggiunge la ratio dell'articolo 6, comma 21-quater del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, che prevede che, a decorrere dal 1o gennaio 2011, venga ridefinito il canone di occupazione dovuto dagli utenti sine titulo in atto conduttori di alloggi non compresi tra quelli posti in vendita, fermo restando per l'occupante l'obbligo di rilascio entro il termine fissato dall'amministrazione, anche se in regime di proroga. Tale ridefinizione del canone sarà operata sulla base dei prezzi di mercato, ovvero, in mancanza di essi, delle quotazioni rese disponibili dall'Agenzia del territorio, del reddito dell'occupante e della durata dell'occupazione;

a partire dai primi giorni di settembre 2010, è stata inviata la notifica di provvedimento di recupero forzoso degli immobili dall'Aeronautica militare agli utenti ricadenti nella fattispecie di cui sopra, in deroga a quanto disposto dall'articolo 6, comma 3, del regolamento di cui al decreto ministeriale 18 maggio 2010, n. 112, in base al quale «la Direzione generale ne riferisce al Ministro della difesa, ai fini della verifica della coerenza delle attività rispetto agli indirizzi politico-amministrativi e (...) approva l'elenco degli alloggi, non più funzionali alle esigenze istituzionali, da alienare». Una scelta operativa che agli interroganti appare unilaterale e non aderente ai principi costituzionali, che, se confermata ed estesa a tutti i conduttori che si trovano in analoga posizione, rischia di mettere alla porta migliaia di famiglie italiane che hanno servito lo Stato e che - in moltissimi casi - si ritrovano a vivere difficili situazioni sotto il profilo umano ed economico;

le disposizioni sopra indicate, secondo gli interroganti, non appaiono conformi ai principi del buon andamento e dell'imparzialità dell'amministrazione sanciti dalla Carta costituzionale e contrastano, altresì, con i principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, in base ai quali sono vietate le condizioni vessatorie, espressamente per i negozi giuridici di diritto civile, implicitamente e con evidente maggior cogenza nei rapporti tra pubblica amministrazione e suoi dipendenti e/o privati cittadini;

in data 19 novembre 2010, nell'ambito della discussione del provvedimento Atto Camera n. 3778 (legge di stabilità), il Governo si è impegnato a rettificare la normativa sopra indicata attualmente in vigore in materia di alloggi militari, tenendo conto della sostenibilità dei nuovi canoni da introdurre, in relazione ai redditi complessivi, nonché alla sussistenza di condizioni di disabilità familiari dei conduttori degli alloggi, e prevedendo alternative formule di acquisizione e conduzione dell'immobile per i conduttori sine titulo ultrasessantacinquenni che manifestino la volontà di continuare nella conduzione stessa;

malgrado la mancata emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 6, comma 21-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di una chiara e completa procedura operativa, a partire dalle prime settimane di novembre 2010 i comandi militari regionali dell'esercito hanno trasmesso ai conduttori sine titulo una nota nella quale si intima di presentare entro 20 giorni il modello isee, al fine di consentire la definizione del piano di recupero degli alloggi -:

in che modo il Ministro interrogato intenda intervenire - considerando il carattere di urgenza della questione in oggetto - al fine di ottemperare al citato impegno accolto nell'ambito dell'esame del disegno di legge di stabilità, tutelando in maniera concreta e doverosa tutta la categoria dei conduttori sine titulo, tenendo conto delle istanze e delle esigenze reddituali e familiari degli stessi, e se non ritenga auspicabile sospendere le procedure di attuazione del piano di recupero funzionale degli alloggi degli utenti sine titulo in attesa della rettifica della normativa sopra indicata, così come da impegno del Governo.(3-01358)