ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN ASSEMBLEA 3/01289

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 385 del 19/10/2010
Firmatari
Primo firmatario: COMMERCIO ROBERTO MARIO SERGIO
Gruppo: MISTO-MOVIMENTO PER LE AUTONOMIE-ALLEATI PER IL SUD
Data firma: 19/10/2010
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
LO MONTE CARMELO MISTO-MOVIMENTO PER LE AUTONOMIE-ALLEATI PER IL SUD 19/10/2010
LATTERI FERDINANDO MISTO-MOVIMENTO PER LE AUTONOMIE-ALLEATI PER IL SUD 19/10/2010
LOMBARDO ANGELO SALVATORE MISTO-MOVIMENTO PER LE AUTONOMIE-ALLEATI PER IL SUD 19/10/2010
MISITI AURELIO SALVATORE MISTO-MOVIMENTO PER LE AUTONOMIE-ALLEATI PER IL SUD 19/10/2010


Destinatari
Ministero destinatario:
  • RAPPORTI CON LE REGIONI E COESIONE TERRITORIALE
Attuale delegato a rispondere: RAPPORTI CON LE REGIONI E COESIONE TERRITORIALE delegato in data 19/10/2010
Stato iter:
20/10/2010
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 20/10/2010
Resoconto COMMERCIO ROBERTO MARIO SERGIO MISTO-MOVIMENTO PER LE AUTONOMIE-ALLEATI PER IL SUD
 
RISPOSTA GOVERNO 20/10/2010
Resoconto FITTO RAFFAELE MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO - (RAPPORTI CON LE REGIONI E COESIONE TERRITORIALE)
 
REPLICA 20/10/2010
Resoconto COMMERCIO ROBERTO MARIO SERGIO MISTO-MOVIMENTO PER LE AUTONOMIE-ALLEATI PER IL SUD
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 20/10/2010

SVOLTO IL 20/10/2010

CONCLUSO IL 20/10/2010

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Assemblea 3-01289
presentata da
ROBERTO MARIO SERGIO COMMERCIO
martedì 19 ottobre 2010, seduta n.385

COMMERCIO, LO MONTE, LATTERI, LOMBARDO e MISITI. -
Al Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale.
- Per sapere - premesso che:

il federalismo disegnato dalla legge n. 42 del 2009, «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione», ha al suo interno elementi di riequilibrio fiscale e di perequazione infrastrutturale, su cui si misura l'efficienza delle amministrazioni locali: è un modello condivisibile che può essere sperimentato dal Mezzogiorno;

ad avviso degli interroganti, l'impostazione generale dei decreti attuativi adottati dal Governo, in corso di elaborazione, sembra discostarsi dal suddetto modello, snaturandone il significato;

le caratteristiche federali del nuovo sistema di finanza regionale sono prefigurate e disciplinate, con principi e criteri specifici, dal capo II della legge delega n. 42 del 2009, che ha riguardo particolare alla finanza delle regioni a statuto ordinario, dal comma 2 dell'articolo 1 e dall'articolo 27, che hanno riguardo all'assetto della finanza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, e dall'articolo 20, che disciplina il passaggio dal vecchio al nuovo sistema con principi posti per il complesso delle regioni e criteri direttivi formulati per l'attuale sistema di finanza delle regioni a statuto ordinario;

per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano il comma 2 dell'articolo 1 introduce un principio di esclusività, o di riserva di disciplina, inteso a delimitare l'efficacia delle disposizioni del testo e ad integrarne i principi, così da rendere la disciplina del federalismo fiscale compatibile e coerente con le prerogative dell'autonomia speciale. Il comma in parola elenca nominativamente gli articoli cui deve rifarsi il legislatore delegato: l'articolo 27, che disciplina l'introduzione della riforma tramite norme di attuazione degli statuti speciali, l'articolo 15, recante i principi che informano l'istituzione delle città metropolitane, e l'articolo 22, che estende alle autonomie speciali la particolare procedura rivolta alla perequazione infrastrutturale;

la disciplina speciale dettata dall'articolo 27 adatta, anche avvalendosi di specifici «tavoli di confronto» tra Governo e ciascuna autonomia speciale, alle specialità il procedimento di attuazione del federalismo fiscale in quegli ordinamenti ed elenca, con esclusione degli altri, i principi ed i criteri direttivi che potranno applicarsi. In particolare:

a) le modifiche all'ordinamento finanziario delle regioni a statuto speciale e delle province autonome saranno introdotte con la procedura delle norme di attuazione degli statuti speciali, negli stessi termini temporali previsti dalla delega conferita per l'emanazione dei decreti delegati relativi alle regioni a statuto ordinario e agli enti locali;

b) ferme le prerogative statutarie previste per ciascuna regione e provincia autonoma, la nuova disciplina sarà comunque informata ai principi del federalismo fiscale posti come attuazione dell'articolo 119 della Costituzione;

l'articolo 1, comma 2, della suddetta legge n. 42 del 2010, disponendo che «alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano si applicano, in conformità con gli statuti, esclusivamente le disposizioni di cui agli articoli 15, 22 e 27», va, di fatto, ad escludere le autonomie speciali dal meccanismo di perequazione, dall'applicazione dei costi standard e dal principio di connessione tra risorse e funzioni, che possono trovare applicazione solo nei modi stabiliti dall'articolo 27, ossia secondo i criteri e le modalità definiti dalle norme di attuazione dei rispettivi statuti, adottati dalle commissioni paritetiche;

il Governo, nell'esercitare la delega prevista per l'attuazione del federalismo, ha approvato quattro distinti schemi di decreto legislativo che dimostrano di avere un'attitudine lesiva delle prerogative statutarie delle regioni a statuto speciale e dello stesso impianto normativo della legge delega, che detta esplicitamente di mantenere il regime finanziario delle regioni a statuto speciale distinto dal processo attuativo del federalismo e che stabilisce con chiarezza, all'articolo 27 della legge n. 42 del 2009, che l'introduzione del corpus normativo sul federalismo fiscale avviene tramite norme di attuazione degli statuti speciali;

così come anche la giurisprudenza costituzionale ha spesso avuto modo di confermare, la fonte competente a delineare l'autonomia finanziaria delle regioni a statuto speciale è rappresentata dallo statuto stesso e dalle norme di attuazione, elevate al rango di norme parametro del giudizio di costituzionalità, modificabili soltanto con legge di pari rango, o comunque non con semplici leggi ordinarie, come nel caso dei decreti attuativi;

l'articolo 22 della legge n. 42 del 2009 prevede una ricognizione degli interventi infrastrutturali per individuare eventuali deficit, per realizzare lo sviluppo economico e la coesione sociale soprattutto nelle aree sottosviluppate e per rimuovere tutti i gap territoriali esistenti nel nostro Paese;

il Governo fino ad oggi ha dimostrato di voler tralasciare la perequazione infrastrutturale, che rappresenta la seconda gamba del federalismo, concentrandosi esclusivamente sulla perequazione fiscale;

in uno Stato autenticamente federale tutte le regioni devono essere dotate degli stessi strumenti di sviluppo e delle stesse infrastrutture. La realizzazione di una perequazione infrastrutturale rappresenta un elemento qualificante del federalismo e la condizione necessaria per un federalismo fiscale equo -:

come il Governo intenda superare le incompatibilità che, ad avviso degli interroganti, presentano i decreti legislativi di attuazione del federalismo con le prerogative costituzionalmente garantite dell'autonomia speciale e quando intenda avviare, adottando il relativo decreto, la cosiddetta perequazione infrastrutturale, al fine di recuperare quei ritardi che costringono Nord e Sud del Paese ad un perdurante dualismo socio-economico e strutturale.(3-01289)