ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN ASSEMBLEA 3/01266

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 378 del 05/10/2010
Firmatari
Primo firmatario: TURCO LIVIA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 05/10/2010
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MARAN ALESSANDRO PARTITO DEMOCRATICO 05/10/2010
LENZI DONATA PARTITO DEMOCRATICO 05/10/2010
QUARTIANI ERMINIO ANGELO PARTITO DEMOCRATICO 05/10/2010
GIACHETTI ROBERTO PARTITO DEMOCRATICO 05/10/2010
ARGENTIN ILEANA PARTITO DEMOCRATICO 05/10/2010
BOSSA LUISA PARTITO DEMOCRATICO 05/10/2010
BUCCHINO GINO PARTITO DEMOCRATICO 05/10/2010
BURTONE GIOVANNI MARIO SALVINO PARTITO DEMOCRATICO 05/10/2010
D'INCECCO VITTORIA PARTITO DEMOCRATICO 05/10/2010
FARINA COSCIONI MARIA ANTONIETTA PARTITO DEMOCRATICO 05/10/2010
GRASSI GERO PARTITO DEMOCRATICO 05/10/2010
MIOTTO ANNA MARGHERITA PARTITO DEMOCRATICO 05/10/2010
MURER DELIA PARTITO DEMOCRATICO 05/10/2010
PEDOTO LUCIANA PARTITO DEMOCRATICO 05/10/2010
SARUBBI ANDREA PARTITO DEMOCRATICO 05/10/2010
SBROLLINI DANIELA PARTITO DEMOCRATICO 05/10/2010


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 05/10/2010
Stato iter:
06/10/2010
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 06/10/2010
Resoconto MIOTTO ANNA MARGHERITA PARTITO DEMOCRATICO
 
RISPOSTA GOVERNO 06/10/2010
Resoconto FAZIO FERRUCCIO MINISTRO - (SALUTE)
 
REPLICA 06/10/2010
Resoconto TURCO LIVIA PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 06/10/2010

SVOLTO IL 06/10/2010

CONCLUSO IL 06/10/2010

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Assemblea 3-01266
presentata da
LIVIA TURCO
martedì 5 ottobre 2010, seduta n.378

LIVIA TURCO, MARAN, LENZI, QUARTIANI, GIACHETTI, ARGENTIN, BOSSA, BUCCHINO, BURTONE, D'INCECCO, FARINA COSCIONI, GRASSI, MIOTTO, MURER, PEDOTO, SARUBBI e SBROLLINI. -
Al Ministro della salute.
- Per sapere - premesso che:
da 17 giorni un gruppo di cittadini, infettati per colpa di una trasfusione sbagliata di malattie come l'hiv, l'epatite B o C, provenienti da tutta Italia, stazionano, giorno e notte, con un camper davanti a Montecitorio e chiedono risposte;

più volte il Parlamento si è occupato di questa vicenda, a partire dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210, e successive modificazioni ed integrazioni, che prevedeva un indennizzo economico a favore dei soggetti lesi in seguito a trasfusioni con sangue o da somministrazioni di emoderivati infetti, fino alla legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del 2007), dove, all'articolo 2, comma 361, si prevede l'adozione di un decreto da parte del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per la definizione dei criteri in base ai quali i soggetti titolati possano accedere ai risarcimenti previsti e, al comma 363, l'estensione dell'indennizzo di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre 2005, n. 229, ai soggetti effetti da sindrome da talidomide, determinata dalla somministrazione dell'omonimo farmaco, nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della macromelia;

a distanza di tre anni, dopo lunghe e logoranti trattative, dallo schema transattivo proposto dal Ministero della salute scompare l'iniziale «analogia» e «coerenza», previste nella legge per il risarcimento a tutte le categorie infette, e compaiono la «prescrizione», il requisito del «danno minimo», nonché quella che viene definita la «discriminazione tra categorie»: per lo stesso danno fisico il Ministero della salute propone a un emofiliaco 400.000 euro e a un emotrasfuso 68.000 euro, sei volte di meno;

sempre nello schema transattivo si propone di pagare subito chi ha «le carte in regola», mentre chi ha problemi di prescrizione o quant'altro deve confidare in un decreto-legge «salva esclusi» successivo, di cui non esiste alcuna garanzia o impegno scritto;

tutti i cittadini danneggiati da trasfusioni con sangue infetto devono essere pagati egualmente, senza distinzione di categorie e senza temere che la prescrizione mandi in fumo i dovuti risarcimenti -:
se non si ritengano ragionevoli, opportune ed accoglibili le richieste avanzate dalle vittime delle trasfusioni da sangue infetto, facendo sì non solo che tutti i cittadini danneggiati in questo modo abbiano lo stesso trattamento risarcitorio indipendentemente dalla causa che lo ha prodotto, ma evitando anche di inserire i termini per la prescrizione dalla domanda di risarcimento, evitando così a coloro che sono stati danneggiati oltre il danno anche la beffa.(3-01266)