ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN ASSEMBLEA 3/01241

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 371 del 21/09/2010
Firmatari
Primo firmatario: BRUGGER SIEGFRIED
Gruppo: MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE
Data firma: 21/09/2010
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
ZELLER KARL MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE 21/09/2010


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 21/09/2010
Stato iter:
22/09/2010
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 22/09/2010
Resoconto BRUGGER SIEGFRIED MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE
 
RISPOSTA GOVERNO 22/09/2010
Resoconto VITO ELIO MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO - (RAPPORTI CON IL PARLAMENTO)
 
REPLICA 22/09/2010
Resoconto BRUGGER SIEGFRIED MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 22/09/2010

SVOLTO IL 22/09/2010

CONCLUSO IL 22/09/2010

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Assemblea 3-01241
presentata da
SIEGFRIED BRUGGER
martedì 21 settembre 2010, seduta n.371

BRUGGER e ZELLER. -
Al Ministro della giustizia.
- Per sapere - premesso che:

la legge comunitaria per il 2007 (legge 25 febbraio 2008, n. 34), all'articolo 28, ha previsto una delega al Governo per il recepimento e l'attuazione della decisione quadro 2005/214/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie, già oltre il termine ultimo, stabilito nel 22 marzo 2007, per il recepimento della decisione quadro negli Stati membri;

ai sensi dell'articolo 28 sopra citato il Governo aveva dodici mesi di tempo, a decorrere dall'entrata in vigore della legge, per emanare il decreto legislativo di attuazione;

la decisione quadro è nata dall'iniziativa del Regno Unito, della Francia e della Svezia ed è volta a consentire il reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie comminate dalle autorità giudiziarie e amministrative di un altro Stato membro in caso di infrazioni come la partecipazione ad organizzazioni criminali, il terrorismo, la tratta di esseri umani, il traffico illecito di armi, la truffa, lo stupro, il traffico di auto rubate ed altro: tutti reati della massima importanza;

da una relazione della Commissione europea del 22 dicembre 2008 è emerso che già 11 Stati membri avevano dato attuazione alla decisione quadro e altri se ne sono aggiunti nel frattempo, tanto che al momento dovrebbero essere circa 19 i Paesi che hanno recepito il principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie, sostanzialmente mantenendosi in linea con l'orientamento espresso dal Consiglio europeo nel 2005;

il Governo italiano è in notevole ritardo nell'attuazione della normativa europea in materia, insieme alla Grecia e alla Slovacchia, nonostante la Commissione europea abbia già invitato gli Stati membri ancora inadempienti a procedere con le iniziative legislative necessarie al recepimento della decisione quadro 2005/214/GAI -:
se si intendano adottare le opportune iniziative per consentire la più rapida attuazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie, come previsto dalla decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio dell'Unione europea, e quali siano i motivi che hanno determinato l'eccessivo ritardo nell'attuazione della delega già prevista dall'articolo 28 della legge 25 febbraio 2008, n. 34 (legge comunitaria 2007).(3-01241)