OLIVERIO, ZUCCHI, MARAN, QUARTIANI, GIACHETTI, AGOSTINI, BRANDOLINI, MARCO CARRA, CENNI, CUOMO, DAL MORO, FIORIO, MARROCU, MARIO PEPE (PD), SANI, SERVODIO e TRAPPOLINO. -
Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
- Per sapere - premesso che:
il settore agricolo italiano è frutto dell'insieme delle peculiarità e delle difficoltà specifiche vissute dai singoli territori;
in tale prospettiva il Mezzogiorno e i territori montani particolarmente svantaggiati rivestono un'importanza cruciale per il settore primario e pertanto è necessario valutare con attenzione le misure utili a sostenere e rilanciare il comparto agricolo mediante un sostegno alle categorie produttive interessate;
è fondamentale sostenere le categorie produttive del settore agricolo intervenendo sugli oneri di natura previdenziale gravanti sui datori di lavoro agricolo e sugli stessi lavoratori come già stabilito per il triennio 2006-2008 dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 10 Gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni, dalla legge n. 81 del 2006;
il decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, all'articolo 1, comma 2, ha disposto che, dal 1
o gennaio 2006 e per il triennio 2006-2008, le agevolazioni contributive per i datori di lavoro agricoli in zone svantaggiate o particolarmente svantaggiate fossero più vantaggiose rispetto a quanto stabilito dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge n. 67 del 1988;
in particolare il decreto-legge n. 2 del 2006 ha stabilito che:
nei territori montani particolarmente svantaggiati (ossia situati ad una altitudine di almeno 700 metri), lo sgravio contributivo, rispetto a quanto normalmente dovuto sul territorio nazionale, spetta nella misura del 75 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro (pertanto la quota da versare sarà del 25 per cento, quindi più bassa rispetto alla quota del 30 per cento attualmente dovuta);
nelle zone agricole svantaggiate, comprese le aree dell'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999, recante «Disposizioni generali sui Fondi strutturali», nonché i territori dei comuni delle regioni Abruzzo, Molise e Basilicata, lo sgravio contributivo compete nella misura del 68 per cento (pertanto la quota da versare sarà del 32 per cento, notevolmente più bassa rispetto al 60 per cento attualmente previsto);
l'articolo 1-ter del decreto-legge n. 171 del 2008 ha disposto l'applicazione, fino al 31 dicembre 2009, delle agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi da 5 a 5-ter, della legge n. 67 del 1988, nei territori montani particolarmente svantaggiati e nelle zone agricole svantaggiate, nelle misure - più favorevoli - stabilite dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 2 del 2006;
l'articolo 2, comma 49, della legge 23 dicembre 2009, il 191 (legge finanziaria 2010) ha, da ultimo, prorogato per il periodo 1
o gennaio-31 luglio 2010 la rideterminazione delle agevolazioni contributive di cui all'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter della legge n. 67 del 1988, nelle misure più favorevoli;
alla luce della riforma della politica agricola comunitaria tale intervento non si configura come di natura assistenziale bensì ha una valenza strutturale per tali imprese e per il settore intero;
la modalità con cui l'Esecutivo proroga le misure di agevolazione contributiva, quasi mese per mese, confermano una gestione difficile ed insufficiente dell'ordinario anche in presenza di situazioni oggettivamente critiche poiché le agevolazioni riguardano territori svantaggiati o particolarmente svantaggiati;
a fronte della richiesta di una stabilizzazione delle agevolazioni previdenziali avanzata dal mondo agricolo, il Governo non è in grado di fornire certezze e, fino ad ora, si è limitato a proroghe prossime alla scadenza, senza che su di esse ci sia la certezza di ulteriori interventi -:
se sia intenzione del Governo assumere iniziative normative volte a prorogare, almeno fino al 31 dicembre 2010, le agevolazioni in materia previdenziale per il settore agricolo nelle modalità più vantaggiose previste dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni, dalla legge n. 81 del 2006. (3-01156)