ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN ASSEMBLEA 3/01084

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 327 del 25/05/2010
Firmatari
Primo firmatario: BALDELLI SIMONE
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'
Data firma: 25/05/2010
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
STAGNO D'ALCONTRES FRANCESCO POPOLO DELLA LIBERTA' 25/05/2010
PALUMBO GIUSEPPE POPOLO DELLA LIBERTA' 25/05/2010


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 25/05/2010
Stato iter:
26/05/2010
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 26/05/2010
Resoconto STAGNO D'ALCONTRES FRANCESCO POPOLO DELLA LIBERTA'
 
RISPOSTA GOVERNO 26/05/2010
Resoconto FAZIO FERRUCCIO MINISTRO - (SALUTE)
 
REPLICA 26/05/2010
Resoconto PALUMBO GIUSEPPE POPOLO DELLA LIBERTA'
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 26/05/2010

SVOLTO IL 26/05/2010

CONCLUSO IL 26/05/2010

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Assemblea 3-01084
presentata da
SIMONE BALDELLI
martedì 25 maggio 2010, seduta n.327

BALDELLI, STAGNO D'ALCONTRES e PALUMBO. -
Al Ministro della salute.
- Per sapere - premesso che:

il trapianto di cellule staminali ematopoietiche rappresenta una terapia salvavita consolidata e di grande successo per la cura di numerose e gravi malattie del sangue neoplastiche e non neoplastiche, come alcune forme di immunodeficienze primitive;

risultati clinici promettenti si sono ottenuti anche in altri tipi di malattie genetiche, come, ad esempio, l'adrenoleucodistrofia, utilizzando cellule staminali ematopoietiche autologhe geneticamente manipolate, trattamento che si configura nell'ambito di una «terapia cellulare avanzata»;

per queste terapie in genere sono state utilizzate cellule staminali ematopoietiche derivate dal midollo osseo o sangue periferico mobilizzato ed in rari casi da sangue di cordone ombelicale;

in Italia l'attuale normativa, dettata con il decreto ministeriale del 18 novembre 2009, dopo aver sottolineato che la conservazione del sangue da cordone ombelicale rappresenta un interesse primario per il servizio sanitario nazionale ed è, quindi, consentita presso le strutture pubbliche ad esse dedicate, autorizza la conservazione per uso allogenico, in sostanza per persone diverse da quelle da cui le cellule sono state prelevate a fini solidaristici. Nello stesso decreto si ribadisce la possibilità di conservare il sangue cordonale per uso dedicato al neonato o a consanguineo con patologia in atto al momento della raccolta, per la quale risulti scientificamente fondato e clinicamente appropriato l'utilizzo di cellule staminali da sangue cordonale; viene, inoltre, consentita la conservazione per uso dedicato nel caso di famiglie a rischio di avere figli affetti da malattie geneticamente determinate, per le quali risulti scientificamente fondato e clinicamente appropriato l'utilizzo di cellule staminali da sangue cordonale, previa presentazione di motivata documentazione clinica sanitaria. Inoltre, la conservazione del sangue da cordone ombelicale ad uso autologo-dedicato può essere consentita nel caso di particolari patologie, per le quali sussistano comprovate evidenze scientifiche di un possibile impiego di cellule staminali del sangue da cordone ombelicale anche nell'ambito di sperimentazioni cliniche approvate secondo la normativa vigente, previa presentazione di una documentazione rilasciata da un medico specialista nel relativo ambito clinico;

è vietata, invece, l'istituzione di banche per la conservazione di sangue da cordone ombelicale presso strutture sanitarie private, anche accreditate, ed ogni forma di pubblicità alle stesse connessa, mentre rimane in vigore la possibilità di esportare campioni di sangue da cordone ombelicale per uso autologo presso una struttura estera, previa autorizzazione del ministero della salute;

allo stato attuale coloro che decidono di esportare il sangue all'estero si rivolgono, nella maggioranza dei casi, a società intermediarie che non sono proprietarie di biobanche e che, a loro volta, affidano il sangue cordonale a fantomatiche biobanche, che non garantiscono livelli di qualità e sicurezza nel rispetto delle normative italiane ed europee -:

se il Governo non ritenga opportuno procedere ad un'ulteriore regolamentazione della conservazione del sangue da cordone ombelicale per uso autologo, prevedendo un'accurata informazione sulla conservazione autologa, l'istituzione di un registro di accreditamento delle biobanche estere, l'eliminazione dell'intermediazione sanitaria e la possibilità di garantire anche coloro che conservano il sangue cordonale per fine autologo attraverso un'autorizzazione alla conservazione del sangue cordonale presso biobanche accreditate ubicate sul territorio nazionale. (3-01084)
Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

applicazione del diritto comunitario

cellula staminale

certificato sanitario

citologia

diritto comunitario

esportazione comunitaria

impresa estera

malattia

trattamento sanitario