ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/01033

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 312 del 27/04/2010
Ex numero atto
Precedente numero assegnato: 4/04063
Abbinamenti
Atto 3/00759 abbinato in data 27/04/2010
Firmatari
Primo firmatario: REALACCI ERMETE
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 23/04/2010
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CENNI SUSANNA PARTITO DEMOCRATICO 23/04/2010
VICO LUDOVICO PARTITO DEMOCRATICO 23/04/2010
BELLANOVA TERESA PARTITO DEMOCRATICO 23/04/2010
GINEFRA DARIO PARTITO DEMOCRATICO 23/04/2010
SERVODIO GIUSEPPINA PARTITO DEMOCRATICO 23/04/2010
MARGIOTTA SALVATORE PARTITO DEMOCRATICO 23/04/2010


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
  • MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 23/04/2010
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI delegato in data 27/04/2010
Stato iter:
27/04/2010
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 27/04/2010
Resoconto GIRO FRANCESCO MARIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (BENI E ATTIVITA' CULTURALI)
 
REPLICA 27/04/2010
Resoconto MARGIOTTA SALVATORE PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 27/04/2010

MODIFICATO PER MINISTRO DELEGATO IL 27/04/2010

DISCUSSIONE IL 27/04/2010

SVOLTO IL 27/04/2010

CONCLUSO IL 27/04/2010

Atto Camera

Interrogazione a risposta orale 3-01033
presentata da
ERMETE REALACCI
martedì 27 aprile 2010, seduta n.312

REALACCI, CENNI, VICO, BELLANOVA, GINEFRA e SERVODIO. -
Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro per i beni e le attività culturali.
- Per sapere - premesso che:

il decreto del Ministero per i beni e le attività culturali del 30 marzo 2009 n. 53 (Regolamento recante la disciplina delle modalità per lo svolgimento della prova di idoneità utile all'acquisizione della qualifica di «restauratore di beni culturali», nonché della qualifica di «collaboratore restauratore di beni culturali», in attuazione dell'articolo 182, comma 1-quinquies, del Codice); i decreti ministeriali 26 maggio 2009 n. 86 e decreto ministeriale 26 maggio 2009 n. 87, e successivamente la circolare Ministero per i beni culturali del 12 agosto 2009 n. 35, il documento «linee guida applicative del segretariato generale del Ministero per i beni culturali sempre del 12 agosto 2009, che disciplinano l'articolo 182, comma 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies del Codice dei beni culturali e del paesaggio, hanno varato le norme attuative relative alla status di restauratore e di collaboratore;

all'interno di questa complessa situazione normativa si applicano anche le fonti normative che regolamentano la materia di appalti pubblici: decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000 (e successive modifiche) nonché il codice degli appalti decreto legislativo n. 163 del 2006 (Titolo IV Capo II che disciplina appalti di lavori pubblici per i beni culturali) ovvero le norme relative al campo del restauro di beni culturali e architettonici (cat. opere pubbliche OS2A e OS2B, rispetto alle qualifiche dei restauratori e OG2, OS25 per altre categorie di beni ancora non disciplinati su questo aspetto) così come inizialmente previsto dal decreto ministeriale n. 294 del 2000 e decreto ministeriale n. 420 del 2001 da cui discendono le norme rispetto alle qualifiche richieste per l'accesso alla professione di restauratore (ovvero le cat. di OOPP OS2A e OS2B);

come riconosce il documento sulla «Disciplina transitoria degli operatori del restauro» del Ministero per i beni e le attività culturali «[...] non esiste ancora nel nostro ordinamento una compiuta disciplina delle relative figure professionali» e che «è generale la convinzione che la capacità professionale dei singoli operatori assuma ruolo strategico insostituibile per assicurare la qualità degli interventi conservativi perché sino ad ora "il problema di verificare che tale idoneità sussistesse in concreto è stato per lungo tempo risolto all'interno di una prassi che vedeva il ricorso pressoché generalizzato ad affidamenti di carattere fiduciario" che hanno condotto oggi alla esigenza di "verifica su basi oggettive della capacità professionale degli operatori"»;

da parte degli operatori del settore, dalle associazioni di categoria, come la CNA e le organizzazioni sindacali Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil, si lamenta l'incongruità e l'incoerenza delle prescrizioni relative alla qualifica di restauratore da cui sarebbero escluse molte società e molti lavoratori che, pur avendo nel concreto operato nel campo del restauro, non potrebbero accedere nemmeno alle prove di idoneità. I soci e dipendenti sono parimenti automaticamente esclusi dall'accesso alle prove;

come risulta dall'esame della circolare ministeriale la qualifica spetterebbe in sintesi, a coloro che hanno conseguito un diploma presso una scuola di restauro riconosciuta, - ad oggi solo tre gli istituti riconosciuti in Italia, oppure a scuole accreditate e.g. corsi con riconoscimento regionale di durata non inferiore a due anni, e svolto successivamente attività di restauro per almeno due anni che crescono fino a diventare otto anni qualora non si sia in possesso dei suddetti titoli di studio (come previsto all'articolo 182, comma 1, lettere a), b), c), del decreto legislativo n. 63 del 2008); vi è poi la modalità di acquisire la qualifica tramite il superamento di un esame di stato abilitante, previsto per tutti coloro che fino ad oggi hanno operato nel settore ma non sono in possesso di tutti requisiti sopra descritti;

analoghe prescrizioni vengono definite anche per la qualifica di collaboratore restauratore;

l'accesso alla prova di idoneità è vincolata alla presentazione di certificazioni ed atti che dovrebbero attestare la professionalità acquisita dai candidati;

la documentazione richiesta dal Ministero per i beni e le attività culturali, riferendosi ad un periodo temporale anteriore all'anno 2000, è per la maggior parte degli operatori del settore impossibile da recuperare;

l'anomalia più vistosa nelle previsioni regolamentari introdotte dall'attuale decreto ministeriale n. 53 del 2009, sta nel vincolare l'accesso alla prova di idoneità alla presentazione del certificato di Regolare esecuzione dell'intervento di restauro (che dovrebbe dimostrare la Responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento) introducendo un elemento ostativo per la partecipazione alla prova;

lo stesso Ministero per i beni e le attività culturali nella circolare n. 35 del 2009 del 12 agosto 2009, «Linee guida applicative dell'articolo 182, commi 1-bis, 1-ter ed 1-quinquies del Codice dei beni culturali e del paesaggio»; afferma che: «In realtà la redazione dei certificati di buon esito (prevista inequivocabilmente per i lavori pubblici a partire dal decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000) può ritenersi consolidata soltanto alla fine degli anni '90; per i lavori precedenti, e comunque in mancanza del certificato, gli Uffici interessati sono tenuti a verificare "ora per allora" la corretta esecuzione degli interventi conservativi»;

una diffusa «...negligenza delle stazioni appaltanti nella redazione dei certificati di esecuzione dei lavori (allegato D al decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000) è stata evidenziata anche in un determinazione dell'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici del 3 aprile 2002, n. 6;

il certificato è stato introdotto dall'allegato D del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000 (Regolamento per l'istituzione di un sistema di qualificazione unico dei soggetti esecutori di lavori pubblici). Quindi per i candidati alla prova di idoneità, ai quali è richiesto di avere svolto attività di Restauro per almeno quattro anni alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale n. 420 del 2001, è sostanzialmente impossibile documentare la propria attività mediante tale certificato;

inoltre, il decreto ministeriale n. 53, fa coincidere la titolarità della Responsabilità Diretta nella Gestione Tecnica dell'intervento, individuata come unica misura di riferimento utile alla certificazione della professionalità, con il ruolo «...almeno di direttore di cantiere», una specificazione aggiuntiva e diversa rispetto ai criteri di ammissione alla prova previste dall'articolo 182 del Codice dei beni culturali;

nello stesso decreto stabilisce le medesime regole anche per quanti svolgono attività complementari all'attività del Restauratore, ovvero per i Collaboratori restauratori, che dovranno essere valutati nella stessa prova di idoneità per un ruolo che non comporta alcuna scelta metodologica nell'intervento conservativo, rischiando di rimanere completamente esclusi dal lavoro fino ad oggi svolto nelle imprese del settore;

da un'indagine sul comparto condotta da Feneal, Filca e Fillea, in tutto il territorio nazionale, alcune migliaia di lavoratori verrebbero esclusi tanto dalla possibilità di accesso alla qualifica di Restauratore, quanto da quella di collaboratori restauratori, depauperando il settore della forza lavoro oggi attiva;

in particolare, da una verifica condotta dalla CNA in Toscana, è emerso che: «molti imprenditori del restauro, pur avendo frequentato scuole di restauro, corrono il rischio di dover dimostrare gli otto anni di lavoro continuativo e certificato con le Soprintendenze precedenti al 2001, data del varo della primo decreto ministeriale in materia»;

questa circostanza impedisce a tutte le imprese ed ai lavoratori che negli ultimi sedici anni operano nel restauro (cioè da 8 anni, o almeno 4 in caso di presenza titoli di studio idonei, prima del 2001 fino ad oggi) di poter accedere a tale qualifica, cancellando in un colpo solo una intera generazione di operatori, non permettendo così l'indispensabile trasmissione del saper fare;

l'applicazione della nuove «Linee guida» mette ad esempio a rischio l'occupazione delle 400 imprese e dei 1.100 restauratori che operano a Firenze e le 100 imprese e 1.300 dipendenti pisani;

ad oggi le Soprintendenze locali, pur dovendo svolgere l'istruttoria, nonostante la carenza di personale ed economica, non hanno ad adottato criteri uniformi per attestare le sussistenza dei requisiti da parte dei soggetti interessati -:

quali provvedimenti urgenti intendano intraprendere i Ministri interrogati al fine di risolvere in maniera non transitoria la questione della qualifica di restauratore e specificatamente come possa essere accertata con equità la professionalità e l'esperienza di affermati operatori del settore dei beni culturali. (3-01033)
Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

accesso alla professione

appalto pubblico

impresa

lavori pubblici

protezione del patrimonio

qualificazione professionale

regolamento interno