VIETTI. -
Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
- Per sapere - premesso che
il comma 4 dell'articolo 2 (Scuola dell'infanzia) del decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 20 marzo 2009, recante «Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133», dispone che «L'istituzione di nuove scuole e di nuove sezioni avviene in collaborazione con gli enti territoriali, assicurando la coordinata partecipazione delle scuole statali e delle scuole paritarie al sistema scolastico nel suo complesso»;
nella programmazione della rete scolastica, pertanto, gli enti locali devono tenere conto della presenza della scuola paritaria, prima di aprire una nuova scuola dell'infanzia;
tuttavia, nei comuni di Valperga e di Piobesi, in provincia di Torino, l'Ufficio scolastico regionale ha autorizzato l'apertura di sezioni di scuole materne statali, utilizzando in alcuni casi soluzioni scarsamente idonee (si parla di locali adibiti nel passato ad attività commerciali);
si tratta di scelte contrarie al principio della libertà di educazione, tutelato costituzionalmente, che finisce per penalizzare particolarmente, anche in Piemonte, le scuole cattoliche dell'infanzia -:
se non ritenga di intervenire in tempi rapidi presso l'Ufficio scolastico regionale del Piemonte al fine di evitare che la domanda di scolarizzazione infantile nel territorio piemontese venga dirottata su nuove sezioni di scuole materne statali, privando le scuole paritarie della possibilità, prevista dalla legge, di aprire le proprie sezioni ai nuovi scolari. (3-00691)