ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN ASSEMBLEA 3/00287

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 105 del 16/12/2008
Firmatari
Primo firmatario: MELCHIORRE DANIELA
Gruppo: MISTO-LIBERAL DEMOCRATICI-REPUBBLICANI
Data firma: 16/12/2008
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
TANONI ITALO MISTO-LIBERAL DEMOCRATICI-REPUBBLICANI 16/12/2008


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E INNOVAZIONE
Attuale delegato a rispondere: PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E INNOVAZIONE delegato in data 16/12/2008
Stato iter:
17/12/2008
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 17/12/2008
Resoconto MELCHIORRE DANIELA MISTO-LIBERAL DEMOCRATICI-REPUBBLICANI
 
RISPOSTA GOVERNO 17/12/2008
Resoconto BRUNETTA RENATO MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO - (PUBBLICA AMMINISTRAZIONE INNOVAZIONE)
 
REPLICA 17/12/2008
Resoconto MELCHIORRE DANIELA MISTO-LIBERAL DEMOCRATICI-REPUBBLICANI
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 17/12/2008

SVOLTO IL 17/12/2008

CONCLUSO IL 17/12/2008

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Assemblea 3-00287
presentata da
DANIELA MELCHIORRE
martedì 16 dicembre 2008, seduta n.105

MELCHIORRE e TANONI. -
Al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.
- Per sapere - premesso che:
con l'entrata in vigore del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2008, n. 133, all'articolo 71, comma 3, è previsto l'obbligo per il datore di lavoro pubblico di disporre il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno;

la Corte di cassazione, con sentenza n. 13992 del 28 maggio 2008, ha inequivocabilmente stabilito che le visite fiscali ovvero l'attività di controllo medico-legale sulle condizioni di salute dei lavoratori dipendenti al fine di accertare, su richiesta del datore di lavoro, la legittimità dell'assenza dal lavoro rientrano certamente nella competenza delle aziende sanitarie locali in ragione delle diverse funzioni affidate a detti enti dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833. La Corte di cassazione ha stabilito, però, che le visite fiscali sono a titolo oneroso, in quanto tali prestazioni non rientrano nei livelli essenziali di assistenza garantiti dallo Stato, come già rilevato dal Consiglio di Stato, e che queste ultime avvengono nell'interesse del datore di lavoro;

a seguito delle sopra esposte previsioni normative e dalla riconosciuta riconducibilità delle spese effettuate per le visite fiscali nei confronti dell'amministrazione richiedente, il settore scuola, già fatto oggetto di consistenti tagli, rischia di non poter sostenere il peso di questa ulteriore spesa. Una spesa alla quale le scuole non possono sottrarsi per i citati obblighi di legge;

in questa direzione alcune aziende sanitarie locali (tra cui Milano, Como ed altre) hanno già provveduto ad informare, attraverso circolari, i dirigenti scolastici che il costo delle visite fiscali per gli insegnati o lavoratori della scuola deve essere sostenuto direttamente dall'ente pubblico richiedente, evidenziando la non rinviabilità del gravoso problema esposto -:
se il Ministro interrogato e il Governo avessero previsto le ricadute del provvedimento in oggetto, segnatamente sul fronte della scuola, se intendano prevedere un fondo ad hoc per le visti fiscali nelle scuole o se e quali altri provvedimenti intendano adottare per non far gravare sui già scarsi fondi delle scuole italiane questa ulteriore spesa. (3-00287)
Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

assenteismo

datore di lavoro

ente pubblico

giurisdizione di grado superiore

istituto di istruzione

malattia

servizio sanitario