ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00219

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 79 del 05/11/2008
Ex numero atto
Precedente numero assegnato: 4/01361
Firmatari
Primo firmatario: CENNI SUSANNA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 05/11/2008
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CECCUZZI FRANCO PARTITO DEMOCRATICO 05/11/2008
OLIVERIO NICODEMO NAZZARENO PARTITO DEMOCRATICO 05/11/2008
BRANDOLINI SANDRO PARTITO DEMOCRATICO 05/11/2008
TRAPPOLINO CARLO EMANUELE PARTITO DEMOCRATICO 05/11/2008
ZUCCHI ANGELO PARTITO DEMOCRATICO 05/11/2008
DAL MORO GIAN PIETRO PARTITO DEMOCRATICO 05/11/2008
SANI LUCA PARTITO DEMOCRATICO 05/11/2008
MATTESINI DONELLA PARTITO DEMOCRATICO 05/11/2008


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
  • MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 05/11/2008
Stato iter:
22/09/2009
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 22/09/2009
Resoconto VIESPOLI PASQUALE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO, SALUTE E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 22/09/2009
Resoconto CENNI SUSANNA PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 22/09/2009

SVOLTO IL 22/09/2009

CONCLUSO IL 22/09/2009

Atto Camera

Interrogazione a risposta orale 3-00219
presentata da
SUSANNA CENNI
mercoledì 5 novembre 2008, seduta n.079

CENNI, CECCUZZI, OLIVERIO, BRANDOLINI, TRAPPOLINO, ZUCCHI, DAL MORO, SANI e MATTESINI. -
Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, al Ministro dell'economia e delle finanze.
- Per sapere - premesso che:

l'articolo 9, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67 ha introdotto riduzioni contributive a favore dei datori di lavoro agricoli operanti nei territori montani e nelle zone agricole svantaggiate;


il successivo comma 6 dello stesso articolo 9 recita: «Per i calcoli delle agevolazioni di cui al comma 5 non si tiene conto delle fiscalizzazioni previste dai commi 5 e 6 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48;

il comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, estende alla generalità dei datori di lavoro del settore agricolo la fiscalizzazione degli oneri sociali, attraverso una riduzione dei contributi di malattia;

la circolare Inps sancisce la non cumulabilità tra la legge n. 67 del 1988 e la legge n. 536 del 1997;

nel 1996 il giudice del lavoro di Siena, a seguito del ricorso di una impresa agricola (Floramiata), stabilisce invece il principio di cumulabilità;

tale sentenza viene confermata dalla Corte d'Appello di Firenze e dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 14227 del 2000);

questa vicenda giudiziaria ha aperto conseguentemente un vasto contenzioso che ha interessato molte imprese agricole operanti nei territori montani e zone svantaggiate a fare ricorso;

l'articolo 44, comma 1, legge 24 novembre 2003, n. 326 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici» sancisce la non cumulabilità tra la legge n. 67 del 1988 e la legge n. 536 del 1997;

in conseguenza di questo atto alcuni giudici hanno quindi rimesso alla Corte costituzionale la questione di legittimità della norma in esame;

il 6 giugno 2008 la Corte costituzionale ha dichiarato l'ordinanza manifestamente infondata (affermando il principio che il Legislatore può intervenire con legge di interpretazione autentica qualora vi sia contrasto tra prassi amministrativa e prassi giudiziaria);

l'Inps, a seguito dei giudizi d'appello conclusi dopo l'entrata in vigore della norma di interpretazione autentica, ha continuato comunque a chiedere alle imprese la restituzione delle somme pagate in esecuzione delle sentenze di primo grado o iscrivendo tali somme nei ruoli esecutivi (ovvero richiedendo ai giudici decreti ingiuntivi di pagamento);

per risolvere questo contenzioso nella Finanziaria 2008 (articolo 2, comma 56 della legge n. 244 del 2007) viene inserito un emendamento bipartisan, sostenuto dalle forze politiche di maggioranza ed opposizione, che prevede la restituzione delle somme dovute «nella misura del 100 per cento senza il pagamento delle eventuali sanzioni, con possibilità di rateizzazione fino a 20 rate annuali con versamento degli interessi legali. Per i soggetti opponenti che, in pendenza di giudizio, abbiano già anticipato il pagamento Inps dei contributi oggetto di contenzioso, è riconosciuto un credito previdenziale pari al 40 per cento delle somme versate all'Inps maggiorato degli interessi legali maturati dal momento del pagamento dell'Inps fino all'entrata in vigore della presente legge»;

tale formulazione, il cui sostegno unanime dimostra la ampia e condivisa volontà del Parlamento, rispondeva quindi alla duplice esigenza di recuperare risorse pubbliche e di consentire alle imprese coinvolte nei contenziosi in atto di far fronte agli impegni economici senza enormi difficoltà;

nonostante la volontà dell'organo legislativo, l'Inps, attraverso recenti comunicazioni (l'ultima, in ordine cronologico, del 30 luglio 2008 in risposta a «Legacoop Agroalimentare») continua ad interpretare diversamente tale disposizione procedendo al recupero delle somme dovute in una unica soluzione;

qualora prevalesse questa ultima interpretazione, molte delle imprese coinvolte, considerata la piccola dimensione e la tipologia di attività (agricolo-forestale), si verrebbero a trovare in gravissime difficoltà economiche;

questa vicenda ha visto, nel corso degli anni, una evoluzione assai complessa, densa di interpretazioni, ricorsi, sentenze, in virtù delle quali, una parte delle aziende interessate ha potuto beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dalle norme, mentre ad un'altra parte si chiede di procedere alla restituzione tout court -:

quali iniziative urgenti intenda intraprendere affinché l'Inps riveda l'interpretazione della norma prevista nella Finanziaria 2008;

se non ritenga opportuno emanare ogni utile provvedimento affinché si modifichi l'eccessivo irrigidimento dell'Inps nei confronti degli imprenditori agricoli operanti nei territori montani e nelle zone agricole svantaggiate.(3-00219)
Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

L 1988 0067

EUROVOC :

azienda agricola

contributo sociale

datore di lavoro

gestione delle risorse

interpretazione

pagamento

recessione economica

regione montana

rimborso

sicurezza sociale

zona agricola svantaggiata