ATTO CAMERA

INTERPELLANZA URGENTE 2/01768

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 727 del 03/12/2012
Firmatari
Primo firmatario: BELCASTRO ELIO VITTORIO
Gruppo: MISTO-AUTONOMIA SUD-LEGA SUD AUSONIA-POPOLI SOVRANI D'EUROPA
Data firma: 03/12/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
LO PRESTI ANTONINO FUTURO E LIBERTA' PER IL TERZO POLO 03/12/2012
BRUGGER SIEGFRIED MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE 03/12/2012


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI delegato in data 03/12/2012
Stato iter:
13/12/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 13/12/2012
Resoconto LO PRESTI ANTONINO FUTURO E LIBERTA' PER IL TERZO POLO
 
RISPOSTA GOVERNO 13/12/2012
Resoconto IMPROTA GUIDO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI)
 
REPLICA 13/12/2012
Resoconto LO PRESTI ANTONINO FUTURO E LIBERTA' PER IL TERZO POLO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 13/12/2012

SVOLTO IL 13/12/2012

CONCLUSO IL 13/12/2012

Atto Camera

Interpellanza urgente 2-01768
presentata da
ELIO VITTORIO BELCASTRO
lunedì 3 dicembre 2012, seduta n.727

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per sapere - premesso che:

con decreto del Presidente della Repubblica n. 684 del 1977, le attribuzioni relative ai beni del demanio marittimo, trasferite dallo Stato della regione siciliana (articolo 1 decreto del Presidente della Repubblica n. 684 del 1977), sono esercitate dall'amministrazione della regione (articolo 3 decreto del Presidente della Repubblica n. 684 del 1977) «avvalendosi» «... fino a quando non si sarà divedente provveduto...", delle capitanerie di porto e degli uffici da esse dipendenti (articolo 4 decreto del Presidente della Repubblica n. 684 del 1977);

con la legge n. 172 del 2003 (articolo 6, comma 7) è stato statuito l'esercizio diretto da parte dell'amministrazione regionale siciliana delle attribuzioni relative ai beni del demanio marittimo con decorrenza 1o luglio 2004 e, conseguentemente, è cessato il regime di «avvalimento» delle capitanerie di porto di cui al predetto articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 684 del 1977;

dal 1o luglio 2004 pertanto, gli uffici demanio delle capitaneria di porto dell'isola hanno fornito alla regione Siciliana il supporto tecnico amministrativo nell'esercizio dell'attività di gestione dei beni del demanio marittimo regione, mediante la stipula di convenzioni, a titolo oneroso, annualmente rinnovate (fino al 31 dicembre 2011), con il comando generale del corpo delle capitanerie di porto, su delega del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

dall'assetto normativo, sopra brevemente delineato, consegue che l'attività disciplinata dalle «convenzioni», non rientrava nei «compiti di istituto» delle capitanerie di porto (ossia dello Stato) bensì dell'amministrazione regionale;

di contro non potrebbe trovare alcun fondamento giuridico la stipula - da parte del Comando generale del corpo delle capitanerie di porto (rectius stato) - di una convenzione onerosa (contratto) per lo svolgimento di attività relative a propri «compiti di istituto»;

detta attività di supporto tecnico-amministrativo è stata garantita nella massima parte dal personale civile delle capitanerie di porto che - pur mantenendo le prestazioni a favore del naturale datore di lavoro (Stato) - ha assolto anche quelle relative ai maggiori e diversi compiti discendenti dalle «convenzioni» con regione Siciliana, assicurando il raggiungimento dei risultati previsti anche attraverso la realizzazione di progetti finalizzati al conseguimento di specifici obiettivi di interesse pubblico (a favore della regione siciliana) remunerati con compensi aggiuntivi, in relazione alla qualifica rivestita ed agli incarichi assunti da ogni singolo dipendente;

il personale civile che partecipava alla realizzazione dei progetti finalizzati in favore della regione siciliana, in virtù di un apposito accordo, raggiunto in sede di contrattazione (decentrata) locale tra il comando e le organizzazioni sindacali, è stato escluso dalla percezione di alcune risorse variabili della retribuzione, accreditate sui capitoli di bilancio statali, quali lo straordinario e il fondo unico di amministrazione (FUA), in quanto compensati con i fondi regionali previsti dalle convenzioni su richiamate;

nel corso di ogni esercizio finanziario la regione siciliana ha impegnato le somme relative alla convenzione su un apposito capitolo di spese del bilancio regionale (capitolo 442539), vincolando il loro utilizzo esclusivamente per le finalità e/o attività in convenzione, tra le quali rientrano a pieno titolo, su espressa disposizione dell'ente erogante, gli eventuali emolumenti aggiuntivi corrisposti al personale civile per i «progetti finalizzati» e l'acquisto di beni strumentali e di consumo destinati alle esigenze dei preposti uffici;

in virtù di tale indirizzo programmatico, dal 2004 al 2010, al personale statale preposto alla gestione del demanio marittimo regionale, che ha svolto ulteriori attività amministrative - oltre quelle espressamente previste in convenzione - sotto forma di progetti preliminarmente concordati dalle amministrazioni contraenti (Stato e regione), sono stati erogati emolumenti aggiuntivi con i fondi regionali pattuiti con le convenzioni;

le modalità di ripartizione di detti compensi tra il personale sono state cristallizzate da apposito «Regolamento» diramato con «ordine di servizio» n. 133/2011 del 7 aprile 2011 a firma del Contrammiraglio (CP) Francesco Carpinteri, che ha stabilito precise percentuali remunerative legate alla qualifica rivestita ed agli incarichi assunti da ogni singolo dipendente ed escluso per il relativo calcolo, qualsivoglia riferimento e/o rinvio a criteri di compenso riconducibili nell'ambito del lavoro straordinario;

anche nell'anno 2011 l'attività amministrativa oggetto della vigente «convenzione» è stata regolarmente e puntualmente svolta dal personale della capitaneria di porto di Palermo al quale, tuttavia, non è stato corrisposto alcuno dei compensi discendenti dall'assegnazione dei fondi erogato dalla regione e regolamentato dall'«ordine di servizio» n. 133/2011 del 7 aprile 2011;

l'inadempimento agli obblighi di remunerare il personale per la richiamata attività di supporto svolta nel 2011, condiviso anche dal comandante generale, è imputabile a decisione unilaterale, del direttore marittimo (capitaneria di porto) di Palermo e supportata da un parere reso dall'Avvocatura della Stato di Palermo (in data 25 novembre 2011), pesantemente «condizionato da un fuorviante quesito posto dal predetto direttore marittimo, fondato sull'erroneo convincimento che i compensi corrisposti fino all'anno 2010, violassero il principio di onnicomprensività della retribuzione dei dipendenti pubblici;
a ciò faceva seguito un'altrettanto «erronea» convinzione, sia del direttore marittimo che del comando generale, sulla possibilità di retribuire tale ulteriore attività (progetti) oltre quella espressamente prevista in convenzione esclusivamente sotto forma di lavoro straordinario;

ed infatti, ad avviso degli interpellanti, travisando i fatti, l'avvocatura dello Stato di Palermo, nel ritenere erroneamente che l'attività svolta per conto della regione in regime di convenzione rientrasse nei «compiti di istituto» della capitaneria di porto e che i fondi regionali annualmente erogai per finanziare tale attività confluissero nel bilancio statale, confermava la tesi sostenuta dal rettore marittimo: e cioè che retribuire il personale per la realizzazione, che si protraeva anche oltre l'ordinario orario di lavoro, di progetti volti al conseguimento di specifici obiettivi di particolare interesse pubblico in favore della regione siciliana (preventivamente concordati con l'amministrazione statale) violasse il principio di onnicomprensività della retribuzione;

in forza di detto parere, ottenuto con tesi ad avviso degli interpellanti pretestuose dalla direzione marittima di Palermo, il direttore marittimo di Palermo, autorizzato dal comando generale, liquidava compensi a titolo di straordinario, a personale di altre capitanerie di porto della Sicilia occidentale, per attività svolta sotto forma di progetti di cui alle convenzioni;

per fortuna, piena luce sulla questione relativa alla remunerabilità del personale civile per le attività oggetto delle «convenzioni» con la regione siciliana veniva fatta dall'Avvocatura dello Stato di Catania (chiamata ad esprimersi sull'argomento dalla direzione marittima di Catania che formulava il quesito in termini concettualmente corretti. Infatti, l'Avvocatura dello Stato di Catania con parere del 13 marzo 2012 (ben 4 mesi dopo quello reso dall'Avvocatura di Palermo) osservava che: «alla luce dei nuovi documenti trasmessi e in esito ad una più corposa e circostanziata relazione sui fatti oggetto di esame... omissis... di poter escludere l'applicazione del principio di omnicomprensività della retribuzione per ì compensi spettanti al personale di codesta Direzione (e della analoga struttura palermitana) impegnato nell'attività di supporto e formazione oggetto di convenzione...»;

«... le norme di settore escludono tassativamente la possibilità di utilizzare lo strumento del compenso straordinario per attività pianificate, ovvero pianificabili, da parte dell'amministrazione. E l'attività discendente dalla convenzione non può che rientrare a pieno titolo, nell'attività amministrativa pianificata e pianificabile...»;

«... Si prende altresì atto - e la circostanza appare in questa sede dirimente - che come riferito e documentato da codesta Direzione - il rendiconto di gestione è stato annualmente approvato dalla Ragioneria regionale senza rilievi, passando indenne anche il controllo contabile della sezione regionale Corte dei conti; e che, inoltre, le periodiche visite ispettive del comando generale non hanno mai, in alcuna circostanza, dato luogo a obiezioni o rilievi di sorta in merito alla avvenuta corresponsione di emolumenti al personale per l'attività prevista in convenzione;

la direzione marittima di Palermo invece, con provvedimenti alquanto contraddittori, liquidava:

compensi a titolo di straordinario, a personale delle capitanerie di porto della Sicilia Occidentale (ad eccezione di Palermo) per attività svolta sotto forma di progetti inerenti il Demanio marittimo regionale;

compensi a titolo di straordinario a personale solo Militare (Ufficiali) della capitaneria di porto di Palermo in sostituzione e compensazione dei progetti finalizzati inerenti il demanio marittimo, calcolando nel computo delle somme erogate addirittura;

compensi (oltre allo straordinario) a titolo di progetti finalizzati inerenti il demanio marittimo regionale, negati al personale della capitaneria di porto di Palermo, alle altre capitanerie della direzione marittima di Palermo (Gela, Porto Empedocle, Mazara del Vallo, Trapani), per oltre 100.000 euro;

compensi a titolo di straordinario a personale in servizio per altre attività di istituto della capitaneria di porto, attingendo ai «fondi» provenienti da altre amministrazioni (area marina protetta, e altro) distraendoli dal loro naturale ambito di applicazione;

per tutto quanto sopra esposto, i dipendenti della capitaneria di porto di Palermo hanno notificato, in data 23 ottobre 2012, sia al comando generale e alla direzione marittima di Palermo che al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il ricorso proposto al tribunale di Palermo - sezione lavoro contro l'amministrazione, per il mancato pagamento dei compensi -:

quale siano le ragioni per le quali il comando generale delle capitanerie di porto sin dal 2003, ha sempre manifestato un'espressa volontà favorevole alla corresponsione di appositi emolumenti aggiuntivi al personale statale per le prestazioni discendenti dalle «convenzioni» rese in favore della regione siciliana anche sotto forma di «progetti finalizzati» dal momento che ha sempre ritenuto che la retribuzione accessoria venisse corrisposta in violazione del principio di onnicomprensività della retribuzione dei pubblici dipendenti;

perché nelle periodiche ispezioni tecnico-contabili, effettuate dal comando generale delle capitanerie di porto, non sia mai stata mossa alcuna obiezione o rilievo di sorta in merito alla corresponsioni di emolumenti al personale impegnato nell'attività di gestione del demanio marittimo regionale, rilevando una presunta indebita percezione di somme solo nel 2011;

secondo quali principi di efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa, la direzione marittima di Palermo abbia:

a) liquidato compensi, tra il mese di dicembre 2010 e maggio 2011, a titolo di progetti finalizzati inerenti il demanio marittimo regionale (negati al personale della capitaneria di porto di Palermo) al personale civile e militare delle capitanerie di porto di Gela, Porto Empedocle, Mazara del Vallo e Trapani, ritenendo tale spesa (oltre euro 100.000) «regolare»;

b) emanato il «Regolamento» (approvato con ordine del giorno del 20 febbraio 2011) che disciplinava le attività della «convenzione» e regolamentato con «Ordine di Servizio» n. 133/2011 del 7 aprile 2011 le modalità di ripartizione dei compensi tra il personale, prevedendo espressamente che le somme corrisposte erano da attribuire anche «a compensazione di eventuale attività effettuate in orario straordinario»;

c) interrotto, subito dopo la emanazione dei suddetti provvedimenti, la corresponsione dei compensi al personale;

per quale motivo il comando generale non abbia ancora dato seguito al recente parere dell'Avvocatura dello Stato di Catania ponendo rimedio ad un clamorosa illiceità che è consistita nel commutare in straordinario un'attività programmata e resa all'interno dell'ordinario orario di lavoro.

(2-01768)
«Belcastro, Lo Presti, Brugger».