ATTO CAMERA

INTERPELLANZA URGENTE 2/01726

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 714 del 06/11/2012
Firmatari
Primo firmatario: BORGHESI ANTONIO
Gruppo: ITALIA DEI VALORI
Data firma: 06/11/2012


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 06/11/2012
Stato iter:
08/11/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 08/11/2012
Resoconto BORGHESI ANTONIO ITALIA DEI VALORI
 
RISPOSTA GOVERNO 08/11/2012
Resoconto GULLO ANTONINO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
 
REPLICA 08/11/2012
Resoconto BORGHESI ANTONIO ITALIA DEI VALORI
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 08/11/2012

SVOLTO IL 08/11/2012

CONCLUSO IL 08/11/2012

Atto Camera

Interpellanza urgente 2-01726
presentata da
ANTONIO BORGHESI
martedì 6 novembre 2012, seduta n.714

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro della giustizia, per sapere - premesso che:



in risposta all'interpellanza urgente n. 2-01706 dell'interrogante, il Ministro della salute ha dichiarato che: «la sindrome PAS non viene considerata come un disturbo mentale, ed è stata oggetto di attenzione prevalentemente in ambito forense, più che da parte della psichiatria e della psicologia clinica»;

l'Istituto superiore di sanità, interpellato perché è il più alto organo di consulenza scientifica del Ministero, ha sottolineato che i fenomeni di ritiro dell'affetto da parte del bambino nei confronti di uno dei genitori, emersi in alcuni casi di affidamenti a seguito di divorzio, possono essere gestiti dagli operatori legali e sanitari senza necessità di invocare una patologia mentale per spiegare i sentimenti negativi di un bambino verso un genitore. L'inutile e scientificamente non giustificato etichettamento come «caso psichiatrico» può rendere ancora più pesante la difficile situazione di un bambino conteso. Sebbene la PAS sia stata denominata arbitrariamente dai suoi proponenti con il termine «disturbo», in linea con la comunità scientifica internazionale, l'Istituto superiore di sanità non ritiene che tale costrutto abbia né sufficiente sostegno empirico da dati di ricerca, né rilevanza clinica tali da poter essere considerata una patologia e, dunque, essere inclusa tra i disturbi mentali nei manuali diagnostici;

risulta all'interrogante che più sentenze emanate in tempi recenti da organi giurisdizionali italiani hanno fatto ricorso alla pertanto inesistente sindrome come elemento giustificativo di provvedimenti da eseguirsi nei confronti di minori in caso di separazione dei genitori;

un caso specifico: la corte di appello di Venezia, sezione civile - minori nella procedura iscritta al n. 313/201 I R.G. ha decretato nel senso sopra prospettato -:

se non intenda assumere iniziative di competenza volta a evitare che la diagnosi relativa alla sindrome PAS possa avere una qualsivoglia valenza giuridica, almeno fintantoché non sia riconosciuta dall'Organizzazione mondiale della sanità, e se intenda assumere iniziative ispettive per l'esercizio dei poteri di competenza in relazione ai casi come quello descritto in premessa.

(2-01726)«Borghesi».