ATTO CAMERA

INTERPELLANZA URGENTE 2/01709

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 707 del 23/10/2012
Firmatari
Primo firmatario: PILI MAURO
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'
Data firma: 22/10/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BALDELLI SIMONE POPOLO DELLA LIBERTA' 22/10/2012


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 22/10/2012
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI delegato in data 24/10/2012
Stato iter:
25/10/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 25/10/2012
Resoconto PILI MAURO POPOLO DELLA LIBERTA'
 
RISPOSTA GOVERNO 25/10/2012
Resoconto MALINCONICO SABATO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
 
REPLICA 25/10/2012
Resoconto PILI MAURO POPOLO DELLA LIBERTA'
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 25/10/2012

SVOLTO IL 25/10/2012

CONCLUSO IL 25/10/2012

Atto Camera

Interpellanza urgente 2-01709
presentata da
MAURO PILI
martedì 23 ottobre 2012, seduta n.707

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per sapere - premesso che:


in data 23 maggio 2012, protocollo 0065284/DG, il direttore generale dell'Enac, Ente nazionale aviazione civile, dottor Alessio Quaranta ha trasmesso alla direzione generale per gli aeroporti ed il trasporto aereo - dottor Gerardo Pelosi -, alla regione Sardegna, assessore dei trasporti e, per conoscenza, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, capo di gabinetto Ministro, presidente Mario Torsello, e all'ufficio legislativo, una propria comunicazione con oggetto: Regione Sardegna - oneri servizio pubblico;


nella comunicazione richiamata è scritto: «Le condizioni che caratterizzano attualmente il regime onerato della Sardegna (cosiddetti CT1 e CT2), a causa delle continue proroghe che si susseguono dal 2006 per la CT2 e dal 2007 per la CT1 non sono, al momento, riconducibili a quelle previste nei relativi decreti di imposizione a suo tempo emanati»;


la stessa comunicazione riporta le seguenti violazioni: «Infatti i vettori che operano non hanno più accettato espressamente secondo le previsioni del decreto di imposizione le condizioni previste, gli operativi non corrispondono a quelli indicati nell'allegato tecnico del decreto di imposizione, le fasce orarie non sono rispettate, ecc.»;


a seguito delle richiamate considerazioni, il direttore generale dell'Enac comunica che: «Alla luce di ciò è opportuno sottolineare che ogni iniziativa che sarà non potrà che essere ricondotta entro i termini del regime impositivo, comunque scaduto, limitatamente al tempo necessario per l'espletamento della nuova gara»;


infine il direttore generale comunica le seguenti determinazioni: «Ciò comporta ovviamente che, per la prosecuzione dei servizi, così come previsto nel decreto di imposizione del 2007, i vettori dovranno procedere ad una nuova accettazione delle condizioni previste entro il mese di agosto e rispettare le condizioni accettate e gli operativi dei voli»;


le comunicazioni dell'ENAC proseguono con una determinazione del direttore centrale sviluppo economico responsabile delle gare e delle relative convenzioni trasmessa in data 4 giugno 2012 alla direzione generale per gli aeroporti ed il trasporto aereo dottor Gerardo Pelosi e alla regione Sardegna - assessore dei trasporti avente ad oggetto: regione Sardegna - oneri servizio pubblico;


il direttore centrale dello sviluppo economico avvocato Fabio Marchiandi scrive: «Si fa riferimento alla riunione tenutasi presso la sede della Direzione Generale per gli aeroporti ed il trasporto aereo in data 23 maggio 2012 con l'obiettivo di individuare le possibili soluzioni per la prosecuzione del regime onerato della Sardegna dopo la gara andata deserta»;


nella stessa missiva si afferma; «Nel corso dell'incontro i vettori Meridiana e Alitalia/Air One si sono impegnati a rinnovare l'accettazione delle previsioni dei decreti di imposizione relativi alle 6 rotte storiche della Sardegna e alle rotte della continuità minore»;


la comunicazione prosegue con il richiamo a precisi adempimenti: «La regione autonoma della Sardegna avrebbe dovuto quindi rivolgere ai vettori un formale invito ad accettare nuovamente gli oneri e l'ENAC, a seguito di espressa indicazione del Ministero, insieme alla Regione, avrebbe dovuto consentire formalmente l'operatività degli oneri secondo quanto sopra evidenziato»;


il direttore centrale nella sua ultima comunicazione, rimasta senza risposta alcuna, alla luce degli accessi agli atti del sottoscritto in data 4 ottobre 2012, comunica nella missiva del 4 giugno che: «Alla data odierna non si ha notizia di alcuna abrogazione dei nuovi oneri da parte di codesto Ministero né di alcuna accettazione da parte dei vettori di cui trattasi»;


di seguito si riporta lo stralcio della comunicazione con l'affermazione più rilevante e grave della comunicazione dell'Enac con la quale si afferma: «La situazione di incertezza che si è venuta a creare non consente all'ENAC di procedere all'assegnazione degli slot di continuità territoriale in favore dei vettori i quali, dal 1o giugno scorso, stanno comunque effettuando i voli secondo l'operativo della scorsa omologa stagione di traffico senza la dovuta autorizzazione. Di tale questione se ne era data espressa menzione nel corso della riunione del 23 maggio sopra riportata»;



infine il direttore centrale dichiara che l'intera gestione della continuità territoriale appare in totale violazione delle norme vigenti e mette nero su bianco che: «I vettori in questione quindi, ponendosi in violazione dell'articolo 807 del CdN, risultano essere soggetti all'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal decreto legislativo n. 172 del 2007, per l'atterraggio ed il decollo senza il preventivo ottenimento delle bande orarie»;


il direttore centrale dichiara, in conclusione, l'omissione da parte della stessa Enac degli obblighi di legge: «Tale situazione, da un lato espone l'ENAC, Organismo deputato all'applicazione del citato decreto legislativo, a responsabilità per il mancato assolvimento degli obblighi di legge e, dall'altro, crea difficoltà al regolare svolgimento dell'attività aeroportuale negli aeroporti coordinati di Cagliari, Linate e Fiumicino»;


la comunicazione si conclude con una pressante sollecitazione: «Tutto quanto sopra esposto, si resta in attesa di urgenti indicazioni, per quanto di rispettiva competenza, da parte di codeste Amministrazioni»;


alla comunicazione sopra richiamata non sono seguite, anche per puntuale richiesta e verifica all'atto dell'accesso agli atti del 4 ottobre 2012, altre comunicazioni e la violazione richiamata risulta tale sino alla data odierna anche in considerazione delle reiterate richieste di sottoscrizione delle convenzioni da parte dello stesso Enac alle compagnie aeree rimaste inevase da parte della compagnia Alitalia;


la stessa Alitalia CAI ha trasmesso in data 22 marzo 2011 e in data 19 aprile 2011 al presidente della regione Sardegna, al direttore generale dell'Enac e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti due comunicazioni aventi oggetto: continuità territoriale Sardegna, Vostre comunicazioni del 10 marzo 2011 sulla proroga delle convenzioni al 29 ottobre 2011;


nelle comunicazioni dell'amministratore delegato ingegner Rocco Sabelli, è scritto: «Con riferimento alle comunicazioni in oggetto, Alitalia ed Airone, anche tenuto conto dell'esperienza applicativa delle convenzioni in scadenza, tengono a rappresentare quanto segue: Nel regime attuale gli operatori aggiudicatari del bando risultano fortemente penalizzati. A fronte dell'assenza di compensazione finanziaria rispetto alla cosiddetta CTI (tratte da Roma Fiumicino e Milano Linate su Cagliari e Alghero), i vettori in questione, infatti:


non possono gestire la capacità offerta, essendo imposta per decreto secondo modalità che non consentono di adeguare i livelli di offerta commerciale alla effettiva stagionalità della domanda di traffico (il giorno medio invernale esprime poco più della metà del traffico rispetto ad un giorno di operativo estivo), ciò che espone i vettori per più mesi dell'anno a un load factor di circa il 50 per cento;


non controllano i prezzi dei biglietti, che almeno per residenti, giovani ed anziani, rispondono a tariffe prefissate che non consentono di coprire neppure i costi operativi;


subiscono la concorrenza asimmetrica degli operatori low cost (LCC), i quali, al contrario, operano in Sardegna senza essere assoggettati ai vincoli della continuità territoriale da scali appartenenti agli stessi sistemi aeroportuali (Bergamo a Milano e Ciampino a Roma), concentrano gli operativi nei mesi più remunerativi dell'anno, gestiscono liberamente le politiche tariffarie modulandole in funzione dei riempimenti dei voli, e percepiscono peraltro forti incentivazioni dagli aeroporti sardi. Le LCC godono dunque al contempo dei benefici del libero mercato sotto il profilo delle leve commerciali gestite e dei benefìci di un sistema assistito;


nella stessa comunicazione Alitalia arriva a indicare le condizioni per la nuova continuità territoriale: «Al fine di superare le criticità appena richiamate, ove l'ipotesi di libero mercato apparisse incompatibile con le esigenze della Regione Sardegna, Alitalia propone di rivedere le logiche attuali e di adottare a regime una "Nuova Continuità Territoriale", fondata sui seguenti princìpi cardine:

assicurare un livello di flessibilità industriale (aerei di minori dimensioni e/o minore frequenze fuori stagione) coerente con la stagionalità del mercato; in alternativa prevedere livelli adeguati di compensazione finanziaria (modello CT2 già operativo per le rotte minori) per quei periodi dell'anno e/o per quella parte dell'offerta di collegamenti che si ritiene di preservare per ragioni di utilità pubblica;

garantire livelli di prezzo per le categorie aventi diritto che siano in grado almeno su base annua di remunerare i costi operativi diretti»;


l'Alitalia nel prosieguo della comunicazione arriva persino ad indicare la gestione del transitorio e afferma: «in attesa della costruzione della nuova continuità territoriale, sarebbe tuttavia auspicabile l'introduzione almeno di una maggiore flessibilità in termini di capacità, frequenze ed orari, che già per la imminente stagione Summer 2011 preveda le ottimizzazioni rappresentate nella citata riunione del 21 marzo scorso»;


nella lettera dell'amministratore delegato di Alitalia è, infine, confermata l'indisponibilità della Società a sottoscrivere le convenzioni di proroga: «L'accettazione della proroga, da parte di Alitalia ed Airone, è dunque subordinata all'ottenimento di garanzie in tal senso»;


la lettera dell'amministratore delegato di Alitalia si conclude con la seguente formula: «Si resta in attesa di un riscontro, riservandosi di inviare alla Regione Sardegna ed all'Enac una formale comunicazione in ordine alle motivazioni che giustificano una minore capacità e la riduzione dei voli, con relativa quantificazione»;


dalle comunicazioni Enac e dalle condizioni poste da Alitalia CAI si evince in modo inequivocabile che la stessa Alitalia stia operando senza aver sottoscritto le convenzioni, come risulta obbligata da tutte le comunicazioni richiamate, e che, così come in modo esplicito dichiarato dal direttore centrale dello sviluppo economico, le compagnie stiano operando «ponendosi in violazione dell'articolo 807 del C.d.N., risultano essere soggetti all'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal decreto legislativo n. 172 del 2007, per l'atterraggio ed il decollo senza il preventivo ottenimento delle bande orarie»;




l'articolo 807 del Codice della Navigazione - Utilizzazione degli aeroporti coordinati recita: «La partenza e l'approdo di aeromobili negli aeroporti coordinati, come definiti dalla normativa comunitaria, sono subordinati all'assegnazione della corrispondente banda oraria ad opera del soggetto allo scopo designato. L'assegnazione delle bande orarie, negli aeroporti coordinati, avviene in conformità delle norme comunitarie e dei relativi provvedimenti attuativi. Si applica, altresì, la disciplina sanzionatoria attuativa delle norme comunitarie direttamente applicabili»;


il decreto legislativo 4 ottobre 2007, n. 172 dispone la «Disciplina sanzionatoria in materia di assegnazione di bande orarie negli aeroporti italiani relativamente alle norme comuni stabilite dal regolamento (CE) n. 793/2004 che modifica il regolamento (CEE) n. 95/93 in materia di assegnazione di bande orarie negli aeroporti comunitari»;


l'articolo 1 del decreto legislativo n. 172 del 2007 dispone l'ambito di applicazione e recita: 1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione del regolamento (CE) n. 793/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che modifica il regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 1993, relativo all'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità, di seguito denominato: regolamento;


in base all'articolo 3 del medesimo decreto l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) è responsabile dell'applicazione del regolamento e dell'irrogazione delle sanzioni amministrative previste all'articolo 4;


l'articolo 4 dispone le norme sulle violazioni amministrative e sanzioni:

1) Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento, l'ENAC, verificata l'assenza di cause di esclusione della responsabilità di cui all'articolo 5, irroga le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie, per le violazioni di seguito elencate:

a) l'atterraggio o il decollo in un aeroporto coordinato, senza l'ottenimento preventivo della banda oraria, comporta la sanzione amministrativa di centomila euro;

b)non corretto utilizzo della banda oraria, assegnata dal coordinatore, nelle operazioni di atterraggio o decollo in un aeroporto coordinato, per più di quattro volte consecutive, comporta la sanzione amministrativa da trentamila euro a settantamila euro;

c)lo spostamento, il trasferimento o lo scambio di bande orarie in difformità da quanto previsto dal regolamento comporta la sanzione amministrativa da diecimila euro a cinquantamila euro;


d) la mancata o non corretta informativa fornita al coordinatore dal vettore, che incida sulla regolare assegnazione delle bande orarie, comporta la sanzione amministrativa da duemila euro a diecimila euro;

sono fatti salvi dal regolamento, articolo 5, i seguenti «Casi di esclusione della responsabilità»:


1) Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4 della legge 24 novembre 1981, n. 689, le sanzioni previste all'articolo 4 non si applicano in caso di:


a)fermo operativo, non programmato, del tipo di aeromobile generalmente usato per il servizio in questione;


b)chiusura di un aeroporto o di uno spazio aereo;


c)gravi perturbazioni delle operazioni negli aeroporti interessati, comprese le serie di bande orarie presso altri aeroporti comunitari connesse a rotte che sono state interessate da tali perturbazioni, durante una parte sostanziale della pertinente stagione di traffico;



d) interruzione dei servizi aerei a causa di un'azione che è intesa ad influire su detti servizi, che impedisce, praticamente e/o tecnicamente, al vettore aereo di effettuare le operazioni come previsto;


l'Enac al fine di assegnare le bande orarie e quindi gli slot operativi, così come affermato dal direttore centrale dello sviluppo economico, avrebbe dovuto disporre dell'accettazione dell'atto aggiuntivo della convenzione tra ENAC, Ente nazionale per l'aviazione civile, regione autonoma della Sardegna e società Alitalia Cai;

tale atto non è stato mai sottoscritto;


Enac, regione autonoma della Sardegna e società Alitalia CAI hanno sottoscritto una convenzione per l'affidamento dei servizi di trasporto aereo di linea sulla rotta Cagliari-Milano Linate e viceversa, in conformità all'imposizione di oneri di servizio pubblico pubblicata sulla G.U.U.E. n. 232 del 10 settembre 2008 ed al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 103 del 5 agosto 2008;


la vigenza di tale convenzione, nelle more del perfezionamento della procedura per la nuova continuità territoriale, è stata prorogata, a garanzia della mobilità dei cittadini sardi, sino al 29 ottobre 2011 con note n. 90993/ENAC/DG del 5 agosto 2010 e 31334/DG del 10 marzo 2011 alle stesse condizioni tecnico-operative;


alla data del 30 ottobre 2011, a causa della revoca dei decreti ministeriali che avrebbero introdotto dal 27 marzo 2011 il nuovo regime onerato sulle rotte da e per gli scali sardi, la procedura per la determinazione di tale nuovo regime non è ancora stata finalizzata;


sulla G.U.U.E. 10 del 12 gennaio 2012 è stata pubblicata l'informativa relativa alla nuova imposizione di oneri di servizio pubblico sulle sei rotte storiche della Sardegna di cui al decreto ministeriale n. 413 del 29 novembre 2011;


l'articolo 2 del citato decreto n. 413 del 29 novembre 2011 prevede che «gli oneri di servizio pubblico diventano obbligatori a decorrere dal 25 marzo 2012»;


il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con nota 4485 del 28 ottobre 2011 ha chiesto all'ENAC di adottare ogni iniziativa per consentire la prosecuzione degli attuali oneri di servizio;


è stato predisposto l'atto aggiuntivo che, in analogia con la prima convenzione sarebbe dovuto essere stipulato tra ENAC, regione autonoma della Sardegna ed Alitalia CAI;


l'atto aggiuntivo non sottoscritto prevedeva:

«Articolo 1 (Oggetto dell'atto aggiuntivo) - Il presente atto aggiuntivo alla Convenzione di cui alle premesse ha per oggetto la proroga del regime onerato di cui al decreto ministeriale 103 del 5 agosto 2008 per l'affidamento dell'esercizio del servizio di trasporto aereo di linea sulle rotte Cagliari-Roma Fiumicino e viceversa, Cagliari-Milano Linate e viceversa, alle stesse condizioni di cui al decreto ministeriale citato.

Articolo 2 (Decorrenza e termine) - Il presente atto aggiuntivo ha decorrenza 30 ottobre 2011 e scadenza il giorno precedente l'entrata in vigore del nuovo regime di oneri di servizio pubblico sulle rotte Cagliari-Roma Fiumicino e viceversa, Cagliari-Milano Linate e viceversa.

Articolo 3 (Disposizioni finali) - Tutte le disposizioni contenute nella Convenzione di cui alle premesse per l'affidamento del servizio di trasporto aereo di linea sulle rotte Cagliari-Roma Fiumicino e viceversa, Cagliari-Milano Linate e viceversa, rimangono valide ed efficaci, fatto salvo quanto espressamente previsto e convenuto con il presente atto.»;


nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 2 luglio 2012 Ministero delle infrastrutture e dei trasporti veniva pubblicato il decreto 18 giugno 2012 relativo a «Differimento della data di entrata in vigore degli oneri di servizio pubblico sulle rotte Alghero-Roma Fiumicino e viceversa, Alghero-Milano Linate e viceversa, Cagliari-Roma Fiumicino e viceversa, Cagliari-Milano Linate e viceversa, Olbia-Roma Fiumicino e viceversa, Olbia-Milano Linate e viceversa»;


nel decreto 18 giugno 2012 vengono richiamati:

il decreto n. 413 del 29 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 294 del 19 dicembre 2011 che ha imposto nuovi oneri di servizio pubblico sulle rotte sopra indicate ed in particolare l'articolo 2 e l'articolo 6 con i quali è stata fissata al 25 marzo 2012 la data per l'entrata in vigore dei nuovi oneri e la cessazione degli effetti del decreto ministeriale n. 103 del 5 agosto 2008;


il decreto n. 102 del 23 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 82 del 6 aprile 2012 ed in particolare l'articolo 1 che ha posticipata al 1o giugno la data di entrata in vigore dei nuovi oneri di servizio sulle rotte sopra indicate, nonché la cessazione degli effetti del decreto ministeriale n. 103 del 5 agosto 2008;


la comunicazione della Commissione europea relativa all'imposizione di nuovi oneri di servizio pubblico sulle rotte stesse, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie C 10 del 12 gennaio 2012, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 4, comma 1, del Regolamento (CE) n. 1008/2008;


la comunicazione della Commissione europea relativa ai bandi di gara per la concessione in esclusiva e con compensazione finanziaria dei collegamenti aerei di linea sulle rotte in questione, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie C 38 dell'11 febbraio 2012, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 1008/2008, nella quale viene indicato il termine ultimo per la presentazione delle offerte;


nello stesso decreto si prendeva atto che:


nessun vettore comunitario ha accettato di effettuare i collegamenti, senza compensazione finanziaria, con le modalità previste nel decreto n. 413 del 29 novembre 2011;


sono state esperite le gare europee relative alle rotte interessate, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie C 38 dell'11 febbraio 2012, con Comunicazione della Commissione serie C 38 dell'11 febbraio 2012 e che le stesse sono andate deserte;


con la nota n. 3018 del 12 aprile 2012, la regione autonoma della Sardegna ha comunicato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed all'Ente nazionale per l'aviazione civile che, entro il termine ultimo di presentazione delle offerte, nessun vettore aereo ha presentato offerta di partecipazione alle gare sopra citate;


con la nota ministeriale n. 2517 del 24 maggio 2012, è stata informata la Commissione europea, per il tramite della rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea, del risultato della gara;


la nota del presidente della regione autonoma della Sardegna prot. n. 3695 del 28 maggio 2012 ha richiesto il differimento del termine di entrata in vigore degli oneri di servizio pubblico sulle rotte in questione, alla data del 27 ottobre 2012 e con la quale la regione rappresenta la necessità di approfondire l'analisi delle mutate e mutevoli condizioni di mercato che hanno condotto all'esito negativo della gara, anche procedendo ad una revisione del contenuto degli oneri ovvero ad una loro mera rimodulazione;




al fine di consentire la proroga del regime onerato di cui al decreto ministeriale n. 103 del 5 agosto 2008, fino alla fine della stagione aeronautica Summer 2012 il Ministro ha emanato un proprio decreto con il quale ha disposto che a decorrere dal giugno 2012, l'articolo 1 del decreto ministeriale n. 102 del 23 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 82 del 6 aprile 2012, è così modificato: Articolo 1. - Gli oneri di servizio pubblico di cui all'articolo 1 diverranno obbligatori a partire dal 27 ottobre 2012;


dal 1o giugno 2012, l'articolo 2 del decreto ministeriale n. 102 del 23 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 82 del 6 aprile 2012, è così modificato:

«Articolo 6. - A decorrere dalla data del 27 ottobre 2012 cessano gli effetti del decreto n. 103 del 5 agosto 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 199 del 26 agosto 2008, avente per oggetto «Imposizione da parte dell'Italia degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea tra Alghero-Roma Fiumicino e viceversa, Alghero-Milano Linate e viceversa, Cagliari-Roma Fiumicino e viceversa, Cagliari-Milano Linate e viceversa, Olbia-Roma Fiumicino e viceversa, Olbia-Milano Linate e viceversa»;


l'articolo 3 ha previsto che a decorrere dal 1o giugno 2012, l'articolo 3 del decreto ministeriale n. 102 del 23 marzo 2012, è così modificato: «Il paragrafo 8.1 dell'allegato tecnico al decreto ministeriale n. 413 del 29 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 294 del 19 dicembre 2011 è così modificato: «8.1. - Gli oneri di servizio pubblico disciplinati dalla presente imposizione diventano obbligatori alla data del 27 ottobre 2012»;

tale quadro tecnico-amministrativo e giuridico si può sintetizzare con l'affermazione riportata dall'Enac nella propria comunicazione del 4 giugno 2012 al Ministero dei trasporti e alla Regione Sardegna dove si afferma l'impossibilità dell'Enac «di procedere all'assegnazione degli slot di continuità territoriale in favore dei vettori i quali, dal giugno scorso, stanno comunque effettuando i voli secondo l'operativo della scorsa omologa stagione di traffico senza la dovuta autorizzazione»;


la mancata autorizzazione ad effettuare i voli per mancata assegnazione delle bande orarie, oltre alla gravità in sé, e al libero arbitrio che la compagnia Alitalia esercita sull'intero sistema aeroportuale sardo, si configura come una evidente, conclamata, accertata e dichiarata violazione delle norme del codice della navigazione;


in tal senso è l'Enac stessa a rappresentare che i vettori in violazione dell'articolo 807 del codice della navigazione risultano essere soggetti all'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal decreto legislativo n. 172 del 2007 per l'atterraggio ed il decollo senza il preventivo ottenimento delle bande orarie;


le norme attuative del decreto legislativo n. 172 del 2007 fanno configurare tali sanzioni nella prima fattispecie prevista per l'aeroporto coordinato di Cagliari che prevedono che «l'atterraggio o il decollo in un aeroporto coordinato, senza l'ottenimento preventivo della banda oraria, comporta la sanzione amministrativa di centomila euro»;


la compagnia Alitalia ha effettuato dall'aeroporto coordinato di Cagliari dal giugno ad oggi una media di 18/20 voli giornalieri (atterraggi e decolli) per complessivi 2.340 voli;


la sanzione da applicare, pur non essendo specificata nel regolamento la metodologia di calcolo, se si intenda a volo o autorizzazione complessiva delle bande orarie, risulterebbe di cifre rilevantissime che sono state omesse all'erario e che risultano non elevate nei confronti della società Alitalia CAI;




la mancata, palese e reiterata, firma delle convenzioni aggiuntive di proroga con una dichiarata indisponibilità alla sottoscrizione rappresenta di per sé un elemento che renderebbe, da solo, inconfutabile la possibile omissione d'atti d'ufficio, il favoreggiamento e l'abuso d'atti d'ufficio, oltre all'evidente danno all'erario;


l'esercizio delle rotte e degli slot senza la necessaria autorizzazione, che non risulta possibile rilasciare proprio per via della mancata accettazione degli oneri di servizio pubblico che costituiscono il presupposto per la concessione delle bande orarie, rappresenta un fatto di una gravità inaudita per il quale si rende necessario un immediato e urgente intervento in grado di ripristinare la legalità in tale delicato settore del trasporto aereo;


le argomentazioni secondo l'interrogante pretestuose, illogiche, prive del più elementare senso del diritto, e palesemente fuori luogo dell'amministratore delegato dell'Alitalia che, non comprendendo la ratio dell'imposizione dell'onere del servizio pubblico per le regioni insulari, ritiene di dover proporre flessibilità tariffaria, la differenziazione tra residenti e non, oltre a voler contrastare il positivo apporto delle compagnie low cost allo sviluppo economico dell'isola;


il palese tentativo di venir meno alla tariffa unica tra residenti e non residenti che costituisce un fondamento del diritto alla mobilità e alla continuità territoriale per regioni insulari e ultraperiferiche costituisce di per sé un attentato al diritto fondamentale alla mobilità delle persone e delle merci;


il tentativo esplicito delle compagnie aeree di impedire l'applicazione di questo elementare principio di pari diritti e non discriminatorio tra cittadini europei è un fatto di gravità inaudita se le istituzioni a tutti i livelli, nazionale e regionale, si fanno ad avviso dell'interrogante condizionare da tale atteggiamento prevaricatorio, arrogante e ricattatorio;


risulta altresì di gravità inaudita, sul piano amministrativo, giuridico e penale che due compagnie aeree partecipino, condizionino, e di fatto indirizzino i bandi di gara relativi al servizio pubblico di continuità territoriale;


risulta dai verbali di riunione in possesso del sottoscritto che in un contesto di analisi delle procedure di gara, dei risultati delle stesse gare e delle procedure da seguire per il nuovo bando abbiano esplicitamente e fattivamente partecipato le compagnie aeree Alitalia e Meridiana che avrebbero, secondo i verbali, accolto favorevolmente la disponibilità a poter disporre di flessibilità nella scelta dell'operativo;


non risulta chiaro chi tra gli interlocutori abbia dato questa disponibilità e se questa indicazione riguardasse il regime di proroga o quello futuro del nuovo bando, ma di certo costituisce una violazione delle più elementari regole della pubblica amministrazione in relazione alla trasparenza e al trattamento equo tra concorrenti;


le reiterate azioni messe in atto dalle compagnie aeree nei confronti del sistema low cost della Sardegna e le gravi dichiarazioni del Sottosegretario Improta, che per opportunità e buon senso dovrebbe astenersi dal condurre egli stesso un'azione devastante rispetto ad un potenziale economico decisivo e rilevante per la Sardegna, inducono a pensare che si stia tentando di mettere in atto un'azione di ricatto e di stampo monopolista del trasporto aereo in Sardegna -:



se non ritenga opportuno aprire un'inchiesta interna al fine di accertare se vi siano state omissioni nei confronti delle procedure sanzionatorie nei confronti della compagnia Alitalia-Cai e chi ne siano i responsabili;


se non intenda procedere all'elevazione delle sanzioni previste e all'urgente riscossione al fine di ripristinare la legalità operativa e gestionale della continuità territoriale da e per la Sardegna;


se non si intenda prendere atto dell'inconsistenza giuridica dell'accordo sottoscritto con la regione Sardegna relativamente al passaggio delle competenze e procedere come previsto per casi analoghi con la predisposizione di norme attuative che individuino con certezza e puntualità funzioni, compiti e responsabilità nella gestione della continuità territoriale;


se non intenda richiamare tutti i responsabili del Ministero e degli organismi competenti a non partecipare più a nessuna riunione dove siano presenti responsabili di compagnie aeree, lasciando il compito di verificare gli adempienti contrattuali solo ed esclusivamente ad un unico responsabile del procedimento;


se non ritenga di dover disporre che il calcolo dell'ora volata proposto nell'allegato tecnico della precedente conferenza dei servizi sia definito ufficialmente da un soggetto che se ne assume, sotto ogni punto di vista, anche penale, la responsabilità;


se non ritenga di dover disporre che, in via cautelare, i funzionari del Ministero rigettino la base di calcolo dell'ora volata prevista nell'allegato tecnico della precedente conferenza di servizi considerato che lo stesso calcolo è frutto di interventi del tutto evidenti che ne hanno alterato il senso e la cui condivisione costituirebbe un'evidente corresponsabilità;


se non ritenga di dover disporre che i funzionari preposti verifichino che il prossimo bando per la continuità territoriale non escluda tipologie di compagnie aeree attraverso clausole identificative o limitanti che renderebbero il bando viziato all'origine;


se non ritenga di dover chiarire le responsabilità evidenti per là mancata pubblicazione del nuovo bando che costituisce di fatto un elemento che oggettivamente favorisce una sorta di anarchia nei cieli della Sardegna tutto teso ad avvantaggiare le compagnie aeree operanti nell'isola e che puntano ad esercitare un monopolio evidente sulle rotte da e per l'isola;


se e cosa intenda fare in relazione al sostanziale venir meno, a decorrere dal 27 ottobre 2012, della continuità territoriale da e per la Sardegna.

(2-01709) «Pili, Baldelli».