Atto Camera
Interpellanza urgente 2-01452
presentata da
SAVINO PEZZOTTA
martedì 17 aprile 2012, seduta n.622
I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere - premesso che:
l'articolo 36 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, vieta ai titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo ed ai funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari, di «assumere o esercitare analoghe cariche (ad eccezione delle cariche infra-gruppo) in imprese o gruppi di imprese concorrenti»;
il comma 2-bis dell'articolo 36 impone a coloro che si trovino in una situazione di incompatibilità di «optare» per una carica nel termine di 90 giorni dalla nomina. Decorso inutilmente tale termine, i titolari decadono «da entrambe le cariche e la decadenza è dichiarata dagli organi competenti degli organismi interessati nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine o alla conoscenza dell'inosservanza del divieto. In caso di inerzia, la decadenza è dichiarata dall'Autorità di vigilanza competente»;
in sede di prima applicazione, il termine per esercitare l'opzione scadrà il 26 aprile 2012;
approssimandosi tale scadenza molte società rientranti nel perimetro di applicazione della norma saranno chiamate a procedere al rinnovo delle cariche che si renderanno eventualmente vacanti a causa della sopravvenuta incompatibilità introdotta con il citato decreto-legge;
tale disposizione, introdotta nel nostro ordinamento al fine di disciplinare il fenomeno delle partecipazioni personali incrociate nei mercati del credito, assicurativi e finanziari, pur chiara negli obiettivi, è lacunosa sotto vari aspetti soprattutto, in termini sia dei destinatari del divieto sia delle condotte a questi richieste per uniformarsi al dettato normativo;
le stesse autorità di vigilanza (Banca d'Italia, Consob e Isvap), chiamate a dichiarare la decadenza e ad assumere un ruolo suppletivo qualora non vi provveda il singolo esponente o il relativo consiglio di amministrazione, non risulta siano state investite di delega normativa per emanare disposizioni regolamentari di attuazione;
deve ritenersi responsabilità degli organi legislativi e segnatamente del Governo, dalla cui iniziativa trae origine la norma in questione, quello di fornire indicazioni utili agli intermediari interessati e agli esponenti degli organi di questi per valutare e adottare il comportamento giuridicamente e professionalmente più corretto -:
quali provvedimenti il Governo intenda adottare per fornire chiarezza in ordine alle diverse criticità sollevate dalla norma e non dar luogo a dimissioni arbitrarie in quanto espressione di obblighi normativi poco chiari tanto sul piano dei contenuti quanto su quello delle eventuali conseguenze, anche sanzionatorie.
(2-01452)
«Pezzotta, Galletti, Strizzolo».