ATTO CAMERA

INTERPELLANZA URGENTE 2/01448

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 618 del 05/04/2012
Firmatari
Primo firmatario: PITTELLI GIANCARLO
Gruppo: MISTO-GRANDE SUD-PPA
Data firma: 29/03/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BRUGGER SIEGFRIED MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE 29/03/2012
MISITI AURELIO SALVATORE MISTO-GRANDE SUD-PPA 23/05/2012


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 29/03/2012
Stato iter:
24/05/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 24/05/2012
Resoconto MISITI AURELIO SALVATORE MISTO-GRANDE SUD-PPA
 
RISPOSTA GOVERNO 24/05/2012
Resoconto IMPROTA GUIDO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI)
 
REPLICA 24/05/2012
Resoconto MISITI AURELIO SALVATORE MISTO-GRANDE SUD-PPA
Fasi iter:

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 17/05/2012

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 23/05/2012

DISCUSSIONE IL 24/05/2012

SVOLTO IL 24/05/2012

CONCLUSO IL 24/05/2012

Atto Camera

Interpellanza urgente 2-01448
presentata da
GIANCARLO PITTELLI
giovedì 5 aprile 2012, seduta n.618

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'economia e delle finanze per sapere - premesso che:
nel settore dei giochi pubblici è stata avviata, con le disposizioni del decreto-legge n. 39 del 2009 e successive modificazioni ed integrazioni, un'ulteriore fase di consolidamento dell'offerta di gioco legale, con la previsione dell'introduzione di nuovi sistemi di gioco con videoterminali, denominati VLT;
il principale fornitore di tali sistemi di gioco in Italia è la società Adria Gaming (gruppo Novomatic), che distribuisce il sistema e gli apparecchi videoterminali a nove dei dieci attuali concessionari;
si è constatato che Novomatic ha acquisito il controllo societario del concessionario G Matica, mediante il versamento di 15.000.000 di euro circa e ha massicciamente finanziato vari altri concessionari, sia per la fornitura di VLT sia per l'acquisto dei diritti di installazione dei videoterminali medesimi;
l'acquisizione della quota di partecipazione di maggioranza del concessionario G Matica delinea senz'altro una situazione di controllo sostanziale di Novomatic sulla società concessionaria con potenziali e significative conseguenze a danno degli altri concessionari «clienti» di Novomatic medesima, per la fornitura della tecnologia VLT;
i suddetti finanziamenti riconosciuti da Novomatic ad alcuni concessionari, pur risultando finalizzati all'acquisizione dei diritti VLT, provocano, a giudizio degli interpellanti, una sostanziale riduzione dell'autonomia nella gestione e nello sfruttamento commerciale dei suddetti diritti all'installazione dei terminali VLT;
tali acquisizioni e finanziamenti sempre ad avviso degli interpellanti, consentirebbero a Novomatic di esercitare un controllo decisionale su ben 4 concessionari, che detengono complessivamente oltre il 50 per cento del mercato, conferendole di fatto piena facoltà nel definire come e dove installare gli apparecchi VLT associati a diritti VLT finanziati;
le regole concessorie previste da AAMS - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato contengono un chiaro divieto di partecipazione incrociata tra concessionari, a garanzia del libero esplicarsi delle regole di concorrenza e a salvaguardia dell'interesse pubblico teso ad evitare pericolose concentrazioni nel ristretto mercato dei giochi;
la strategia perseguita dal gruppo Novomatic si sta concretizzando nella realizzazione di forme di integrazione verticale lungo la filiera produttiva dell'offerta di gioco VLT ovvero nella assunzione di Novomatic e/o di società controllate (Adria Gaming) di un ruolo attivo e contestuale nelle distinte posizioni di concessionario, gestore ed esercente oltre a quella di fornitore di sistemi VLT;
effetto di tali operazioni è, ad avviso degli interpellanti, l'assunzione da parte di Novomatic di un ruolo del tutto assimilabile a quello di un concessionario ancorché privilegiato in ragione della non trasmissibilità delle responsabilità fiscali che continuano a gravare sul concessionario beneficiario del finanziamento;
la piena autonomia decisionale nella gestione commerciale dei diritti VLT finanziati a terzi concessionari consentirebbe così a Novomatic di agire come una sorta di «mega gestore» che, grazie alla posizione di dominio rivestita nel ruolo di fornitore di sistemi VLT, può competere e sottrarre agli altri concessionari ed ai loro gestori partner gli esercizi ovvero le sale da gioco in cui sono installabili le VLT, offrendo ai rispettivi titolari, esercenti o gestori di sala, condizioni economiche particolarmente vantaggiose che non possono essere offerti dagli altri concessionari e gestori concorrenti;
si rileva come Novomatic, attraverso società controllate, sia impegnata anche nella gestione diretta di sale da gioco, rivestendo quindi anche la figura di gestore sala parallelamente a quella di fornitore del principale sistema di gioco VLT di nove dei dieci concessionari autorizzati dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato;
tutti i concessionari hanno effettuato notevolissimi investimenti per dare avvio all'introduzione nel mercato dei videoterminali VLT in un contesto concorrenziale inizialmente immune da fenomeni distorsivi;
la rilevante quota di mercato propria di Novomatic la pone, a giudizio dell'interrogante, in una situazione di posizione dominante e rende prevedibile nel medio termine la transizione graduale verso condizioni di sostanziale monopolio nel mercato dei sistemi VLT;
a rafforzare tale ipotesi vi è la constatazione che le dimensioni del mercato italiano delle VLT, il cui numero è limitato ex lege a 57.000 apparecchi installabili, rafforzano la posizione di dominio del fornitore VLT in questione;
il prodotto VLT richiesto dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per il mercato italiano non è un prodotto standard ma deve necessariamente possedere determinate specifiche tecnico-produttive che lo rendono un prodotto «peculiare», commercializzabile solo sul territorio italiano;
a lungo andare tale situazione potrebbe anche causare una perdita di entrate erariali, conseguente all'alterazione delle regole di concorrenza -:
se gli uffici del Ministero, in applicazione delle previsioni delle convenzioni di concessione attualmente vigenti e dei correlati poteri di controllo, ispezione e vigilanza affidati all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, siano a conoscenza delle vicende come sopra narrate;
se, in particolare, siano a conoscenza dei significativi finanziamenti operati dal predetto produttore di tecnologie di gioco;
se tali finanziamenti siano stati prestati da parte del medesimo soggetto, che avrebbe già acquisito una partecipazione societaria di controllo in un concessionario, a più concessionari;
se gli stessi finanziamenti, per entità e forma dei contratti, non costituiscano forme di partecipazione sostanziale del fornitore di tecnologia alla gestione delle attività in concessione, dando luogo quindi ad una sorta di sub-concessione o di compartecipazione nella concessione ed in più di una concessione;
se la stessa forma di partecipazione sostanziale non avvenga per diversi concessionari, superando con ciò, indirettamente le previsioni dell'affidamento in concessione, in particolare le disposizioni dell'articolo 21, comma 2, della convenzione di concessione (secondo cui: «è vietata la cessione parziale di quote di partecipazione di società o di RTI titolari di concessione ad altro concessionario od a soggetti che possiedono quote di partecipazione del capitale di altre società o di altri RTI titolari di concessione»), che vietano la partecipazione di un medesimo soggetto a differenti raggruppamenti o società affidatari per evitare situazioni di concentrazione di fatto o, comunque, di deviazione della libera concorrenza; se la stessa forma di partecipazione sostanziale non determini in capo ad un medesimo soggetto la capacità di operare, indirettamente, su un numero di videoterminali superiore al limite di legge individuato nel quattordici per cento del numero di nulla osta dagli stessi già posseduti;
se la stessa forma di partecipazione sostanziale, realizzata da un singolo produttore di tecnologie di gioco, non determini rischi per il concreto controllo delle funzionalità di gioco da parte dell'affidatario della concessione, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato stessa e del proprio partner tecnologico Sogei;
se sia ammissibile che il fornitore di tecnologia di gioco offra direttamente a terzi la possibilità di stipulare contratti per la collocazione delle video lotterie, ad avviso dell'interrogante, spogliando ed espropriando il concessionario delle proprie prerogative, ponendosi direttamente in concorrenza con altri concessionari, ivi compresi quelli con i quali ha stipulato ed ha in corso accordi commerciali; quali misure abbia adottato l'Amministrazione per verificare e scongiurare gli eventuali rischi sopra esposti;
se ritenga opportuno promuovere iniziative di controllo da parte dell'Amministrazione, per verificare la realizzazione delle suddette pratiche di finanziamento poste in essere dal fornitore di tecnologia in accordo con taluni concessionari e conseguenti rischi di contrazione del mercato, al fine di valutare l'adozione delle misure previste dalla convenzione di concessione, ivi compresa la decadenza o l'avvio del procedimento di revoca per gli stessi concessionari;
se ritenga opportuno non consentire la partecipazione al prossimo bando di gara per la selezione dei concessionari per la raccolta di gioco attraverso apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di soggetti che risultino essere produttori e/o fornitori di sistemi di gioco VLT, precludendo, altresì, tale partecipazione anche a soggetti che abbiano legami di controllo, partecipazione o collegamento con quest'ultimi, sia esso di natura sostanziale, formale o contrattuale, anche alla luce di quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile;
se ritenga, infine, di assumere iniziative per prevedere il divieto assoluto per soggetti che risultino essere già produttori e/o fornitori di sistemi di gioco VLT, di partecipare al suddetto bando di gara, a maggior ragione nei casi in cui questi abbiano direttamente o indirettamente legami di controllo, partecipazione o collegamento con i concessionari, siano essi di natura sostanziale, formale o contrattuale, anche alla luce di quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile.
(2-01448) «Pittelli, Brugger, Misiti».