ATTO CAMERA

INTERPELLANZA URGENTE 2/01392

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 597 del 05/03/2012
Firmatari
Primo firmatario: VASSALLO SALVATORE
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 01/03/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
GHIZZONI MANUELA PARTITO DEMOCRATICO 01/03/2012
MADIA MARIA ANNA PARTITO DEMOCRATICO 01/03/2012
CIRIELLO PASQUALE PARTITO DEMOCRATICO 01/03/2012
COSCIA MARIA PARTITO DEMOCRATICO 01/03/2012
STRIZZOLO IVANO PARTITO DEMOCRATICO 01/03/2012
BERRETTA GIUSEPPE PARTITO DEMOCRATICO 01/03/2012
MOTTA CARMEN PARTITO DEMOCRATICO 01/03/2012
DE TORRE MARIA LETIZIA PARTITO DEMOCRATICO 01/03/2012
BACHELET GIOVANNI BATTISTA PARTITO DEMOCRATICO 01/03/2012
SIRAGUSA ALESSANDRA PARTITO DEMOCRATICO 01/03/2012
VACCARO GUGLIELMO PARTITO DEMOCRATICO 01/03/2012
DE MICHELI PAOLA PARTITO DEMOCRATICO 01/03/2012
SBROLLINI DANIELA PARTITO DEMOCRATICO 01/03/2012
TOCCI WALTER PARTITO DEMOCRATICO 01/03/2012
PES CATERINA PARTITO DEMOCRATICO 01/03/2012
BENAMATI GIANLUCA PARTITO DEMOCRATICO 01/03/2012
ROSSA SABINA PARTITO DEMOCRATICO 01/03/2012
MERLONI MARIA PAOLA PARTITO DEMOCRATICO 01/03/2012
SERVODIO GIUSEPPINA PARTITO DEMOCRATICO 01/03/2012
GOZI SANDRO PARTITO DEMOCRATICO 01/03/2012
GNECCHI MARIALUISA PARTITO DEMOCRATICO 01/03/2012
FONTANELLI PAOLO PARTITO DEMOCRATICO 01/03/2012
ORLANDO ANDREA PARTITO DEMOCRATICO 01/03/2012
MELIS GUIDO PARTITO DEMOCRATICO 01/03/2012
LARATTA FRANCESCO PARTITO DEMOCRATICO 01/03/2012
BOBBA LUIGI PARTITO DEMOCRATICO 01/03/2012
SANI LUCA PARTITO DEMOCRATICO 01/03/2012
LEVI RICARDO FRANCO PARTITO DEMOCRATICO 01/03/2012
MELANDRI GIOVANNA PARTITO DEMOCRATICO 01/03/2012
PARISI ARTURO MARIO LUIGI PARTITO DEMOCRATICO 01/03/2012


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 01/03/2012
Stato iter:
09/03/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 09/03/2012
Resoconto VASSALLO SALVATORE PARTITO DEMOCRATICO
 
RISPOSTA GOVERNO 09/03/2012
Resoconto UGOLINI ELENA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA)
 
REPLICA 09/03/2012
Resoconto VASSALLO SALVATORE PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 09/03/2012

SVOLTO IL 09/03/2012

CONCLUSO IL 09/03/2012

Atto Camera

Interpellanza urgente 2-01392
presentata da
SALVATORE VASSALLO
lunedì 5 marzo 2012, seduta n.597

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere - premesso che:

il comma 21 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica (Gazzetta Ufficiale del 30 luglio 2010, n. 176), prevede che i meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti, e le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici;

in data 9 giugno 2011, in risposta all'interpellanza urgente al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 2-01113, il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali pro tempore Luca Bellotti ha chiarito, a nome del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che passaggi da ricercatore o professore associato non confermati a confermati e da professore straordinario ad ordinario devono essere intesi non come avanzamento di carriera ma, più correttamente, come atti di conferma del suddetto personale nel ruolo già acquisito e che, non trattandosi peraltro di adeguamenti stipendiali automatici, non trova applicazione, alle suddette conferme in ruolo, la disposizione di cui all'articolo 9, comma 21, del decreto-legge n. 78 del 2010 con conseguente efficacia delle stesse sia ai fini giuridici sia ai fini economici con attribuzione del relativo adeguamento stipendiale;

in data 15 settembre 2011, in risposta all'interpellanza urgente 2-01186 indirizzata sia al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sia al Ministro dell'economia e dello finanze, il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca pro tempore Giuseppe Pizza ha ribadito, a nome di entrambi i Ministeri, la non applicabilità della citata disposizione alle progressioni economiche dovute ai ricercatori universitari e ai professori associati che ottengono la conferma nel corso degli anni 2011, 2012 e 2013, ed ai professori straordinari che divengono ordinari nel corso dello stesso periodo, perché tali passaggi devono essere intesi non come avanzamento di carriera ma come atti di conferma nei ruolo già acquisito;

in data 1o dicembre 2011, in risposta all'interpellanza urgente 2-01263, indirizzata nuovamente sia al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sia ai Ministro dell'economia e delle finanze, il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Marco Rossi Doria ha confermato le soluzioni precedentemente fornite. Ha ribadito, in particolare, come la conferma del personale docente e ricercatore universitario nel ruolo di appartenenza e la corresponsione dei miglioramenti economici relativi alla ricostruzione di carriera, al sensi e per gli effetti degli articoli 6, 23, 31 e 103 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, non risultano fattispecie assoggettate ai meccanismi di contenimento della spesa di cui all'articolo 9, comma 21, dei decreto-legge n. 78 del 2010. Il Sottosegretario ha infatti affermato che il giudizio di conferma non costituisca un meccanismo di progressione automatica dello stipendio né di una progressione di carriera, quanto, piuttosto, una conferma nel ruolo di appartenenza. In ragione della predetta conferma, a quanto riferisca il Sottosegretario, l'interessato può chiedere il riconoscimento, sia ai fini della carriera, che ai fini retributivi e previdenziali, dei pregressi servizi prestati ai sensi dell'articolo 103 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Tale riconoscimento, infatti, per un verso è condizionato al superamento del predetto giudizio di conferma, per altro verso è subordinato alla presentazione di apposita istanza (e non integra pertanto un meccanismo di «automatico» riconoscimento dei servizi prestati), per altro verso ancora i servizi da considerare ai fini dei provvedimenti di ricostruzione della carriera disposti nel periodo 2011/2013 sono relativi a periodi di servizio antecedenti al triennio di conferma e perciò precedenti al gennaio 2011;

nonostante la chiarezza delle risposte fornite dai Ministri interpellati agli atti di sindacato ispettivo sopra citati, e nonostante anche l'associazione del dirigenti amministrativi delle università (CODAU) abbia recepito l'orientamento espresso in risposta alle interpellanze, alcuni atenei continuano e dichiararsi «in attesa di un documento ufficiale» da parte dei Ministeri interessati, e in particolare dal Ministero dell'economia e delle finanze, e a negare gli effetti economici dei passaggi da ricercatore o professore associato non confermati a confermati e da professore straordinario ad ordinario;

diversi ricercatori e docenti interessati riferiscono che tra le altre l'università degli studi di Milano, l'università degli studi di Milano-Bicocca, l'università degli studi di Bari e l'università di Bologna non procedono agli adeguamenti stipendiali in attesa di un parere dall'IGOP (Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico), incardinato presso la ragioneria generale dello Stato;

l'università degli studi di Salerno, che aveva sottoposto tale quesito all'IGOP nel mese di luglio 2011, non avendo ricevuto alcuna risposta sta emanando decreti di conferma ai fini esclusivamente giuridici. Stesso orientamento restrittivo si è affermato presso la seconda università degli studi di Napoli, i cui decreti di conferma, pur riportando le risposte fornite dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca alle interpellanze urgenti di cui sopra, le contraddicono apertamente e recitano: «... le posizioni di altre Amministrazioni non sono vincolanti, non essendo, tra l'altro, supportate da alcuna disamina giuridica tanto più che, invece, la conferma non costituisce un evento straordinario della dinamica retributiva, bensì la normalità del percorso professionale del personale docente e ricercatore; da un punto di vista sostanziale, la conferma nel ruolo nel pubblico impiego comporta la retrodatazione della conferma stessa alla data di assunzione in servizio del dipendente, con conseguente mantenimento della retribuzione in godimento a quella data; viceversa, la conferma nel ruolo del personale (docente e) ricercatore a seguito di valutazione dello stesso comporta l'immissione in una nuova qualifica - ricercatore confermato - a decorrere dal giorno successivo al compimento del triennio, nonché l'attribuzione continuativa di una retribuzione maggiorata prevista da una nuova tabella stipendiale; ritenuto, pertanto, di considerare la conferma nel ruolo una progressione di carriera rientrante nella previsione di cui all'articolo 9 comma 21 della legge 122/10, e dunque di dover procedere a decorrere dal 2 maggio 2011, alla conferma ai soli fini giuridici nel ruolo»;

secondo le medesime fonti, sarebbe stato preparato un parere dall'Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico che fornisce indicazioni agli atenei nel senso espresso dal Governo in risposta alle interpellanze, ma esso non è stato diffuso perché in attesa dell'approvazione da parte dell'ufficio legislativo del Ministero dell'economia e delle finanze;

i vertici amministrativi del servizio IGOP, interpellati direttamente, hanno fornito nel corso del tempo risposte mutevoli ed elusive: in precedenza aveva convenuto con quanto dichiarato dal Governo in Parlamento ma da ultimo, a nove mesi dalla prima interpellanza parlamentare sulla questione, pochi giorni orsono, in data successiva alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente della Repubblica n. 232 del 2011 citato, ha affermato che la struttura da lei diretta e l'ufficio legislativo del Ministero dell'economia e delle finanze stanno ancora analizzando il problema;

il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9 febbraio 2012, recante «Regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari, a norma dell'articolo 8, commi 1 e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240», all'articolo 2, commi 4 e 5, esplicitamente prevede che: «4. I professori di prima e di seconda fascia e i ricercatori di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), che alla data di entrata in vigore della legge non hanno ancora effettuato ovvero completato il periodo di straordinariato o di conferma ai sensi degli articoli 6, 23 e 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, alla scadenza del predetto periodo accedono rispettivamente alle procedure preordinate alla nomina a professore ordinario o alla conferma nel ruolo degli associati o dei ricercatori e, in caso di esito positivo delle stesse, sono inquadrati nella classe della progressione biennale spettante ai sensi degli articoli 36, 38 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, tenendo conto della ricostruzione di carriera eventualmente richiesta ai sensi dell'articolo 103 del medesimo decreto n. 382 del 1980. 5. La trasformazione della progressione biennale in progressione triennale del personale di cui al comma 4 avviene al momento in cui viene maturato il primo passaggio nella classe o scatto successivi a quelli di inquadramento ai sensi del medesimo comma 4, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. L'inquadramento nel nuovo regime avviene con le modalità di cui al comma 2. Per l'attribuzione delle classi stipendiali successive si applica quanto previsto al comma 3». Dunque, mentre il comma 4 chiarisce senza dubbio che la ricostruzione della carriera e il riconoscimento stipendiale sono in ogni caso dovuti al momento della conferma, il comma 5, richiama, come in altri numerosi commi del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, le norme sul blocco stipendiale dettate «dall'articolo 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122» con riferimento al primo passaggio alla classe stipendiale successiva, norme che invece non sono richiamate nel comma 4 a significare quale sia la sola univoca possibile lettura del comma stesso -:

se non ritenga di ribadire in maniera definitiva il suo orientamento sulla questione e di sollecitare al tempo stesso la rapida emanazione di un parere da parte dell'Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico, che, semplicemente, lo recepisca, onde evitare l'ulteriore protrarsi di una situazione paradossale che vede alcune università adottare orientamenti manifestamente contrari a quelli espressi ripetutamente dal Governo in Parlamento, ed ora anche incorporati in un atto normativo, evitando altresì che tali comportamenti possano trovare una giustificazione nella «attiva inerzia» degli apparati amministrativi che rispondono al Ministro interpellato.

(2-01392)
«Vassallo, Ghizzoni, Madia, Ciriello, Coscia, Strizzolo, Berretta, Motta, De Torre, Bachelet, Siragusa, Vaccaro, De Micheli, Sbrollini, Tocci, Pes, Benamati, Rossa, Merloni, Servodio, Gozi, Gnecchi, Fontanelli, Andrea Orlando, Melis, Laratta, Bobba, Sani, Levi, Melandri, Arturo Mario Luigi Parisi».