ATTO CAMERA

INTERPELLANZA URGENTE 2/01291

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 558 del 06/12/2011
Firmatari
Primo firmatario: DI GIUSEPPE ANITA
Gruppo: ITALIA DEI VALORI
Data firma: 06/12/2011
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DONADI MASSIMO ITALIA DEI VALORI 06/12/2011
ZAZZERA PIERFELICE ITALIA DEI VALORI 06/12/2011


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 06/12/2011
Stato iter:
19/01/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 19/01/2012
Resoconto DI GIUSEPPE ANITA ITALIA DEI VALORI
 
RISPOSTA GOVERNO 19/01/2012
Resoconto UGOLINI ELENA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA)
 
REPLICA 19/01/2012
Resoconto DI GIUSEPPE ANITA ITALIA DEI VALORI
Fasi iter:

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 12/01/2012

DISCUSSIONE IL 19/01/2012

SVOLTO IL 19/01/2012

CONCLUSO IL 19/01/2012

Atto Camera

Interpellanza urgente 2-01291
presentata da
ANITA DI GIUSEPPE
martedì 6 dicembre 2011, seduta n.558

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per sapere - premesso che:

per effetto della legge 3 maggio 1999, n. 124, oltre 70.000 lavoratori ausiliari, tecnici, amministrativi (ATA) e insegnanti tecnico-pratici (ITP) sono transitati, con effetto dal 1o gennaio del 2000, dal comparto enti locali ai ruoli dello Stato;

l'articolo 8 della citata legge n. 124 del 1999 prevede che sia riconosciuta «ai fini giuridici ed economici l'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza»;

il decreto interministeriale 5 aprile 2001, con il quale si sono stabilite le procedure per il nuovo inquadramento, ha riconosciuto, invece, al personale citato l'anzianità corrispondente al solo trattamento economico maturato presso l'ente di provenienza (cosiddetto maturato economico), creando, in tal modo, i presupposti per un diffuso contenzioso giudiziario;

nel corso degli anni successivi si sono avute numerose sentenze in primo grado e in appello, nella quasi totalità favorevoli ai lavoratori che avevano proposto i ricorsi. Inoltre, nel corso del 2005 anche la Corte di cassazione si pronunciava con una serie di sentenze, tutte ugualmente favorevoli ai lavoratori;

con la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), il Governo Berlusconi ha ribadito con l'articolo 1, comma 218, secondo quella che è stata definita un'«interpretazione autentica», il metodo del maturato economico come sistema per il computo dell'anzianità dei lavoratori transitati, facendo salvi gli effetti delle sole sentenze definitive e bloccando l'immediata esecutività dei dispositivi giudiziari di primo e secondo grado, mortificando, in questo modo, l'operato della magistratura ed i diritti da questa riconosciuti ai lavoratori;

ciò ha creato una palese disuguaglianza nell'applicazione di un diritto di ciascun dipendente transitato nei ruoli dello Stato dagli enti locali. Per questo attualmente ci sono nella scuola (anche nello stesso istituto) lavoratori che, pur appartenendo allo stesso profilo professionale e pur avendo gli stessi anni di servizio continuativo prestato sempre nella scuola, sono inquadrati in fasce stipendiali diverse;

la Corte costituzionale, con sentenza 18-26 giugno 2007, n. 234, (Gazzetta Ufficiale 4 luglio 2007, n. 26, 1a serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 218, sollevate in riferimento, nel complesso, agli articoli 3, 24, 36, 42, 97, 101, 102, 103, 104 e 113 della Costituzione;

recentemente la Corte di Cassazione ha chiesto nuovamente l'intervento dell'Alta Corte, sollevando eccezione d'incostituzionalità del comma 218 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2006, in riferimento all'articolo 117 della Costituzione nonché all'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Cassazione 22260/08), ipotizzando, peraltro, una intromissione indebita nel corretto svolgimento del procedimento giudiziario: «la parità delle parti dinanzi al giudice implica la necessità che il potere legislativo non si intrometta nell'amministrazione della giustizia allo scopo di influire sulla risoluzione della controversia o di una determinata categoria di controversie»;

la Corte europea dei diritti dell'uomo (Cedu-sentenza Agrati-Milano) il 7 giugno 2011, ha sentenziato che l'applicazione retroattiva della legge di interpretazione autentica, pur legittima in linea di principio, contrasta con l'articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, che garantisce il diritto a un processo equo (l'articolo 6 della Convenzione non consente allo Stato, di emanare leggi «interpretative-retroattive» per ottenere delle sentenze favorevoli nei processi in cui l'amministrazione statale sia parte in causa; la Corte europea dei diritti dell'uomo ha infatti affermato che questo comportamento degli Stati viola il principio dell'equo processo e della parità delle armi nel processo: proprio come è successo al personale ATA ex enti locali);

tre mesi dopo - il 6 settembre 2011 - è giunta un'altra sentenza (Scattolon Venezia avvocato Zampieri) favorevole per gli ATA (amministrativi, tecnici e ausiliari) e Itp (insegnanti tecnici pratici) ex enti locali. Stavolta è la Corte di giustizia europea (Lussemburgo) che stigmatizza il peggioramento delle condizioni retributive dei lavoratori trasferiti. La tutela nel caso è assicurata dalla direttiva 77/187/CEE dei 14 febbraio 1977 varata per impedire che i dipendenti coinvolti in un trasferimento d'azienda (così la Corte di giustizia considera il passaggio dagli enti locali allo Stato) «siano collocati in una posizione meno favorevole per il solo fatto del trasferimento»;

pertanto, la Corte di giustizia invita il giudice italiano a verificare se questo è avvenuto quando la legge finanziaria per il 2006, interpretando la legge n. 124 del 1999, ha considerato applicabile, dalla data del trasferimento, il contratto collettivo nazionale della scuola, senza tuttavia assicurare ai lavoratori un trattamento retributivo corrispondente all'anzianità lavorativa maturata presso il «cedente»; poiché le sentenze sono vincolanti per gli Stati, l'Esecutivo dovrà trovare una soluzione;

la neutralizzazione dei ricorsi attuata con la finanziaria era intervenuta dopo il verdetto favorevole dei tribunali di primo e secondo grado, i quali avevano stabilito il diritto alle differenze retributive che spettavano ai lavoratori transitati nelle scuole, creando così l'aspettativa di ottenere le somme che sarebbero andate a costituire un bene tutelato dalla Convenzione;

gli esiti della cosiddetta interpretazione autentica sono stati disastrosi dal punto di vista della tutela dei diritti dei lavoratori in particolare: (a) si è creata una disparità di trattamento economico tra lavoratori con identica anzianità e profilo professionale; (b) il danno economico si protrae per tutta la vita lavorativa, fino alla riduzione dell'importo pensionistico; (c) molti dei transitati, nel frattempo, sono sotto minaccia di dover restituire le somme percepite, provvedimento che decurterebbe oltre il sopportabile le già basse retribuzioni di questi lavoratori;

ammontano probabilmente a poche migliaia i lavoratori ancora esclusi per effetto di questa legge vessatoria dal godimento del loro diritto ad un corretto inquadramento nel contratto scuola (a tal proposito si ricorda che era stata avviata dal Ministero nel mese di giugno 2011 un'inchiesta per stabilire di quali risorse necessitasse l'inquadramento, ma, ad oggi, non se ne ha notizia);

i fondi necessari al riconoscimento dell'anzianità maturata secondo il dispositivo previsto dalla legge 3 maggio 1999, n. 124, sono stati deviati sul pagamento del salario accessorio dei residui dipendenti degli enti locali;

solo per l'anno 2000 circa 114 milioni di euro sono andati in pagamento del salario accessorio: una cifra che avrebbe agevolato il corretto inquadramento di detto personale e che a suo tempo il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca richiese che gli venisse restituita (come confermato dal documento funzione pubblica CGIL, CISL, UIL dell'11 maggio 2006);

un primo, parziale, intervento potrebbe intanto avvenire tramite ricompilazione da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca delle schede individuali del personale transitato dagli enti locali allo Stato, con l'inserimento del salario di produttività a suo tempo trasmesso proprio dagli enti locali e non tenuto in conto dai singoli uffici provinciali del Ministero stesso; per stilare tale documentazione basterebbe acquisire agli atti un certificato di servizio rilasciato dall'ente di provenienza (provincia o comune) dal quale risulti la vita lavorativa di ciascun dipendente, eventualmente differenziando fra servizio nella scuola (valutato per intero) ed eventuali altri servizi svolti in profili professionali diversi che potrebbero avere una valutazione diversa -:

quali siano gli intendimenti del Governo in riferimento alla problematica di cui in premessa e se non si ritenga necessario promuovere l'abrogazione del comma 218 dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005, unico vero ostacolo alla corretta ricostruzione di carriera dei lavoratori ATA ex enti locali;

se non ritenga utile assumere iniziative per il blocco della riscossione delle somme dovute dai lavoratori in attesa di una risoluzione della questione.
(2-01291)
«Di Giuseppe, Donadi, Zazzera».