ATTO CAMERA

INTERPELLANZA URGENTE 2/01238

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 537 del 18/10/2011
Firmatari
Primo firmatario: CAPITANIO SANTOLINI LUISA
Gruppo: UNIONE DI CENTRO PER IL TERZO POLO
Data firma: 18/10/2011
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
GALLETTI GIAN LUCA UNIONE DI CENTRO PER IL TERZO POLO 18/10/2011


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 18/10/2011
Stato iter:
03/11/2011
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 03/11/2011
Resoconto CAPITANIO SANTOLINI LUISA UNIONE DI CENTRO PER IL TERZO POLO
 
RISPOSTA GOVERNO 03/11/2011
Resoconto PIZZA GIUSEPPE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA)
 
REPLICA 03/11/2011
Resoconto CAPITANIO SANTOLINI LUISA UNIONE DI CENTRO PER IL TERZO POLO
Fasi iter:

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 20/10/2011

DISCUSSIONE IL 03/11/2011

SVOLTO IL 03/11/2011

CONCLUSO IL 03/11/2011

Atto Camera

Interpellanza urgente 2-01238
presentata da
LUISA CAPITANIO SANTOLINI
martedì 18 ottobre 2011, seduta n.537

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere - premesso che:

finalmente, dopo lunghe attese, con la legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011), le istituzioni hanno preso atto dell'esistenza dei seri problemi derivanti dalla partecipazione smodata ai giochi di fortuna e dall'accesso a tali giochi da parte del minori;

per l'esattezza con l'articolo 1, comma 70, della citata legge è stato quindi previsto: «Con decreto interdirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e del Ministero della salute sono adottate, d'intesa con la Conferenza unificata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee d'azione per la prevenzione, il contrasto e il recupero di fenomeni di ludopatia conseguente a gioco compulsivo. È comunque vietato consentire la partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di anni diciotto. Il titolare dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco che consente la partecipazione ai giochi pubblici a minori di anni diciotto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.000 e con la chiusura dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque del punto di offerta del gioco fino a quindici giorni. La sanzione amministrativa è applicata dall'ufficio regionale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato territorialmente competente in relazione al luogo e in ragione dell'accertamento eseguito»;

con il successivo decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, i periodi 2, 3 e 4 del comma 70 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2011, sono stati sostituiti con altre disposizioni, inasprendo le relative sanzioni, al fine di armonizzare con il Testo unico di pubblica sicurezza;

sono così state introdotte dall'articolo 24, commi 20 e 21 le seguenti disposizioni: «20. È vietato consentire la partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di anni diciotto» e «21. Il titolare dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco che consente la partecipazione ai giochi pubblici a minori di anni diciotto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro ventimila. Indipendentemente dalla sanzione amministrativa pecuniaria e anche nel caso di pagamento in misura ridotta della stessa, la violazione prevista dal presente comma è punita con la chiusura dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco da dieci fino a trenta giorni; ai fini di cui al presente comma, il titolare dell'esercizio commerciale, del locale a, comunque, del punto di offerta del gioco, all'interno dei predetti esercizi, identifica i giocatori mediante richiesta di esibizione di un idoneo documenta di riconoscimento. Le sanzioni amministrative previste nei periodi precedenti sono applicate dall'ufficio territoriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato competente in relazione al luogo e in ragione dell'accertamento eseguito. Per le cause di opposizione ai provvedimenti emessi dall'ufficio territoriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso i provvedimenti stessi. Per i soggetti che nel corso di un triennio commettono tre violazioni anche non continuative, del presente comma è disposta la revoca di qualunque autorizzazione o concessione amministrativa; a tal fine, l'ufficio territoriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che ha accertato la violazione effettua apposita comunicazione alle competenti autorità che hanno rilasciato le autorizzazioni o concessioni ai fini dell'applicazione della predetta sanzione accessoria»;

nel citato decreto-legge, per l'esattezza all'articolo 24, comma 23, è altresì stato previsto che «Ai fini del miglior conseguimento degli obiettivi di tutela del giocatore e di contrasto ai fenomeni di ludopatia connessi alle attività di gioco, il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nell'ambito degli ordinari stanziamenti del proprio bilancio, avvia, in via sperimentale, anche avvalendosi delle strutture operative del partner tecnologico, procedure di analisi e verifica dei comportamenti di gioco volti ad introdurre misure di prevenzione dei fenomeni ludopatici»;

nella sostanza con le disposizioni sopra citate l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è stata giustamente chiamata a svolgere sia una funzione repressiva, sanzionando le violazioni del divieto di gioco per i minori sia una funzione preventiva nella lotta alle ludopatie -:

quante e quali risorse, sia in termini di personale che di budget siano state destinate dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato alla vigilanza del rispetto del divieto di gioco per i minori degli anni diciotto;

quante e quali violazioni, in materia di gioco minorile, siano state ad oggi contestate dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato su tutto il territorio nazionale;

quante e quali sanzioni, in materia di gioco minorile, siano state ad oggi comminate dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato su tutto il territorio nazionale;

quando ed in che modo si intenda dare attuazione al primo periodo del comma 70, dell'articolo 1, legge di stabilità 2011 nell'adozione delle «linee d'azione per la prevenzione, il contrasto e il recupero di fenomeni di ludopatia conseguente a gioco compulsivo» posto che il termine fissato dal legislatore è giunto a scadenza il 2 marzo 2011;

quando ed in che modo si intenda dare attuazione al comma 23 dell'articolo 24, del decreto-legge n. 98 del 2011 avviando le auspicate «procedure di analisi e verifica dei comportamenti di gioco volti ad introdurre misure di prevenzione dei fenomeni ludopatici».

(2-01238) «Capitanio Santolini, Galletti».