ATTO CAMERA

INTERPELLANZA URGENTE 2/01119

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 483 del 08/06/2011
Firmatari
Primo firmatario: IANNACCONE ARTURO
Gruppo: INIZIATIVA RESPONSABILE (NOI SUD-LIBERTA' ED AUTONOMIA, POPOLARI D'ITALIA DOMANI-PID, MOVIMENTO DI RESPONSABILITA' NAZIONALE-MRN, AZIONE POPOLARE, ALLEANZA DI CENTRO-ADC, LA DISCUSSIONE)
Data firma: 08/06/2011
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
SARDELLI LUCIANO MARIO INIZIATIVA RESPONSABILE (NOI SUD-LIBERTA' ED AUTONOMIA, POPOLARI D'ITALIA DOMANI-PID, MOVIMENTO DI RESPONSABILITA' NAZIONALE-MRN, AZIONE POPOLARE, ALLEANZA DI CENTRO-ADC, LA DISCUSSIONE) 08/06/2011


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 08/06/2011
Stato iter:
06/09/2011
Fasi iter:

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 23/06/2011

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 30/06/2011

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 07/07/2011

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 21/07/2011

RITIRATO IL 06/09/2011

CONCLUSO IL 06/09/2011

Atto Camera

Interpellanza urgente 2-01119
presentata da
ARTURO IANNACCONE
mercoledì 8 giugno 2011, seduta n.483

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere - premesso che:

gli interpellanti hanno appreso dagli organi di stampa locali e da alcuni consiglieri comunali che l'amministrazione del comune di Montemiletto (Avellino) sarebbe al centro di gravi illeciti e irregolarità amministrative tali da violare totalmente i princìpi costituzionali del buon andamento, dell'imparzialità e della legalità della pubblica amministrazione;

in particolare, risulterebbero evidenti situazioni di gravi e persistenti violazioni della legge riconducibili alla progettazione e alla realizzazione di opere nei terreni demaniali denominati fondi Bosco alla località «Lomba» di Montemiletto (Avellino), di circa 45 ettari, i quali sono gravati dagli usi civici e assegnati alla categoria B) ossia alla coltura agraria, come risulta dal decreto del reale commissariato degli usi civici di Napoli emesso in data 10 aprile 1937; successivamente concessi in temporanea assegnazione al comune di Montemiletto;

infatti, in merito alla realizzazione delle opere, nonostante si tratti di fondi di natura demaniale gravati dagli usi civici sottoposti per legge a vincolo paesaggistico e su parte dei quali è stato apposto anche un vincolo archeologico da parte della soprintendenza archeologica di Salerno, il comune di Montemiletto ha realizzato, beneficiando anche di contributi regionali cui non avrebbe avuto titolo, le seguenti opere: un anfiteatro con annessi spalti in cemento armato, una piscina, due strade, un parco giochi, due sbancamenti di terreno;

secondo quanto appreso, inoltre, le predette opere sarebbero state realizzate senza effettuare una necessaria variante urbanistica dell'area che tutt'ora ha una destinazione agricola;

pertanto, tutte le opere, in violazione delle norme contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio ed in violazione del vincolo apposto dalla soprintendenza archeologica di Salerno, sarebbero state realizzate anche in difformità al piano regolatore generale vigente;

la realizzazione delle opere ha comportato, quindi, oltre al danno economico per i contadini per il mancato godimento dei fondi, anche danni al paesaggio e agli importanti rinvenimenti archeologici di età preistorica (fondi di capanni riconducibili all'antica età del bronzo, fornaci di età romana attive fino all'età medioevale e a tombe di età romana);

infine, in ordine alla progettazione, il comune di Montemiletto, ha anche approvato un preliminare e definitivo «Parco Bosco», candidandolo al parco progetti regionale per un importo di 4.500.000 euro. A tale proposito, secondo quanto appreso, è a dir poco singolare che tutti gli elaborati del predetto progetto definitivo non sono mai stati rinvenuti presso l'ufficio preposto tanto che è stato chiesto l'intervento dei Carabinieri, facendo cosi figurare un tentativo di truffa finalizzato all'ottenimento di finanziamenti pubblici comunitari;

i terreni in questione pertanto sono demanio di uso civico e non potevano essere sottratti alla loro destinazione se non nelle forme previste dalla legge n. 1766 del 1927 e dal regio decreto n. 332 del 1928 e successive modificazioni secondo cui sono necessari provvedimenti di legittimazione o di sdemanializzazione, di mutamento di destinazione o di alienazione, nel caso di specie, non si poteva né progettare, né realizzare opere, senza il previo espletamento del procedimento amministrativo che ciò consenta, cosa che non è stata assolutamente fatta nel caso di specie del comune di Montemiletto;

vi sarebbero elementi significativi che consentono di poter affermare che il comune di Montemiletto è al centro di gravi e persistenti violazioni di legge configurabili nella violazione delle leggi urbanistiche, delle prescrizioni previste dal codice dei beni culturali e del paesaggio, del vincolo apposto dalla soprintendenza archeologica di Salerno, nonché della devoluzione illegittima di contributi regionali per la realizzazione di parte delle predette opere e nel tentativo ottenere finanziamenti comunitari mediante la candidatura di un progetto esecutivo di 4.500.000 di euro al parco progetti regionale sul falso presupposto che il comune fosse proprietario dei terreni e che le opere da realizzare fossero conformi alla destinazione urbanistica del piano regolatore generale vigente (progetto per il quale è stata denunciata ai Carabinieri l'assenza presso l'ufficio competente del comune di tutti gli elaborati ad esso allegati); il tutto con evidenti danni economici ai contadini unici legittimati al godimento dei terreni in questione -:

se il Ministro dell'economia e delle finanze, in ordine alla realizzazione delle opere citate in premessa e alla suddetta progettazione, intenda verificare con urgenza eventuali danni arrecati sui citati terreni demaniali i quali, essendo gravati dagli usi civici, sono riservati per legge alla sua esclusiva tutela;

se il Ministro dell'interno, al fine di verificare la sussistenza degli elementi di cui in premessa, non intenda delegare il prefetto competente per territorio a disporre ogni opportuno accertamento, chiedendo informazioni al procuratore della Repubblica competente, in ordine alla sussistenza di elementi per lo scioglimento dell'attuale consiglio comunale, ai sensi dell'articolo 141 del testo unico sugli enti locali.


(2-01119) «Iannaccone, Sardelli».