ATTO CAMERA

INTERPELLANZA URGENTE 2/01050

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 462 del 12/04/2011
Firmatari
Primo firmatario: PIFFARI SERGIO MICHELE
Gruppo: ITALIA DEI VALORI
Data firma: 12/04/2011
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DI PIETRO ANTONIO ITALIA DEI VALORI 12/04/2011
DONADI MASSIMO ITALIA DEI VALORI 12/04/2011
DI GIUSEPPE ANITA ITALIA DEI VALORI 12/04/2011
CIMADORO GABRIELE ITALIA DEI VALORI 12/04/2011
ZAZZERA PIERFELICE ITALIA DEI VALORI 12/04/2011


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI delegato in data 12/04/2011
Stato iter:
14/04/2011
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 14/04/2011
Resoconto DI GIUSEPPE ANITA ITALIA DEI VALORI
 
RISPOSTA GOVERNO 14/04/2011
Resoconto GIRO FRANCESCO MARIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (BENI E ATTIVITA' CULTURALI)
 
REPLICA 14/04/2011
Resoconto DI GIUSEPPE ANITA ITALIA DEI VALORI
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 14/04/2011

SVOLTO IL 14/04/2011

CONCLUSO IL 14/04/2011

Atto Camera

Interpellanza urgente 2-01050
presentata da
SERGIO MICHELE PIFFARI
martedì 12 aprile 2011, seduta n.462

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro per i beni e le attività culturali, il Ministro dello sviluppo economico, per sapere - premesso che:


il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e successive modificazioni, di attuazione delle direttiva comunitaria 2001/77/CE sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato dell'elettricità, ha dato corso alla realizzazione di impianti fotovoltaici in tutte le regioni italiane;


a partire dal 2008 in regione Molise, seguendo i procedimenti normativi in vigore e in particolare quanto previsto dalla delibera della giunta regionale del Molise n. 1670 del 13 dicembre, che recepisce la legge n. 387 del 2003, dalla legge regionale n. 22 del 2009 e dalla delibera della giunta regionale Molise n. 857 del 25 ottobre 2010, alcuni consorzi di imprese hanno ottenuto dalla regione regolari autorizzazioni per la realizzazione di impianti fotovoltaici;

dalla stampa locale (Il Quotidiano - Termoli) del 22 marzo del 2011, si apprende che il consorzio di imprese denominato «Socim» lamenterebbe un blocco dei lavori per la realizzazione di due centrali solari, una delle quali già approvata dalla stessa regione Molise, a causa di cavilli burocratici e beghe tra la regione Molise e la Soprintendenza ai beni culturali e paesaggistici;


stando a quanto appreso dalla stampa locale, il blocco della realizzazione di tali centrali non riguarderebbe esclusivamente il succitato consorzio, ma ben 50 «campi» fotovoltaici e metterebbe a rischio, non solo i 300 posti di lavoro derivanti dall'attività della società impiantistica «montenerese», ma l'intero indotto legato al fotovoltaico, stimato in circa 1600 addetti, penalizzando una regione storicamente deficitaria dal punto di vista occupazionale;


buona parte dei divieti alla realizzazione di tali centrali fotovoltaiche in Molise dipendono da pareri non favorevoli all'esecuzione dei lavori per incompatibilità paesaggistica, espressi dalla direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Molise e trasmessi alla regione Molise, agli enti locali e ai richiedenti, con documenti scritti e protocollati ma al di fuori della conferenza di servizi;


tale consolidata consuetudine della direzione regionale del Ministero per i beni e le attività culturali di disertare la sede decisoria della conferenza di servizi e di consegnare i pareri negativi all'ufficio protocollo, vietando di fatto lo svolgimento del contraddittorio, contravviene a quanto previsto dalla legge n. 241 del 1990, all'articolo 14-quater, comma 1, che recita testualmente: «il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, fermo restando quanto previsto dall'articolo n. 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscano oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso»;


la mancata partecipazione della direzione regionale del Ministero per i beni e le attività culturali in relazione alla conferenza di servizi, divenuta prassi, ha prodotto decine di contenziosi, supportati da circostanziati pareri legali a loro volta corredati da abbondanti fonti giurisprudenziali, ai fini di una conclusione positiva del procedimento, in applicazione di quanto disposto al comma 1 dell'articolo 14-quater della legge n. 241 del 1990, e relative diffide concernenti una futura richiesta di risarcimento danni;


la descritta circostanza, secondo gli interpellanti, mette in luce un evidente conflitto interpretativo della norma di riferimento da parte delle due amministrazioni coinvolte, ovvero quella statale e quella regionale, in quanto tutti i pareri espressi dalla direzione regionale del Ministero per i beni e le attività culturali, che riportano nell'oggetto la dicitura che richiama «parere reso ai sensi dell'articolo n. 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004», presuppongono che la struttura ministeriale considera i propri pareri resi all'interno del sub-procedimento, equiparando la consegna del documento alla partecipazione diretta in conferenza di servizi, e quindi obbligatori e vincolanti per l'intero procedimento;


in procedimenti omologhi di rispettiva competenza, in altre regioni a differenza del Molise, è emerso che il Ministero per i beni e le attività culturali in genere partecipa ai lavori delle conferenze oppure, in caso di mancata partecipazione, pone le condizioni per l'applicazione dell'istituto del silenzio assenso ai sensi dell'articolo 14-ter comma 7 della legge n. 241 del 1990 e in nessun caso è stato riscontrato l'acquisizione di pareri negativi al di fuori della conferenza di servizi;


l'assenza dei rappresentanti della direzione regionale alle conferenze di servizi e la generica dicitura di «non compatibilità con il paesaggio rurale» con cui questi pareri non favorevoli alla realizzazione degli impianti fotovoltaici sul territorio vengono motivati, oltre a non tener conto secondo gli interpellanti dell'esistenza di specifiche linee guida nazionali, individuate nel decreto ministeriale 10 settembre 2010, e regionali, secondo quanto disposto dalla legge regionale n. 22 del 2009, impediscono a prescindere, ai richiedenti il parere, il diritto di dimostrare l'avvenuto adeguamento dei progetti alle norme di legge in vigore sul fotovoltaico -:


se, alla luce di quanto esposto in premessa e ai fini di una più trasparente applicazione della normativa in materia di energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato dell'elettricità in Molise, non si ritenga indispensabile intervenire per verificare con celerità la correttezza e la legittimità dei pareri in questione e delle procedure descritte poste in essere dalla direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Molise, a tutela delle piccole imprese locali e dei relativi posti di lavoro, eventualmente danneggiati da un'erronea interpretazione o applicazione delle leggi e delle norme.


(2-01050)
«Piffari, Di Pietro, Donadi, Di Giuseppe, Cimadoro, Zazzera».