ATTO CAMERA

INTERPELLANZA 2/01049

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 461 del 11/04/2011
Firmatari
Primo firmatario: CICCANTI AMEDEO
Gruppo: UNIONE DI CENTRO
Data firma: 11/04/2011
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
TESTA NUNZIO FRANCESCO UNIONE DI CENTRO 11/04/2011
CARRA ENZO UNIONE DI CENTRO 11/04/2011
NARO GIUSEPPE UNIONE DI CENTRO 11/04/2011
CAPITANIO SANTOLINI LUISA UNIONE DI CENTRO 11/04/2011


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  • PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E INNOVAZIONE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 11/04/2011
Stato iter:
26/03/2012
Fasi iter:

SOLLECITO IL 13/07/2011

RITIRATO IL 26/03/2012

CONCLUSO IL 26/03/2012

Atto Camera

Interpellanza 2-01049
presentata da
AMEDEO CICCANTI
lunedì 11 aprile 2011, seduta n.461

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per sapere - premesso che:

con l'articolo 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, finalizzato al riordino della organizzazione delle amministrazioni centrali dello Stato, attuativo della delega di cui all'articolo 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59, sono state istituite le agenzie fiscali, tra cui l'Agenzia delle entrate;

l'articolo 66 decreto legislativo n. 300 del 1999 ha previsto che le agenzie fiscali sono regolate dal predetto decreto legislativo e dai rispettivi statuti e che l'articolazione degli uffici è stabilita con disposizioni interne che si conformano a criteri di economicità ed efficienza;

ai sensi dell'articolo 97, comma 3, della Costituzione «Agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni si accede per pubblico concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge» e ai sensi dell'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001 «L'accesso alla qualifica di dirigente nelle Amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene per concorso per esami indetto dalle singole amministrazioni ovvero per corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione»;

l'Agenzia delle entrate in data 30 novembre 2000 ha emanato il proprio Regolamento di amministrazione in forza del quale all'articolo 12 rubricato: «Accesso alla dirigenza» è così stabilito: «L'accesso al ruolo di dirigente dell'Agenzia avviene, per i posti vacanti e disponibili, con procedure selettive pubbliche sia dall'esterno che dall'interno nel rispetto dei principi di cui all'articolo 36 del decreto legislativo n. 29/93 ». A tale previsione fa da contraltare l'articolo 24 rubricato «Copertura provvisoria di posizioni dirigenziali»: «Fatta salva l'applicazione dell'articolo 12, per la copertura di posizioni dirigenziali vacanti all'atto del proprio avvio, l'Agenzia può stipulare, previa specifica valutazione dell'idoneità a ricoprire provvisoriamente l'incarico, contratti individuali di lavoro a termine con propri funzionari, con l'attribuzione dello stesso trattamento economico dei dirigenti, con l'obbligo di avviare nei sei mesi successivi la procedura selettiva. Per inderogabili esigenze di funzionamento dell'agenzia, le eventuali vacanze sopravvenute possono essere provvisoriamente coperte, previo interpello e salva l'urgenza, con le stesse modalità di cui al comma 1, fino all'attuazione delle procedure di accesso alla dirigenza e comunque fino al 31 dicembre 2010»;

in virtù di tali norme, per particolari esigenze di servizio l'agenzia può quindi stipulare, previa specifica valutazione comparativa dell'idoneità a ricoprire provvisoriamente l'incarico, contratti individuali di lavoro a termine con propri funzionari con l'obbligo di avviare rapidamente le procedure selettive;

le deroghe al principio secondo cui agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso devono pertanto essere delimitate e sono legittime solo in presenza di «peculiari e straordinarie» esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle;

la Dirstat, il sindacato dei direttivi e dei dirigenti pubblici, ha diffidato il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle entrate in quanto ritiene che quest'ultima, dal momento della sua costituzione, proceda al conferimento di incarichi dirigenziali disattendendo i principi costituzionali e normativi di uguaglianza davanti alla legge, di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione, nonché le disposizioni che prevedono l'accesso nelle pubbliche amministrazioni mediante regolari procedure concorsuali;

secondo il sindacato il conferimento dell'incarico dirigenziale previsto in casi eccezionali, e in via del tutto provvisoria, sarebbe diventato prevalente alterando le nome regolamentari che statuiscono nei sei mesi dal conferimento dell'incarico temporaneo la indizione del regolare concorso;

quanto rilevato si evince in modo inequivocabile dalla delibera n. 55 del 2009 di modifica all'articolo 24 del Regolamento di amministrazione con la quale l'Agenzia delle entrate ha ottenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze la proroga del termine di affidamento di incarichi dirigenziali della terza area di un ulteriore anno (dicembre 2010), non supportando tale decisione con congrue e valide motivazioni;

la Corte costituzionale con le sentenze n. 103 e 104 del 2007, n. 161 del 2008 e n. 69 del 2011 ha negato la costituzionalità di «una dirigenza di fiducia» e ribadito la necessità di selezionare i dirigenti sulla base di criteri selettivi imparziali e trasparenti;

attualmente presso l'Agenzia delle entrate le posizioni dirigenziali conferite (reggenze), senza aver posto in essere le regolari procedure concorsuali previste da leggi e regolamenti, sarebbero circa 700, selezionate secondo criteri discrezionali e a volte privi dei requisiti richiesti e addirittura del prescritto diploma di laurea, disattendendo le statuizioni della Corte di Cassazione relative al rispetto delle disposizioni normative sulla trasparenza e l'imparzialità delle procedure, dando per scontato il diploma di laurea;

è stato indetto da parte del direttore dell'Agenzia delle entrate, su autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze quale organo controllore ad essa sovraordinato, in data 29 ottobre 2010, un nuovo concorso per 175 posti di dirigente di seconda fascia, con criteri ad avviso degli interpellanti poco chiari, in modo particolare per quanto attiene la valutazione dei titoli di servizio, e in evidente contrasto con i princìpi di economicità, efficienza, efficacia e, in definitiva, con il principio di buon andamento dell'azione amministrativa;

il concorso bandito, oggetto di diffida da parte della Dirstat, ha infatti disatteso lo scorrimento delle graduatorie di precedenti concorsi per dirigenti, nonostante la legislazione vigente ne avesse prorogata la validità al 31 dicembre 2010 e la recente sentenza del Tar del Lazio (sentenza n. 1686 del 15 settembre 2009) avesse dichiarato l'obbligatorietà per le amministrazioni pubbliche di far ricorso ad esse, ribadendo ulteriormente la consolidata giurisprudenza (Tar Lazio sentenza n. 536 del 30 gennaio 2003), che recita espressamente: «lo scorrimento di una graduatoria di concorso ancora valida, costituisce atto d'obbligo e non meramente discrezionale della Pubblica Amministrazione» e poi ancora della sentenza n. 3055 del 9 febbraio 2009 - Sezioni unite della Corte di cassazione, che in modo inequivocabile riafferma, quale atto dovuto, lo scorrimento delle graduatorie ancora valide con atti normativi;

la procedura risponde, sempre ad avviso degli interpellanti, a logiche non trasparenti e discrezionali, in quanto nel bando di concorso è prevista l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo (da quantificarsi in separata sede) per quanti abbiano beneficiato di funzioni dirigenziali e perché tra la pletora dei beneficiari (nessuno afferente alla graduatoria degli idonei) la maggior parte risulterebbe priva dei requisiti minimali necessari per potervi legalmente ambire -:

come intendano i Ministri interrogati procedere, per le parti di propria competenza, per evitare che l'ampia discrezionalità e autonomia da parte dell'Agenzia delle entrate nell'assegnazione di incarichi dirigenziali diventi una prassi consolidata, nonostante il reclutamento di dirigenti senza indire regolari procedure concorsuali sia in contrasto con i principi costituzionali e normativi vigenti e sia previsto dai regolamenti attuativi delle Agenzie fiscali solo in casi eccezionali e in via provvisoria;

quali iniziative i Ministri intendano adottare, per le parti di propria competenza, nei confronti dell'Agenzia delle entrate che ha ritenuto di non procedere allo scorrimento delle graduatorie ancora valide di concorsi già effettuati e di bandire un nuovo concorso per dirigenti, ad avviso degli interpellanti in situazione di contrasto con la legislazione vigente e con la giurisprudenza consolidata, nonché con i principi di economicità, efficacia ed efficienza.
(2-01049)
«Ciccanti, Nunzio Francesco Testa, Enzo Carra, Naro, Capitanio Santolini».