ATTO CAMERA

INTERPELLANZA URGENTE 2/01023

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 454 del 29/03/2011
Firmatari
Primo firmatario: SARDELLI LUCIANO MARIO
Gruppo: INIZIATIVA RESPONSABILE (NOI SUD-LIBERTA' ED AUTONOMIA, POPOLARI D'ITALIA DOMANI-PID, MOVIMENTO DI RESPONSABILITA' NAZIONALE-MRN, AZIONE POPOLARE, ALLEANZA DI CENTRO-ADC, LA DISCUSSIONE)
Data firma: 29/03/2011
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BELCASTRO ELIO VITTORIO INIZIATIVA RESPONSABILE (NOI SUD-LIBERTA' ED AUTONOMIA, POPOLARI D'ITALIA DOMANI-PID, MOVIMENTO DI RESPONSABILITA' NAZIONALE-MRN, AZIONE POPOLARE, ALLEANZA DI CENTRO-ADC, LA DISCUSSIONE) 29/03/2011
IANNACCONE ARTURO INIZIATIVA RESPONSABILE (NOI SUD-LIBERTA' ED AUTONOMIA, POPOLARI D'ITALIA DOMANI-PID, MOVIMENTO DI RESPONSABILITA' NAZIONALE-MRN, AZIONE POPOLARE, ALLEANZA DI CENTRO-ADC, LA DISCUSSIONE) 29/03/2011
MILO ANTONIO INIZIATIVA RESPONSABILE (NOI SUD-LIBERTA' ED AUTONOMIA, POPOLARI D'ITALIA DOMANI-PID, MOVIMENTO DI RESPONSABILITA' NAZIONALE-MRN, AZIONE POPOLARE, ALLEANZA DI CENTRO-ADC, LA DISCUSSIONE) 29/03/2011
PORFIDIA AMERICO INIZIATIVA RESPONSABILE (NOI SUD-LIBERTA' ED AUTONOMIA, POPOLARI D'ITALIA DOMANI-PID, MOVIMENTO DI RESPONSABILITA' NAZIONALE-MRN, AZIONE POPOLARE, ALLEANZA DI CENTRO-ADC, LA DISCUSSIONE) 29/03/2011
PEPE MARIO (MISTO) INIZIATIVA RESPONSABILE (NOI SUD-LIBERTA' ED AUTONOMIA, POPOLARI D'ITALIA DOMANI-PID, MOVIMENTO DI RESPONSABILITA' NAZIONALE-MRN, AZIONE POPOLARE, ALLEANZA DI CENTRO-ADC, LA DISCUSSIONE) 14/04/2011


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 29/03/2011
Stato iter:
19/05/2011
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 19/05/2011
Resoconto SARDELLI LUCIANO MARIO INIZIATIVA RESPONSABILE (NOI SUD-LIBERTA' ED AUTONOMIA, POPOLARI D'ITALIA DOMANI-PID, MOVIMENTO DI RESPONSABILITA' NAZIONALE-MRN, AZIONE POPOLARE, ALLEANZA DI CENTRO-ADC, LA DISCUSSIONE)
 
RISPOSTA GOVERNO 19/05/2011
Resoconto BELLOTTI LUCA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 19/05/2011
Resoconto SARDELLI LUCIANO MARIO INIZIATIVA RESPONSABILE (NOI SUD-LIBERTA' ED AUTONOMIA, POPOLARI D'ITALIA DOMANI-PID, MOVIMENTO DI RESPONSABILITA' NAZIONALE-MRN, AZIONE POPOLARE, ALLEANZA DI CENTRO-ADC, LA DISCUSSIONE)
Fasi iter:

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 07/04/2011

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 14/04/2011

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 14/04/2011

DISCUSSIONE IL 19/05/2011

SVOLTO IL 19/05/2011

CONCLUSO IL 19/05/2011

Atto Camera

Interpellanza urgente 2-01023
presentata da
LUCIANO MARIO SARDELLI
martedì 29 marzo 2011, seduta n.454

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, per sapere - premesso che:
la direzione generale per le politiche per l'orientamento e la formazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha comunicato ai Fondi Forma. Temp. ed Ebiref che l'associazione imprenditoriale Alleanza Lavoro sarebbe sprovvista dei requisiti necessari per comparire tra le parti costituenti del Fondo risultante dall'unificazione dei predetti fondi;
il Ministero ha giustificato la propria posizione sostenendo che Alleanza Lavoro sarebbe sprovvista del requisito previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera h) e m) del decreto legislativo n. 276 del 2003;
a parere degli interpellanti tale posizione non sembra corretta, in punto di diritto, per seguenti motivi:
a) il citato articolo 2, comma 1, lettera h) e m) del decreto legislativo n. 276 del 2003, definisce, rispettivamente, cosa deve intendersi ai fini del decreto con le nozioni di «enti bilaterali» e «associazioni sindacali». Con riferimento agli «enti bilaterali», la lettera h) include nella nozione tutti gli «organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, quali sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro attraverso: la promozione di una occupazione regolare e di qualità; l'intermediazione nell'incontro tra domanda e offerta di lavoro; la programmazione delle attività formative e la determinazione di modalità di attuazione della formazione professionale in azienda; la promozione di buone pratiche contro la discriminazione e per la inclusione dei soggetti più svantaggiati; la gestione mutualistica di fondi per la formazione e l'integrazione del reddito; la certificazione dei contratti di lavoro e di regolarità o congruità contributiva; lo sviluppo di azioni inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento». Con riferimento alle associazioni sindacali, la successiva lettera m) include nella nozione tutte le «organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative». La lettura delle predette norme consente di riconoscere agevolmente il criterio di selezione che il decreto legislativo n. 276 del 2003 individua per consentire a soggetti associativi, siano essi enti bilaterali oppure organizzazioni sindacali, di accedere ai diversi strumenti organizzativi previsti dallo stesso decreto: tale criterio consiste nella rappresentatività comparativa;
b) il significato della predetta nozione è stato a lungo indagato dalla dottrina giuslavoristica, che ha messo in luce la differenza con il criterio di selezione dei soggetti collettivi utilizzato - con maggiore frequenza - prima dell'approvazione della riforma, consistente nella maggiore rappresentatività. Il tratto differenziale tra il vecchio criterio della maggiore rappresentatività e quello della rappresentatività comparativa ha avuto, per opinione comune della dottrina, l'effetto di incentivare il pluralismo associativo, in quanto il primo criterio aveva l'attitudine a concentrare la rappresentatività solo su un soggetto (quello dotato di maggiore rappresentanza) mentre il secondo criterio consente di legittimare la rappresentatività di tutti i soggetti associativi che hanno una base consistente di iscritti;
c) l'interpretazione di questo criterio deve, peraltro, essere operata anche tenendo conto delle linee di politica delle relazioni industriali seguite dalle parti sociali e dal Governo, a partire dall'accordo sulle relazioni industriali del gennaio del 2009. Questo accordo ha formalizzato una tendenza già emersa negli anni precedenti e confermata dagli sviluppi successivi della contrattazione collettiva: il riconoscimento del pluralismo associativo, che consente di escludere la concentrazione della legittimazione ad agire come soggetti collettivi solo in capo alle organizzazioni maggiormente rappresentative. Testimonianza di questo mutato approccio sono i numerosi accordi cosiddetti «separati» (cioè, sottoscritti solo con alcune organizzazioni rappresentative) sottoscritti tra le parti sociali, e anche dal Governo. Le considerazioni sopra sviluppate a parere degli interpellanti evidenziano la contraddittorietà con questa linea di politica delle relazioni industriali la posizione assunta dal Governo in questa circostanza, in quanto l'effetto di questa posizione sarebbe quello di tornare a un assetto della rappresentanza associativa concentrato solo su alcune organizzazioni (in questo caso, quelle dotate di maggiore rappresentatività datoriale, nel settore delle Agenzie per il lavoro); a parere quindi degli interpellanti non è possibile sostenere che Alleanza Lavoro, soggetto rappresentativo di un numero indistinto di imprese del settore, e firmatario di un Contratto collettivo nazionale di lavoro attualmente applicato, debba essere escluso per mancanza di rappresentatività;
non si può ignorare, inoltre, il fatto che tale rappresentatività è riconosciuta pacificamente da tutti gli attori collettivi del settore; basti, a tale proposito, ricordare che l'associazione ha ottenuto ripetuti riconoscimenti di carattere collettivo e istituzionale, quali i seguenti:
a) è stata ascoltata, il 3 marzo del 2009, nell'ambito dell'indagine conoscitiva promossa dalla Commissione Lavoro del Senato della Repubblica sul funzionamento delle Agenzie per il lavoro;
b) ha stipulato, in data 8 ottobre 2009, con l'altra organizzazione datoriale esistente nel settore, Assolavoro, ma anche con Cgil, Nidil Cgil, Cisl, Alai Cisl, Uil e Uil Cpo un accordo avente per oggetto la condivisione dei contenuti del contratto collettivo siglato dalle predette, parti sociali;
c) ha sottoscritto, in data 19 gennaio 2010, un protocollo di intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per la realizzazione di un partenariato pubblico - privato a favore della mobilità europea geografica e professionale dei lavoratori, nell'ambito del programma comunitario Eures;
d) ha sottoscritto, in data 12 marzo 2010, un accordo quadro con Italia Lavoro S.p.a., per la realizzazione di misure di politica attiva del lavoro;
e) è stata periodicamente consultata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali per i programmi di conferimento dei dati sull'offerta di posizioni lavorative nel mercato del lavoro;
f) ha nominato, nel mese di luglio del 2010, propri membri nei consigli di amministrazione di Forma.Temp. e di Ebitemp;
g) è stata convocata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 25 gennaio 2011, nell'ambito delle consultazioni sul decreto legislativo sul lavoro usurante;
h) è stata invitata, in qualità di soggetto collettivo, ai congressi e ai convegni organizzati nell'ultimo biennio da Nidil Cgil, Alai - Felsa Cisl, Uil Cpo, Federmeccanica, e da diverse istituzioni nazionali e locali; non si può dire - osservando le dinamiche delle relazioni industriali di settore dell'ultimo biennio - che Alleanza Lavoro sia un soggetto privo di legittimazione ad agire in veste di associazione datoriale di natura collettiva;
da questo punto di vista, tutto ciò premesso, gli, interpellanti; ritengono quindi che il riferimento operato dal Ministero all'articolo 2 del decreto legislativo 276 del 2003 sia poco pertinente in quanto il criterio di selezione dei soggetti che possono partecipare alla costituzione dei Fondi per la formazione dei lavoratori di settore è individuato nell'articolo 12, comma 4, del medesimo decreto legislativo 276 del 2003;
questa norma, per indicare i soggetti legittimati alla costituzione di un Fondo per la formazione, fa riferimento alle «parti stipulanti il contratto collettivo nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro»;
per gli interpellanti è di tutta evidenza che tale criterio è diverso da quello di cui all'articolo 2, da un lato, ed è ancora più vicino alle caratteristiche di Alleanza Lavoro, dall'altro. È diverso perché manca qualsiasi riferimento alla rappresentatività comparativa, e quindi anche possibili obiezioni sul punto sono da intendersi superflue. È vicino alle caratteristiche di Alleanza Lavoro perché l'associazione ha stipulato un contratto collettivo nazionale di lavoro, e ha aderito - seppure indirettamente - al contratto collettivo stipulato da Assolavoro -:
se non si ritenga necessario, alla luce delle considerazioni sopraesposte, riconsiderare la decisione presa e correggerla affinché all'Associazione imprenditoriale «Alleanza Lavoro» sia riconosciuto quanto ad essa è stato ingiustamente sottratto.
(2-01023)
«Sardelli, Belcastro, Iannaccone, Milo, Porfidia, Mario Pepe (IR)».