Atto Camera
Interpellanza urgente 2-00954
presentata da
MAURO PILI
mercoledì 2 febbraio 2011, seduta n.428
I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per sapere - premesso che:
in data 14 gennaio 2011, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale del 27 gennaio 2011, sono stati emanati i seguenti decreti del Ministro delle infrastrutture e trasporti con i quali si dispone: «Imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Cagliari-Milano Linate e viceversa, Cagliari-Bologna e viceversa, Cagliari-Torino e viceversa, Cagliari-Verona e viceversa, Olbia-Napoli e viceversa, Olbia-Bologna e viceversa, Olbia-Genova e viceversa, Olbia-Palermo e viceversa, Olbia-Firenze e viceversa, Alghero-Roma Fiumicino e viceversa, Alghero-Venezia e viceversa, Alghero-Bari e viceversa, Tortolì-Roma Fiumicino e viceversa, Tortolì-Milano Linate e viceversa» (Decreto n. 11); «Imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Alghero-Milano Linate e viceversa, Cagliari-Roma Fiumicino e viceversa, Olbia-Roma Fiumicino e viceversa, Olbia-Milano Linate e viceversa» (Decreto 12); «Imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Cagliari-Firenze e viceversa, Cagliari-Napoli e viceversa, Cagliari-Palermo e viceversa, Olbia-Verona e viceversa, Alghero-Bologna e viceversa, Alghero-Torino e viceversa (Decreto n. 13);
in data 7 settembre 2010 è stato sottoscritto il Protocollo di intesa per la continuità territoriale aerea da e per la Sardegna tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e la regione autonoma della Sardegna;
nei giorni 11 marzo 2010, 25 marzo 2010, 21 maggio 2010 e 8 giugno 2010 si sono tenute le riunioni della conferenza di servizi;
di tali procedure e adempimenti la Camera dei deputati non è stata informata nonostante precisa richiesta in tal senso formulata in occasione del dibattito avvenuto presso la IX Commissione a seguito del quale è stata approvata la risoluzione conclusiva n. 8-00064;
i decreti prevedono che i servizi aerei di linea relativi alle rotte tra gli aeroporti della Sardegna e i principali nazionali e viceversa, siano sottoposti ad oneri di servizio pubblico;
gli oneri di servizio pubblico di cui all'articolo 1 del decreto del 14 gennaio 2011 diverranno obbligatori dal 27 marzo 2010;
i vettori comunitari, secondo quanto disposto dai decreti, che intendono operare i servizi aerei di linea sulle rotte indicate all'articolo 1 dei decreti, in conformità degli oneri di servizio pubblico previsti dai decreti stessi, senza corrispettivo finanziario, devono presentare alla regione Sardegna, per ogni singola rotta, l'accettazione del servizio secondo le modalità indicate nell'allegato al decreto;
nel caso in cui, nessun vettore abbia dichiarato alla regione Sardegna la propria intenzione di istituire, a decorrere dalla data di entrata in vigore degli oneri di servizio pubblico di cui all'articolo 1 dei decreti, servizi aerei di linea sulle rotte, senza corrispettivo finanziario, il diritto di effettuare i servizi aerei di linea sulle rotte sopra dette, tra gli aeroporti della Sardegna e i principali nazionali e viceversa, sarà concesso, ai sensi dell'articolo 16 paragrafo 9 e paragrafo 10 del regolamento (CE) 1008/2008, ad un unico vettore, tramite gare pubbliche, per un periodo di tre anni, secondo la procedura prevista dall'articolo 17 del regolamento (CE) 1008/2008;
i decreti prevedono che la regione Sardegna sia incaricata di esperire le gare di cui all'articolo 3, comma 2, di pubblicare sul proprio sito internet www.regione.sardegna.it i bandi di gara ed il testo dell'imposizione e di fornire informazioni e mettere a disposizione a titolo gratuito la documentazione correlata alle gare e agli oneri di servizio pubblico;
gli oneri di servizio pubblico di cui all'articolo 1 diventano obbligatori a decorrere dal 27 marzo 2011;
nei decreti del 14 gennaio 2011 risultano evidenti alcune macroscopiche discriminazioni che costituiscono non solo la palese violazione di principi di equità e di libero mercato, ma penalizzano in modo grave lo sviluppo economico della Sardegna e violano il diritto alla mobilità tra l'ambito nazionale-europeo e quello da e per la Sardegna;
la continuità territoriale si inserisce, infatti, nel quadro più generale di garanzia dell'uguaglianza sostanziale dei cittadini e di coesione di natura economica e sociale, promosso in sede europea;
il trasporto, infatti, se da un lato, si configura come attività di tipo economico, dall'altro, come elemento essenziale del «diritto alla mobilità» previsto all'articolo 16 della Costituzione, costituisce un servizio di interesse economico generale e, quindi, tale da dover essere garantito a tutti i cittadini, indipendentemente dalla loro dislocazione geografica;
risultano evidenti tali discriminazioni in tutte le rotte proposte dove si registra in taluni casi una differenza pari al doppio delle tariffe tra cittadini residenti e non residenti e in alcuni casi quasi il triplo;
in particolar modo si registrano:
a) discriminazioni rilevanti tra residenti e non residenti;
b) scostamenti rilevanti rispetto alla lunghezza della tratta;
c) assenza totale di proporzionalità tra la lunghezza delle tratte e la tariffa imposta;
risultano totalmente disattese le indicazioni votate all'unanimità dalla Commissione trasporti della Camera dei deputati che aveva impegnato il Governo:
«ad avviare un immediato confronto per ridefinire, nell'ambito della conferenza di servizi che il Presidente della Regione Sardegna è stato delegato ad istituire e presiedere dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, la disciplina della continuità territoriale, superando quella vigente, che risulta inadeguata sia sotto il profilo concettuale che sotto quello dei servizi e dei costi, per pervenire a un modello di continuità territoriale intesa come un fattore di riequilibrio di condizioni permanenti di svantaggio derivanti dall'insularità e di garanzia del diritto alla mobilità per i territori svantaggiati, tenendo conto anche di quanto previsto dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione;
ad assumere le appropriate iniziative per definire e attuare una continuità territoriale che, tenga conto, oltre che degli effetti del processo di liberalizzazione del mercato del trasporto aereo, anche dei seguenti obiettivi:
a) favorire l'individuazione di un maggior numero di voli e di rotte aeree da e per la Sardegna che consenta, nel contesto dello sviluppo potenziale della domanda, di avere più operatori sulla stessa rotta;
b) favorire la possibilità di determinare, sulla base del principio di riequilibrio legato alle condizioni insulari della Sardegna, di una tariffa massima a cui si applichi il regime degli oneri di servizio pubblico, applicando, come parametro, le condizioni più favorevoli del costo ferroviario;
c) favorire la possibilità, per tutte le compagnie aeree di poter viaggiare sulle rotte di collegamento con gli aeroporti della Sardegna, proponendo, nell'ambito di una situazione di concorrenza, ribassi rispetto alla tariffa massima prestabilita in relazione agli oneri di servizio pubblico;
d) ad assumere le appropriate iniziative volte a verificare, con i competenti organismi comunitari e nel rispetto della normativa dell'Unione europea e degli indirizzi stabiliti dalla Commissione europea, la possibilità di estendere il regime di continuità territoriale a tutti i cittadini, in ottemperanza al principio di non discriminazione riaffermato dalla decisione della Commissione n. 2007/332/CE, del 23 aprile 2007, e, nell'ambito delle competenze attribuite ai singoli soggetti istituzionali dalla normativa vigente, a prevedere che a tutti i cittadini residenti nel territorio nazionale ed europeo che intendano effettuare voli da e per la Sardegna sia applicata la tariffa sottoposta ad onere di servizio pubblico, in modo da garantire il rispetto del principio di riequilibrio territoriale in relazione all'insularità della regione;
e) a proporre una puntuale definizione delle competenze dello Stato e della Regione Sardegna relativamente alla continuità territoriale, in relazione al trasferimento alla regione Sardegna delle funzioni in materia, disposto dall'articolo 1, comma 837, della legge 29 dicembre 2006, n. 296, con la contestuale individuazione delle risorse necessarie per l'esercizio di tali funzioni;
f) ad assumere le opportune iniziative per sollecitare gli enti competenti in materia di vigilanza sul trasporto aereo a comunicare tempestivamente alle compagnie aeree, le nuove e più basse tariffe di trasporto aereo per i cittadini residenti in Sardegna, applicabili a seguito delle risultanze emerse dall'istruttoria effettuata da ENAC in merito alla revisione delle tariffe prevista dal paragrafo 5.6. dell'Allegato del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 5 agosto 2008, al fine di rimuovere in tempi rapidi ogni ostacolo alla corretta attuazione della continuità territoriale da e per la Sardegna;
g) ad assumere le opportune iniziative per promuovere, nei limiti delle competenze in materia delegate alla regione Sardegna e del mantenimento degli attuali costi ricadenti sul bilancio dello Stato, la revisione, anche in ragione dell'impegno assunto dal rappresentante del Governo nelle dichiarazioni rese presso la IX Commissione (trasporti, poste e telecomunicazioni) in data 29 ottobre 2009, delle condizioni di trasporto dei passeggeri che necessitano della barella, in particolare per quanto riguarda la tariffa agevolata;
le tariffe onerate risultano modificate con un sensibile aumento, in contrasto con quanto comunicato dal Governo nella seduta della Commissione trasporti del 29 ottobre del 2009, quando furono annunciate formalmente le nuove tariffe passando da euro 49,00 a euro 41,00 per Roma Fiumicino e da 59,00 a euro 50,00 da e per (Milano Linate) comprensive di IVA ed al netto delle tasse ed oneri aeroportuali;
le tariffe previste nell'imposizione dell'onere del servizio pubblico risultano ad avviso degli interpellanti prive di qualsiasi razionalità considerato che:
a) la tratta Cagliari-Bologna per i non residenti costa 87 euro, mentre la tratta Cagliari-Roma sempre per i non residenti costa 98 euro, appare evidente che Roma essendo più vicina a Cagliari sarebbe dovuta costare meno e non molto di più rispetto alla tratta con Bologna;
b) la tratta Cagliari-Milano sempre per i non residenti costa 136 euro a fronte della tratta Cagliari-Verona più lunga che costa 87 euro, ben 49 euro in meno;
c) la tratta Alghero-Roma per i non residenti costa 99 euro, sempre da Alghero per Milano, tratta quasi doppia 95 euro, quattro euro in meno per una percorso quasi doppio;
d) le tratte per Roma da Alghero, da Cagliari, da Olbia, da Tortolì costano sempre 46 euro per i residenti, quando le stesse tratte vengono esercitate per i non residenti subiscono aumenti indiscriminati e irrazionali, basti pensare che la tratta Olbia-Roma per i non residenti costa 65 euro, la tratta Alghero Roma 98 euro (33 euro in più), e la Cagliari-Roma 99 euro, 34 euro in più di Olbia e un euro in più di Alghero);
e) le tratte Tortolì-Roma per i non residenti costano 87 euro, la stessa cifra per fare la tratta doppia verso Milano;
il Governo relativamente al regime fiscale gravante sulla stessa continuità territoriale e la richiesta di uno sgravio conseguente alla condizione insulare della Sardegna, rispondendo ad atto di sindacato ispettivo del primo firmatario di tale interpellanza aveva affermato: «relativamente alle iniziative dirette ad un diverso regime fiscale sulle tariffe dei voli sardi, si conferma la disponibilità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ad esaminare la questione di concerto con il dicastero competente» -:
se non ritenga il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di revocare i decreti relativi alla continuità territoriale aerea per la Sardegna al fine di riesaminare i contenuti stessi alla luce della risoluzione parlamentare in materia di trasporto aereo da e per la Sardegna;
se non ritenga, alla luce delle incongruenze rilevate in questi stessi atti, di valutare l'esigenza improcrastinabile di estendere la tariffa onerata anche ai cittadini europei in transito da aeroporti italiani verso la Sardegna al fine di evitare tariffe discriminatorie che riequilibrino lo svantaggio insulare della regione;
se non ritenga di dover immediatamente attivare le procedure per definire con maggior puntualità le tariffe a base dell'imposizione dell'onere del servizio pubblico considerato che nemmeno un anno fa il Governo aveva comunicato al Parlamento tariffe sensibilmente più basse di quelle indicate nei decreti;
se non ritenga di dover attivare un supplemento di istruttoria considerato che la stessa regione Sardegna ha ritenuto di dover chiedere il blocco dell'efficacia dei decreti;
se non ritenga, di concerto con i Ministri competenti, di valutare l'esigenza di definire uno sgravio fiscale per gli scali sardi proprio in funzione della coesione e del riequilibrio insulare di cui la Sardegna ha diritto;
se non ritenga di dover assumere le necessarie iniziative dirette a prevedere una proroga dei termini del 27 marzo per la cessazione degli oneri di servizio pubblico prorogandoli per il tempo strettamente necessario a definire la nuova proposta di continuità territoriale per la Sardegna.
(2-00954)
«Pili, Murgia, Nizzi, Porcu, Vella, Testoni, Bonciani, Germanà, Tommaso Foti, Ghiglia, Vincenzo Antonio Fontana, Speciale, Garagnani, Holzmann, Ceroni, Pizzolante, Lainati, Mistrello Destro, Torrisi, Vitali, Saltamartini, Stanca, Formichella, Simeoni, Piso, Lehner, Ventucci, Renato Farina, Dell'Elce, Picchi, Antonione, Catanoso, Nola, Gottardo, Dima, Pianetta, De Angelis, Scalera, Stasi, Cattaneo, Luciano Rossi, Barbieri, Carlucci, Aprea, Sbai, Scelli, Nastri, Gava, Iapicca, Centemero, Cazzola, Antonino Foti, Castellani, Bocciardo, Nirenstein, Girlanda, Di Virgilio, Leo, Abelli, Mazzuca, Armosino, Stradella, Vessa, Garofalo, Tortoli, Palmieri, Mariarosaria Rossi, Minardo, Biancofiore, Gioacchino Alfano, Barani, De Luca, De Corato, Lorenzin, Di Cagno Abbrescia, Del Tenno, Aracri, Aracu, Bernardo, Milanese, Osvaldo Napoli, Bertolini».