ATTO CAMERA

INTERPELLANZA URGENTE 2/00708

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 319 del 11/05/2010
Firmatari
Primo firmatario: BOCCIA FRANCESCO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 11/05/2010
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
VENTURA MICHELE PARTITO DEMOCRATICO 11/05/2010
BARETTA PIER PAOLO PARTITO DEMOCRATICO 11/05/2010
DAMIANO CESARE PARTITO DEMOCRATICO 11/05/2010
NANNICINI ROLANDO PARTITO DEMOCRATICO 13/05/2010


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 11/05/2010
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 11/05/2010
Stato iter:
13/05/2010
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 13/05/2010
Resoconto BOCCIA FRANCESCO PARTITO DEMOCRATICO
 
RISPOSTA GOVERNO 13/05/2010
Resoconto CASERO LUIGI SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 13/05/2010
Resoconto NANNICINI ROLANDO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER MINISTRO DELEGATO IL 11/05/2010

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 13/05/2010

DISCUSSIONE IL 13/05/2010

SVOLTO IL 13/05/2010

CONCLUSO IL 13/05/2010

Atto Camera

Interpellanza urgente 2-00708
presentata da
FRANCESCO BOCCIA
martedì 11 maggio 2010, seduta n.319

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, per sapere - premesso che:
con l'articolo 1, commi 755-759, della legge n. 296 del 2006 (finanziaria 2007) è stato istituto il «Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto», gestito dall'INPS su un apposito conto corrente aperto presso la tesoreria dello Stato, nel quale affluiscono i contributi, versati mensilmente dai datori di lavoro, pari alla quota di trattamento di fine rapporto non destinata alle forme pensionistiche complementari;
il predetto Fondo garantisce ai lavoratori dipendenti del settore privato l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile per la quota che i dipendenti stessi hanno richiesto disponibile al momento della cessazione del rapporto di lavoro (e pertanto non destinata alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252);
in particolare, i commi 758 e 759 hanno previsto che le risorse in questione siano destinate, nei limiti degli importi di cui all'elenco 1 della stessa legge finanziaria per il 2007, al finanziamento di una serie di interventi per lo sviluppo indicati nell'elenco 1 allegato alla legge finanziaria medesima, nei limiti degli importi stabiliti dal medesimo elenco. Tali interventi, in larga parte ascrivibili a spese d'investimento, concernevano, tra gli altri: il Fondo promozione nuova edilizia alta efficienza energetica, il Fondo insediamento infrastrutture strategiche energetiche, il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica, nonché le imprese pubbliche, l'Autotrasporto, l'alta velocità/alta capacita, il contratto di servizio Ferrovie s.p.a, il rifinanziamento della rete tradizionale F.S., nuovi investimenti ANAS, e altro;
le risorse destinate al finanziamento degli interventi sono state versate negli esercizi 2007, 2008 e 2009 sul capitolo n. 3331 («Versamenti corrispondenti alle risorse accertate sul fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile») per effetto dell'articolo 51, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Con l'articolo 2, comma 105, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (finanziaria 2010), è stata disposta la continuità, a decorrere dal 2010, del versamento, da parte dell'INPS, nell'apposito capitolo n. 3331 dell'entrata del bilancia dello Stato, delle risorse accertate del Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto;
in sostanza, le quote del Fondo sono state destinate ad interventi specifici prevedendo la restituzione delle somme effettivamente prelevate. Non sarebbe possibile, infatti, opinare diversamente in considerazione dell'indisponibilità di dette somme per fini diversi dalla previdenza privata;
pertanto due profili appaiono di fondamentale importanza nella gestione delle risorse in esame: il vincolo di destinazione a specifici interventi e l'obbligo di rimborsare il prelievo consentito dalla legge;
quanto al problema del vincolo di destinazione, anche nell'ipotesi che il termine «specifici interventi» non corrisponda esattamente alla accezione di investimento, non sembra controvertibile che gli interventi escludano il finanziamento di spese correnti e che, pertanto, o sarebbe stata necessaria una chiara e analitica correlazione tra le somme e le singole iniziative;
quanto, invece, al problema dell'obbligo di rimborso, esso impone l'accantonamento, quanto meno nella parte patrimoniale del bilancio dello Stato, delle quote corrispondenti agli utilizzi necessarie a ricostituire il Fondo medesimo;
la Corte dei conti - Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato, nella deliberazione n. 2 del 2010 e nella relativa relazione, ha analizzato la gestione delle relazioni finanziarie tra il Ministero dell'interno e le autonomie territoriali, anche con riguardo alle modalità di utilizzazione della parte del Fondo destinata a finanziare specifici interventi di investimento delle medesime autonomie territoriali;
dalla relazione emergono rilievi e perplessità in merito alla gestione, agli impieghi e alle prospettive del Fondo relativamente alle missioni di pertinenza del Ministero dell'interno secondo le poste individuate nei capitoli 7232, 7239 e 7243;
in particolare, per quanto concerne il citato problema del vincolo di destinazione, l'esame delle tre poste inserite nella missione dimostra che ciò non è avvenuto se non in piccola parte. Infatti, sottolinea la Corte, se è la destinazione del Fondo potrebbe apparire, attraverso un criterio ermeneutico estensivo, compatibile con il concetto di investimento nella formazione, per quel che concerne l'obiettivo di garantire la gratuità, totale o parziale, dei libri di testo in favore degli alunni delle scuole dell'obbligo e secondarie, ciò non può dirsi per la gestione dei capitoli 7232 e 7239: le risorse allocate nelle richiamate poste di bilancio sono destinate a coprire l'ammortamento di prestiti, e quindi dei pertinenti interventi, rimontanti ad esercizi notevolmente antecedenti, oppure a fornire contributi in tutto o in parte, destinati a spese di natura corrente (addirittura, si è accettato che il trattamento di fine rapporto inoptato dei lavoratori dipendenti è stato indirizzato a coprire, per il triennio 2007-2009, gli oneri afferenti ai lavoratori socialmente utili dei comuni di Napoli e Palermo e della provincia di Napoli);
in sostanza, sia nel caso in cui vengano pagate rate di ammortamento mutui finalizzate al riequilibrio dei bilanci degli enti dissestati, sia che vengano disposti contributi parziali o totali sull'ammortamento di mutui di enti locali destinati ad investimenti risalenti nel tempo, sia che detti contributi finanzino spese di natura corrente, la finalizzazione delle somme prelevate dal Fondo appare evidentemente vanificata, poiché nessun nuovo intervento viene di fatto posto in essere;
problematica si è anche rivelata la questione afferente alla ricostituzione del Fondo, che non può essere considerato una entrata ordinaria, senza correlata posta di rimborso;
data la natura di prestito forzoso dell'operazione, non considerabile in alcun modo come un'entrata effettiva e permanente, dato che il prestito dovrà essere comunque restituito ai lavoratori, ma piuttosto come una posta con effetti solo temporanei di alleggerimento del disavanzo ma non del debito, desta sconcerto quanto rivelato dalla relazione, ossia che nessuna delle correlate poste passive sia iscritta per il valore prelevato né nella parte del bilancio finanziario né nel conto del patrimonio;
in merito a questa carenza, l'Amministrazione ha infatti risposto ai rilievi della Corte che «i contributi dovuti dai datori di lavoro al Fondo per il trattamento di fine rapporto affluiscono, già al netto delle spese erogate, delle spese di amministrazione e dei rimborsi di contributi, all'apposita conto corrente di tesoreria gestito direttamente dall'INPS, per essere successivamente versati dall'Istituto medesimo al capitolo 3331 dello stato di previsione dell'entrata, denominato «Versamenti corrispondenti alle risorse accertate sul Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del Codice Civile»;
in buona sostanza, rileva la Corte dei conti, si dichiara implicitamente che le quote da erogare negli anni futuri debbano gravare sull'Amministrazione che le ha forzosamente distolte dalla naturale destinazione, in tal modo riproducendo una sostanziale erosione del capitale destinato ai trattamenti previdenziali;
il meccanismo legislativo, nell'interpretazione datane dal Ministero dell'economia e delle finanze, produce un progressivo squilibrio dei conti pubblici e un depauperamento del patrimonio, aumentandosi di anno in anno il saldo negativo dei rapporti con gli aventi diritto ai trattamenti previdenziali, fenomeno che a - meno di costituire una sorta di esproprio indiretto, che risulterebbe palesemente incostituzionale - non potrebbe che comportare nuovi interventi finanziari a carico dell'Amministrazione utilizzatrice del Fondo;
in conclusione, la relazione osserva diversi profili di forte criticità nelle modalità di utilizzazione della parte del Fondo destinata a finanziare specifici interventi di investimento delle autonomie territoriali:
a) le procedure di accertamento del trattamento di fine rapporto da versare nelle casse dello Stato appaiono lunghe ed incerte con possibilità di sensibili scostamenti tra previsioni di bilancio, stime di copertura ed accertamenti;
b) l'assenza di poste passive finalizzate alla ricostituzione del fondo in questione produce una sostanziale erosione del capitale destinato al trattamento previdenziale dei lavoratori dipendenti tale da rendere necessari in futuro nuovi interventi finanziari a carico dell'Amministrazione utilizzatrice del Fondo;
c) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali dovrebbe tutelare con maggiore incisività il rispetto del vincolo di destinazione del Fondo, dando concreto impulso alla sostanziale correzione del bilancio dello Stato mediante la creazione di appropriata posta passiva idonea a ricostituire il Fondo nella esatta dimensione economica esistente al momento del prelievo forzoso. La mancata costituzione comporterebbe una sorta di esproprio senza indennizzo, inammissibile secondo i vigenti principi costituzionali;
d) le finalità sottese all'utilizzazione del fondo per l'erogazione del trattamento di fine rapporto ai lavoratori dipendenti non sembrano congruenti con l'utilizzazione delle risorse allocate nelle poste di spesa in tal modo alimentate;
e) la classificazione di spesa di investimento attribuita al contributo corrente agli enti locali sull'ammortamento dei vecchi mutui altera i saldi afferenti alle spese di investimento, sovradimensionandoli;
f) la classificazione di spesa di investimento attribuita agli ordinativi in favore della Cassa depositi e prestiti per ammortamento in conto interessi e capitale dei mutui contratti per ripianare i bilanci degli enti dissestati altera i saldi afferenti alle spese correnti e al rimborso quote capitale, sottodimensionali, e a quelli dell'indebitamento, egualmente sottodimensionati, mentre accresce immotivatamente quelli inerenti alle spese di investimento;
g) la natura di spesa di investimento attribuita alla posta di bilancio riguardante i lavoratori socialmente utili dei comuni di Napoli e Palermo e delle Provincia di Napoli non corrisponde alle finalità delle norme in tema di utilizzazione del trattamento di fine rapporto e non dà luogo ad interventi specifici, riducendosi per la quasi totalità a spese correnti, destinate al pagamento di emolumenti in favore di questa particolare categoria di dipendenti pubblici -:
quali siano, negli stati di previsione di tutti i Ministeri, i quadri consuntivi circa la situazione dei fondi trattamento di fine rapporto, le modalità del loro utilizzo, la consistenza dei fondi e le modalità con le quali le somme saranno restituite al sistema di previdenza privata.
(2-00708)
«Boccia, Ventura, Baretta, Damiano, Nannicini».
Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

contributo sociale

impresa privata

investimento

pensionato

rimborso