ATTO CAMERA

INTERPELLANZA 2/00701

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 318 del 06/05/2010
Firmatari
Primo firmatario: SCHIRRU AMALIA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 06/05/2010
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CALVISI GIULIO PARTITO DEMOCRATICO 06/05/2010
PES CATERINA PARTITO DEMOCRATICO 06/05/2010
MARROCU SIRO PARTITO DEMOCRATICO 06/05/2010
MELIS GUIDO PARTITO DEMOCRATICO 06/05/2010
FADDA PAOLO PARTITO DEMOCRATICO 06/05/2010
PARISI ARTURO MARIO LUIGI PARTITO DEMOCRATICO 06/05/2010
BELLANOVA TERESA PARTITO DEMOCRATICO 06/05/2010
BUCCHINO GINO PARTITO DEMOCRATICO 06/05/2010
SERVODIO GIUSEPPINA PARTITO DEMOCRATICO 06/05/2010
FARINONE ENRICO PARTITO DEMOCRATICO 06/05/2010
GNECCHI MARIALUISA PARTITO DEMOCRATICO 06/05/2010
CAUSI MARCO PARTITO DEMOCRATICO 06/05/2010
NANNICINI ROLANDO PARTITO DEMOCRATICO 06/05/2010
MURER DELIA PARTITO DEMOCRATICO 06/05/2010
TEMPESTINI FRANCESCO PARTITO DEMOCRATICO 06/05/2010
RUSSO ANTONINO PARTITO DEMOCRATICO 06/05/2010
CARDINALE DANIELA PARTITO DEMOCRATICO 06/05/2010
SIRAGUSA ALESSANDRA PARTITO DEMOCRATICO 06/05/2010
STRIZZOLO IVANO PARTITO DEMOCRATICO 06/05/2010


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA DIFESA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA DIFESA delegato in data 06/05/2010
Stato iter:
21/09/2010
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 21/09/2010
Resoconto SCHIRRU AMALIA PARTITO DEMOCRATICO
 
RISPOSTA GOVERNO 21/09/2010
Resoconto COSSIGA GIUSEPPE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (DIFESA)
 
REPLICA 21/09/2010
Resoconto CALVISI GIULIO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 21/09/2010

SVOLTO IL 21/09/2010

CONCLUSO IL 21/09/2010

Atto Camera

Interpellanza 2-00701
presentata da
AMALIA SCHIRRU
giovedì 6 maggio 2010, seduta n.318

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della difesa, per sapere - premesso che:


in Sardegna, in quanto regione autonoma, è lo statuto speciale, legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 9 marzo 1948, n. 58, a prevedere quali sono i beni demaniali regionali. All'articolo 14 si prevede che «la Regione, nell'ambito del suo territorio, succede nei beni e diritti patrimoniali dello Stato di natura immobiliare ed in quelli demaniali, escluso il demanio marittimo»;


la regione, in quanto titolare di tale bene, esercita a pieno titolo tutte le funzioni relative alla gestione del demanio idrico (i fiumi, i torrenti, i laghi, e le acque definite pubbliche);


l'articolo 29 del codice della navigazione (e all'annesso Regolamento per la navigazione marittima) di cui al regio decreto n. 327 del 1942, entrato in vigore il 21 aprile 1942 e tuttora vigente, cita le pertinenze del demanio marittimo ossia: «le costruzioni e le altre opere appartenenti allo Stato, che esistono entro i limiti del demanio marittimo e del mare territoriale, sono considerate come pertinenze del demanio stesso». Tali opere (fari, moli, argini, e altro) sono caratterizzate da un rapporto di accessorietà rispetto al bene demaniale, col quale si immedesimano;


con l'accordo di programma sottoscritto il 7 marzo 2008 tra la regione Sardegna, il Ministero della difesa e l'Agenzia del demanio sono state definite le procedure, i tempi e le modalità di dismissione degli immobili, dei beni demaniali dallo Stato alla regione. Tre sono stati gli allegati contenenti lunghi elenchi di beni, tra i quali quelli immediatamente dismissibili e quelli da dismettere dopo la riallocazione delle funzioni in altre infrastrutture da parte della regione (caserme, ospedali militari, importanti complessi alloggiativi). Un elenco di beni effettivamente utilizzati per gli usi governativi. Un elenco di beni invece non più destinati a usi governativi e che quindi oggi sono stati trasferiti, oltre 350. Un elenco di beni sui quali si continua a discutere, se ci sia effettivamente un uso governativo o meno, e sul quale si sarebbero dovuti perfezionare nuovi sopralluoghi e verificato ulteriormente; e poi è stato fatto un ulteriore elenco di beni che invece sono stati trasferiti, sulla base di un ordinanza di protezione civile, che ha riguardato i beni militari della Maddalena e altri. Oggi, di quell'accordo non si conosce l'iter di attuazione e continuano a verificarsi episodi lesivi delle prerogative disciplinate dallo statuto speciale della regione Sardegna. Si ignora parimenti se la Commissione paritetica Stato-regione prevista dall'articolo 56 dello Statuto, recentemente rinnovata, stia operando in tale ambito;


recentemente, per fare un esempio, la regione Sardegna ha dichiarato, per quanto riguarda il faro di Punta Scorno, nel comune di Porto Torres, di essere la legittima proprietaria sin dal 1994 quando l'Agenzia del demanio l'avrebbe trasferito alla regione che lo ha iscritto nel conto patrimoniale con il numero identificativo 2133; successivamente il Ministero con ulteriore nota ha dichiarato la titolarità statale del bene, ribadendo che, se non fosse intervenuto specifico accordo, lo avrebbe tenuto nel proprio conto patrimoniale. Analoghe ipotesi di utilizzi per finalità turistiche sono state recentemente dichiarate Capo Sandalo (Carloforte), Capo Mannu (S. Vero Milis), Isola del Porto (Olbia);


emerge chiaramente - in ogni caso - l'obbligo di trasferimento al demanio o al patrimonio indisponibile della regione autonoma della Sardegna dei beni che abbiano perso la loro funzione di difesa militare mediante specifica dichiarazione ovvero de facto, ad esempio quando il competente Ministero della difesa ipotizzi il loro utilizzo con finalità turistiche, le quali palesemente esulano dai compiti istituzionali della difesa nazionale. Si tratta, infatti, di conseguenze pacificamente derivanti dall'applicazione dell'articolo 14 dello statuto speciale per la Sardegna (legge costituzionale n. 3 del 1948 e successive modifiche e integrazioni);


allo stato attuale, le normative attuative della riforma costituzionale del Titolo V (legge costituzionale n. 3 del 2001) pongono il principio secondo cui le competenze non attribuite espressamente allo Stato spettano alle regioni e agli enti locali. Tuttavia emerge un disorganico quadro normativo di riferimento;


risulta, quindi, difficile coniugare le suddette previsioni con le norme del codice della navigazione relative alle funzioni dell'autorità marittima in tema di delimitazione, sdemanializzazione o di ampliamento del demanio marittimo (tuttavia, a riportare chiarezza è intervenuta la giurisprudenza amministrativa ritenendo che tutti i provvedimenti che incidono sull'aspetto dominicale del demanio marittimo permangano in capo allo Stato) o, ancora, con l'articolo 59 del regolamento per la navigazione marittima, recante disposizioni sul potere di ordinanza del comandante del porto;


tutto ciò comporta inevitabili conflitti d'attribuzioni tra le diverse amministrazioni coinvolte (autorità marittime, autorità portuali, autorità regionali ed enti locali) e, di conseguenza, notevoli difficoltà che si ripercuotono nel concreto esercizio delle funzioni di polizia amministrativa dei beni demaniali, che non di rado si tramutano in problematiche operative sul piano dell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria -:


se non ritenga opportuno promuovere una rivisitazione delle norme codicistiche e la redazione di un Testo unico in materia demaniale ovvero di un intervento chiarificatore finalizzato ad individuare e definire quelle «zone grigie» che ancora oggi pervadono la materia de qua;


se non ritenga opportuno comunicare l'elenco di tutti i beni immobili la cui funzione della difesa nazionale è cessata, ricadenti nel territorio della regione Sardegna e non ancora iscritti negli elenchi delle cessioni;


se non ritenga opportuno predisporre un elenco dei beni ricadenti nel territorio della Sardegna non ancora transitati dal patrimonio dello Stato a quello regionale nonostante la cessata funzione originaria, oggetto di iniziative analoghe a quelle intraprese per i predetti casi;


se non ritenga necessario avviare un'urgente e puntuale ricognizione dei beni ancora in capo al demanio militare e che non hanno più alcuna funzione connessa con quelle originarie, per procedere ad una rapida cessione degli stessi alla regione autonoma della Sardegna in base all'articolo 14 dello statuto speciale della Sardegna;



se non intenda convocare immediatamente la regione Sardegna nel prossimo tavolo annunciato per le regioni a statuto speciale, per definire i provvedimenti di attuazione della legge n. 42 sul federalismo fiscale, e per il completamento del definitivo passaggio dei beni demaniali.


(2-00701)

«Schirru, Calvisi, Pes, Marrocu, Melis, Fadda, Arturo Mario Luigi Parisi, Bellanova, Bucchino, Servodio, Farinone, Gnecchi, Causi, Nannicini, Murer, Tempestini, Antonino Russo, Cardinale, Siragusa, Strizzolo».
Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

mare

navigazione marittima

proprieta' pubblica

risorse idriche

Sardegna