ATTO CAMERA

INTERPELLANZA 2/00456

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 213 del 14/09/2009
Firmatari
Primo firmatario: QUARTIANI ERMINIO ANGELO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 11/09/2009


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 11/09/2009
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

SOLLECITO IL 20/10/2009

SOLLECITO IL 26/01/2010

Atto Camera

Interpellanza 2-00456
presentata da
ERMINIO ANGELO QUARTIANI
lunedì 14 settembre 2009, seduta n.213

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dell'economia e delle finanze, - per sapere - premesso che:


con la circolare n. 7/E del 3 marzo 2009, l'Agenzia delle entrate - Direzione centrale normativa e contenzioso - ha fornito propri chiarimenti sulla natura delle risposte agli interpelli presentati dai contribuenti in ordine alla gestione del contenzioso derivante dall'impugnazione degli stessi;


in particolare, l'Agenzia ritiene che la risposta all'interpello, per tutte le tipologie previste dalla normativa tributaria, non è impugnabile dal contribuente con ricorso alla Commissione tributaria provinciale. Motiva l'Agenzia che le risposte all'interpello si giustificano, essenzialmente, alla luce della loro natura di atti amministrativi non provvedimentali;


secondo l'Agenzia, la risposta all'interpello non ha carattere vincolante nei confronti del richiedente, il quale non è obbligato a conformarsi ad essa. Di conseguenza, la risposta all'interpello manca dei caratteri dell'autoritarietà e dell'esecutorietà, propri dei provvedimenti amministrativi;


il punto, in particolare, riguarda l'interpello cosiddetto «obbligatorio» così come previsto dagli articoli 167 e 168 del T.U.I.R., quest'ultimo oggetto di modifica per effetto dell'articolo 13 del recente decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, laddove il contribuente parrebbe comunque vincolato alla sua presentazione per ottenere, in caso di risposta affermativa da parte dell'Amministrazione finanziaria, la non applicabilità delle norme richiamate. In caso di risposta negativa, l'interpello non può, però, formare oggetto di impugnazione;


tenendo conto di quanto sopra, l'attività svolta dall'Agenzia in risposta agli interpelli non costituisce esercizio di un potere impositivo;


quale sia l'orientamento del Ministro interrogato qualora il contribuente non presenti l'interpello per una delle fattispecie previste dagli articoli 167 e 168 del T.U.I.R.;


se al contribuente sia data eguale possibilità di dimostrare e motivare la sussistenza dei presupposti per la disapplicazione della normativa sulle imprese estere partecipate in sede contenziosa, con ricorso alla Commissione tributaria provinciale territorialmente competente, successivamente all'emanazione di un atto lesivo della sfera giuridica del contribuente come tale quindi impugnabile, ovvero se il Ministro interpellato ritenga che tali prove non siano producibili in contenzioso, con istruzioni all'Agenzia delle entrate di opporsi per non aver il contribuente preventivamente presentato interpello;


se, in definitiva, al contribuente sia garantito il costituzionale diritto alla difesa ed al conseguente contraddittorio in sede contenziosa, ovvero se esso venga meno per vizio procedurale e cioè per non aver presentato l'interpello in una delle fattispecie previste dagli articoli 167 e 168 del T.U.I.R.

(2-00456) «Quartiani».
Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

AGENZIA DELLE ENTRATE

EUROVOC :

contribuente

fiscalita'

provvedimento amministrativo