ATTO CAMERA

INTERPELLANZA 2/00007

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 6 del 20/05/2008
Firmatari
Primo firmatario: RUBINATO SIMONETTA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 20/05/2008
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
VIOLA RODOLFO GIULIANO PARTITO DEMOCRATICO 20/05/2008


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Attuale delegato a rispondere: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI delegato in data 20/05/2008
Stato iter:
21/04/2009
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 21/04/2009
Resoconto RUBINATO SIMONETTA PARTITO DEMOCRATICO
 
RISPOSTA GOVERNO 21/04/2009
Resoconto MANTOVANO ALFREDO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INTERNO)
 
REPLICA 21/04/2009
Resoconto RUBINATO SIMONETTA PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

SOLLECITO IL 11/02/2009

DISCUSSIONE IL 21/04/2009

SVOLTO IL 21/04/2009

CONCLUSO IL 21/04/2009


Atto Camera

Interpellanza 2-00007
presentata da
SIMONETTA RUBINATO
martedì 20 maggio 2008 nella seduta n.006

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere - premesso che:

l'articolo 2 della Convenzione applicativa dell'Accordo di Schengen, sottoscritto il 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione, relativo alla graduale eliminazione dei controlli sulle persone alle frontiere comuni, prevede espressamente - al comma 2 - che «per esigenze di ordine pubblico o di sicurezza nazionale, una Parte contraente può, previa consultazione delle altre Parti contraenti, decidere che, per un periodo limitato, alle frontiere interne siano effettuati controlli di frontiera nazionali adeguati alla situazione»;

la medesima norma della Convezione dispone inoltre che «se per esigenze di ordine pubblico o di sicurezza nazionale s'impone un'azione immediata» il Paese interessato possa comunque adottare «le misure necessarie», fermo restando l'onere di informarne il più rapidamente possibile gli altri Paesi sottoscrittori dell'Accordo;

infine, la stessa disposizione stabilisce chiaramente (articolo 2, comma 3) che la soppressione del controllo delle persone alle frontiere interne non pregiudica l'applicazione delle disposizioni in materia di obbligo di dichiarazione della loro presenza a carico degli stranieri in ingresso in un Paese membro dell'Unione, «né l'esercizio delle competenze di polizia da parte delle autorità competenti in applicazione della legislazione di ciascuna Parte contraente in tutto il suo territorio, né l'obbligo di essere in possesso, di portare con sé e di esibire titoli e documenti previsti dalla legislazione di detta Parte contraente» -:

se, in considerazione delle situazioni di conclamata emergenza che interessano alcune aree del Paese, sotto i profili dell'ordine pubblico e della sicurezza per le popolazioni residenti, tale circostanza non imponga al Governo italiano di disporre ogni misura necessaria a dare piena attuazione alla Convenzione applicativa dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985, tra i Governi degli Stati dell'Unione, attraverso il sollecito ripristino di adeguati controlli di polizia alle frontiere nazionali, al fine di identificare sollecitamente - precludendone, se del caso, l'accesso - i soggetti in ingresso, anche appartenenti a Paesi dell'Unione, che risultino avere carichi penali nei Paesi di origine per reati esposti alla reiterazione nel nostro territorio.

(2-00007)«Rubinato, Viola».
Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

ACCORDO DI SCHENGEN

EUROVOC :

controllo di polizia

controllo doganale

polizia

sicurezza pubblica