ATTO CAMERA

MOZIONE 1/00995

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 615 del 02/04/2012
Firmatari
Primo firmatario: OLIVERI SANDRO
Gruppo: MISTO-MOVIMENTO PER LE AUTONOMIE-ALLEATI PER IL SUD
Data firma: 02/04/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
LO MONTE CARMELO MISTO-MOVIMENTO PER LE AUTONOMIE-ALLEATI PER IL SUD 02/04/2012
LOMBARDO ANGELO SALVATORE MISTO-MOVIMENTO PER LE AUTONOMIE-ALLEATI PER IL SUD 02/04/2012
COMMERCIO ROBERTO MARIO SERGIO MISTO-MOVIMENTO PER LE AUTONOMIE-ALLEATI PER IL SUD 02/04/2012
BRUGGER SIEGFRIED MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE 02/04/2012


Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Mozione 1-00995
presentata da
SANDRO OLIVERI
testo di
lunedì 2 aprile 2012, seduta n.615

La Camera,

premesso che:
la legge 6 agosto 1990, n. 223, «Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato», comunemente conosciuta come «legge Mammì», che ha disciplinato in modo definitivo il sistema radiotelevisivo pubblico e privato, nel prevedere due distinte discipline specifiche, la prima dedicata alla radiodiffusione privata e la seconda relativa alla società concessionaria del servizio pubblico, detta principi fondamentali secondo i quali la diffusione di programmi radiotelevisivi ha carattere di preminente interesse generale ed il pluralismo, l'obbiettività, la completezza, l'imparzialità dell'informazione e l'apertura alle diverse opinioni socioculturali, politiche e religiose, nel pieno rispetto dei principi costituzionali, devono rappresentare gli scopi principali e fondamentali del sistema radiotelevisivo;

con la sentenza n. 102 del 1990, la Corte costituzionale ha stabilito che per l'esercizio di impianti radiotelevisivi, che comporta l'utilizzazione di un bene comune, l'etere, naturalmente limitato, si rende necessario un provvedimento di assegnazione della banda di frequenza;

il piano nazionale delle frequenze proposto dal Ministro dello sviluppo economico regola la ripartizione delle frequenze utilizzabili dai vari servizi di telecomunicazione e, dopo aver suddiviso il territorio nazionale in «bacini di utenza», tenendo conto dell'entità numerica della popolazione servita, delle condizioni geografiche, urbanistiche, socioeconomiche e culturali, determina le zone di servizio in modo da consentire la ricezione dei programmi delle varie emittenti senza disturbi;

a partire dal 2004, con la cosiddetta legge Gasparri, che ha, secondo i firmatari del presente atto di indirizzo, sostanzialmente legalizzato e rafforzato il duopolio Rai-Mediaset, rendendo impossibile l'ingresso di altri operatori sul mercato dell'emittenza televisiva e nel mercato pubblicitario, la legislazione ha, di fatto, marginalizzato il ruolo e la funzione delle emittenti televisive locali, realtà diffusa su tutto il territorio nazionale e presidio del pluralismo informativo;

l'articolo 8, comma 2, del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005, riserva comunque all'emittenza locale un terzo della capacità trasmissiva stabilita dal piano di assegnazione delle frequenze;

il 28 giugno 2011 l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con delibera n. 300/10/CONS, al fine di consentire la progressiva digitalizzazione del territorio nazionale, secondo il calendario nazionale di switch-off, ha dettato i criteri generali per la definizione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione televisiva in tecnica digitale, prevedendo 25 reti nazionali e non tenendo conto della riserva di un terzo delle frequenze per le emittenti locali;

in data 28 luglio 2011, le commissioni tecniche regionali sull'emittenza radiotelevisiva hanno approvato un documento nel quale si evidenzia che nella suddetta delibera n. 300/10/CONS dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, relativa al piano di assegnazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale, nel prevedere la realizzazione di 25 reti nazionali, non è stato rispettato il vincolo della riserva di un terzo dei canali irradiabili previsto dalla legge n. 249 del 1997, lasciando le emittenti locali in una situazione di assoluta incertezza riguardo alle possibili interferenze ed all'effettivo utilizzo delle frequenze stesse. Nello stesso documento si sollecitano il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni a rivedere l'assegnazione delle frequenze;

il decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, ha poi inferto un ulteriore colpo al pluralismo informativo, sottraendo numerose frequenze attualmente a disposizione delle emittenti locali per destinarle alle compagnie telefoniche e lasciando invariato il numero di frequenze occupate da Rai e Mediaset;

infatti, a seguito dell'applicazione dell'articolo 4 del suddetto decreto-legge, che ha disposto la riduzione delle risorse frequenziali ad esclusivo discapito delle emittenze locali e, per converso, a vantaggio delle multinazionali telefoniche, dislocando le frequenze da 790 a 862 MHz (canali UHF 61-69) a favore della telefonia mobile di quarta generazione (LTE), la cosidetta banda larga mobile, si assisterà alla prevedibile conseguenza di generare forti interferenze nelle centraline di ricezione dell'utenza e un sensibile aumento dei campi elettromagnetici nei centri abitati;

la potenza di trasmissione diffusa dalle stazioni di telecomunicazioni di Tim, Vodafone, 3 Italia e della stessa Wind potrebbe avere un effetto di saturazione dei filtri delle antenne televisive riceventi situate nelle vicinanze e potrebbe provocare l'oscuramento o il disturbo dei canali tv e migliaia di famiglie potrebbero essere costrette a fare interventi per riposizionare l'impianto di ricezione e per applicare filtri che evitino le interferenze del potentissimo segnale LTE. Il costo peserà, dunque, sull'utente finale;

inoltre, il suddetto «esproprio» delle frequenze ai danni esclusivamente delle emittenze locali verrà compensato mediante la corresponsione di indennizzi, peraltro inadeguati rispetto agli investimenti da queste affrontati, a carico dello Stato;

in molte regioni, poi, la pessima gestione della numerazione automatica dei canali ha provocato altri gravi danni alle tv locali, a causa dell'assegnazione tardiva delle posizioni sul telecomando avvenuta a distanza di oltre un anno dal passaggio alla tecnologia digitale e del mancato rispetto delle preferenze degli utenti. Ciò ha causato un crollo degli indici d'ascolto delle stesse emittenti, non più facilmente visibili come lo erano con il sistema analogico, con conseguente perdita del loro valore di avviamento;

i suddetti provvedimenti, riducendo l'offerta televisiva, rappresentano una violazione del pluralismo dell'informazione e penalizzano quelle imprese della comunicazione che fanno del proprio radicamento sul territorio un elemento qualificante;

i problemi dell'emittenza locale non possono essere affrontati come una semplice crisi di settore che investe alcune aziende. La sopravvivenza delle emittenti locali nel passaggio dal sistema analogico al sistema digitale terrestre rappresenta, oltre che un'esigenza fondamentale nei confronti degli utenti, anche un'espressione del valore costituzionale del diritto al pluralismo informativo (articolo 21 della Costituzione);

in data 8 luglio 2011, il Ministero dello sviluppo economico ha indetto una procedura selettiva in modalità beauty contest per l'assegnazione di diritti d'uso di sei frequenze in banda televisiva per sistemi di radiodiffusione in digitale terrestre, procedura ancora in corso;

le procedure di aggiudicazione in modalità beauty contest si caratterizzano per essere aperte solo a quegli operatori interessati che rispettino le caratteristiche individuate dall'ente aggiudicatore, con conseguente restrizione sotto il profilo concorrenziale e senza che sia garantita l'effettiva competitività;

l'assegnazione delle dette frequenze avverrebbe sostanzialmente a titolo gratuito ed esclusivamente a favore di operatori nazionali,
impegna il Governo:
a promuovere azioni per favorire il pluralismo informativo tutelando le emittenti locali;

ad impegnarsi affinché venga garantito il rispetto della riserva all'emittenza locale di un terzo della capacità trasmissiva stabilita dal piano di assegnazione delle frequenze;

a tutelare, nel processo di digitalizzazione, le emittenti locali dal rischio di perdere le proprie frequenze televisive e comunque ad assumere iniziative normative per defiscalizzare gli indennizzi per il rilascio dei canali da parte delle stesse;

a garantire che la numerazione dei canali digitali sul territorio regionale avvenga in ossequio alle vigenti disposizioni di legge, ovvero secondo le preferenze degli utenti;

a revocare o rivedere la procedura di assegnazione delle frequenze attraverso il beauty contest e di procedere verso la «procedura aperta», stabilendo le condizioni economiche di assegnazione delle suddette frequenze tramite asta pubblica, nel rispetto del principio del libero mercato.

(1-00995)
«Oliveri, Lo Monte, Lombardo, Commercio, Brugger».