ATTO CAMERA

MOZIONE 1/00921

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 602 del 12/03/2012
Abbinamenti
Atto 1/00869 abbinato in data 12/03/2012
Atto 1/00905 abbinato in data 12/03/2012
Atto 1/00912 abbinato in data 12/03/2012
Atto 1/00914 abbinato in data 12/03/2012
Atto 1/00915 abbinato in data 12/03/2012
Atto 1/00918 abbinato in data 12/03/2012
Atto 1/00925 abbinato in data 29/03/2012
Atto 1/00926 abbinato in data 29/03/2012
Firmatari
Primo firmatario: DI BIAGIO ALDO
Gruppo: FUTURO E LIBERTA' PER IL TERZO POLO
Data firma: 12/03/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DELLA VEDOVA BENEDETTO FUTURO E LIBERTA' PER IL TERZO POLO 12/03/2012
BRIGUGLIO CARMELO FUTURO E LIBERTA' PER IL TERZO POLO 12/03/2012
CONTE GIORGIO FUTURO E LIBERTA' PER IL TERZO POLO 12/03/2012
PATARINO CARMINE SANTO FUTURO E LIBERTA' PER IL TERZO POLO 12/03/2012
MORONI CHIARA FUTURO E LIBERTA' PER IL TERZO POLO 12/03/2012
CONSOLO GIUSEPPE FUTURO E LIBERTA' PER IL TERZO POLO 12/03/2012
PROIETTI COSIMI FRANCESCO FUTURO E LIBERTA' PER IL TERZO POLO 12/03/2012


Stato iter:
29/03/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 12/03/2012
Resoconto DI BIAGIO ALDO FUTURO E LIBERTA' PER IL TERZO POLO
 
INTERVENTO GOVERNO 12/03/2012
Resoconto VARI MASSIMO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
 
PARERE GOVERNO 29/03/2012
Resoconto DE VINCENTI CLAUDIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
 
DICHIARAZIONE VOTO 29/03/2012
Resoconto MISITI AURELIO SALVATORE MISTO-GRANDE SUD-PPA
Resoconto DI GIUSEPPE ANITA ITALIA DEI VALORI
Resoconto DI BIAGIO ALDO FUTURO E LIBERTA' PER IL TERZO POLO
Resoconto DELFINO TERESIO UNIONE DI CENTRO PER IL TERZO POLO
Resoconto CALLEGARI CORRADO LEGA NORD PADANIA
Resoconto BRATTI ALESSANDRO PARTITO DEMOCRATICO
Resoconto BECCALOSSI VIVIANA POPOLO DELLA LIBERTA'
 
INTERVENTO GOVERNO 29/03/2012
Resoconto DE VINCENTI CLAUDIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
Fasi iter:

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 12/03/2012

DISCUSSIONE IL 12/03/2012

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 12/03/2012

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 29/03/2012

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 29/03/2012

ACCOLTO IL 29/03/2012

PARERE GOVERNO IL 29/03/2012

DISCUSSIONE IL 29/03/2012

APPROVATO IL 29/03/2012

CONCLUSO IL 29/03/2012

Atto Camera

Mozione 1-00921
presentata da
ALDO DI BIAGIO
testo di
lunedì 12 marzo 2012, seduta n.602

La Camera,
premesso che:
la produzione di energia derivante dall'utilizzo delle biomasse e dai suoi prodotti attraverso processi di conversione in energia di tipo termochimico e biochimico rappresenta, senza dubbio, una delle prospettive più concrete nel panorama dell'incentivazione e della promozione dell'energia rinnovabile in Italia;
secondo la definizione introdotta dalla direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003, si intende per biomassa la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e l'acquacoltura, gli sfalci e le potature provenienti dal verde pubblico e privato, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani;
le dinamiche produttive caratterizzanti l'utilizzazione energetica delle biomasse fanno riferimento alla combustione diretta, alla trasformazione di queste in combustibili liquidi, alla produzione di gas combustibile e alla produzione di biogas;
secondo uno studio condotto dall'Osservatorio agro energia, attualmente dai sottoprodotti, intesi come scarti biologici delle lavorazioni agricole, sarebbe possibile ottenere oltre 10 mtep (milioni di tonnellate equivalenti di petrolio) di energia all'anno, pari al 49 per cento della produzione da fonti rinnovabili e il 5 per cento dei consumi italiani. Tale comparto risulta al momento fortemente limitato, tra l'altro, dal quadro normativo di riferimento che non consente una chiara individuazione di sottoprodotto a fini energetici;
come specificato anche dall'articolo 3 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, la quota complessiva di energia da fonti rinnovabili che l'Italia dovrà conseguire sul consumo finale lordo di energia nel 2020 è pari a 17 per cento;
nel giugno 2010 il Ministero dello sviluppo economico ha definito il piano d'azione nazionale per le energie rinnovabili (pan) ai sensi della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 che rappresenta uno degli step più importanti dello sviluppo della strategia energetica nazionale sostenibile;
il comparto energetico derivante dalle biomasse rappresenta un punto molto importante del piano, poiché sulla base degli obiettivi di energia da fonti rinnovabili per il 2020, ripartiti in macroaree come elettricità, calore/raffrescamento e trasporti, al complesso delle biomasse solide, gassose e liquide, è attribuito l'obiettivo di produrre il 44 per cento di tutta l'energia da fonti rinnovabili. In questa prospettiva, il riferimento produttivo alle biomasse rappresenta un tassello importante nel progetto del raggiungimento degli obiettivi energetici sopra citati;
in data 13 febbraio 2012, con la comunicazione «l'innovazione per una crescita sostenibile: una bioeconomia per l'Europa» della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al comitato economico e sociale europeo e al comitato delle regioni, ha delineato la strategia dell'Europa per ridurre la dipendenza energetica dalle risorse non rinnovabili. In tale contesto, è stato evidenziato che «la strategia per la bioeconomia sosterrà l'iniziativa per una »crescita blu«, le direttive sull'energia rinnovabile e sulla qualità del combustibile, nonché il piano strategico europeo per le tecnologie energetiche, mettendo a disposizione migliori conoscenze di base e stimolando l'innovazione per la produzione di biomasse di qualità (ad esempio, attraverso colture di piante industriali) a prezzi competitivi e senza compromettere la sicurezza alimentare o incrementare la pressione sulla produzione primaria e sull'ambiente o creare distorsioni di mercato a favore dell'utilizzo di energia»;
negli ultimi 4 anni il panorama economico italiano ha assistito ad un incremento dello sviluppo delle tecniche di produzione energetica da biomasse e dai suoi prodotti, anche a seguito dell'introduzione di una legislazione di sostegno, che prevede, tra l'altro, meccanismi incentivanti;
nello specifico, il decreto legislativo citato, all'articolo 24 prevede che per biogas, biomasse e bioliquidi sostenibili, l'incentivo è finalizzato a promuovere, «l'uso efficiente di rifiuti e sottoprodotti, di biogas da reflui zootecnici o da sottoprodotti delle attività agricole, agro-alimentari, agroindustriali, di allevamento e forestali, di prodotti ottenuti da coltivazioni dedicate non alimentari, nonché di biomasse e bioliquidi sostenibili e biogas da filiere corte, contratti quadri e da intese di filiera»;
i prodotti delle biomasse - bioliquidi e biocombustibili - rappresentano delle importanti risorse rispettivamente sul versante della produzione energetica e quello dei trasporti che stanno acquistando una rilevante configurazione produttiva negli ultimi anni in Italia;
per quanto possa essere apprezzabile ed auspicabile la valorizzazione delle cosiddette filiere corte, segnatamente sul versante dell'utilizzo dei bioliquidi e dei biocombustibili, è altrettanto importante evidenziare quanto la limitatezza delle potenzialità colturali italiane possa condizionare questa prospettiva;
in questo scenario complesso si inserisce il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, del 23 gennaio 2012, n. 2, concernente il sistema nazionale di certificazione per biocarburanti e bioliquidi, finalizzato a fornire le specifiche attuative per il nostro Paese relativamente a quanto previsto nei decreti legislativi di recepimento delle direttive comunitarie 2009/28/CE e 2009/30/CE;
biocarburanti e bioliquidi, in quanto prodotti delle biomasse, sono risorse che stanno acquisendo una particolare rilevanza nel panorama nazionale e internazionale in virtù delle importanti prospettive di impiego che essi già manifestano nel settore dei trasporti e, soprattutto, in ambito energetico nella produzione di energia da fonti rinnovabili, una voce ormai non trascurabile nella copertura del fabbisogno energetico globale;
negli ultimi dieci anni la produzione di energia da impianti alimentati a «biocombustibili» è cresciuta quasi del 18 per cento in Italia, portando tali risorse a coprire quasi l'11 per cento della produzione elettrica da fonti rinnovabili. Nello specifico, la produzione da bioliquidi si è sviluppata principalmente negli ultimi anni, consentendo tuttavia il conseguimento di ottimi risultati;
i dati del Gestore dei servizi energetici sugli impianti attivi in Italia per la sola produzione di energia elettrica da bioliquidi - oli vegetali grezzi e altro - mostrano che il numero di impianti attivi di potenza superiore a 1 megawatt è più che raddoppiato dal 2009 al 2010, passando da 42 a 97. Tali impianti hanno conseguito, a fine 2010, una potenza di 601 megawatt e una produzione lorda di 3.078 gigawatt orari, raddoppiando la produzione rispetto al 2009 (1.447 gigawatt orari) e superando in tal modo la produzione energetica da biogas (2.054 gigawatt orari per il 2010);
il decreto 23 gennaio 2012, n. 2, fornisce specifiche indicazioni relative alla certificazione della sostenibilità di biocarburanti e bioliquidi, istituendo, all'articolo 3, un sistema nazionale di certificazione che include la definizione di un organismo di accreditamento che accredita tutti gli organismi di certificazione ai sensi della norma UNI CEI EN 45011:1999, ai fini del rilascio di certificati di conformità e di sostenibilità dell'azienda;
alla luce della suddetta disposizione, il coinvolgimento diretto di tutti gli attori della filiera, indipendentemente da come questa si struttura, legittima la sussistenza di vincoli stringenti sull'operatività e le possibilità della stessa, legittimando una sorta di celato protezionismo suscettibile di alterare gravemente l'equilibrio della concorrenza e mortificare completamente il settore;
come evidenziato, la capacità di soddisfare la domanda di materie prime degli impianti energetici attivi, usufruendo delle sole colture oleaginose nazionali, è pressoché irrisoria. Infatti, la superficie agricola utilizzata (sau) in Italia nel 2010 ammontava a 12,7 milioni di ettari (dati Ispra). Uno studio dell'Ente nazionale per la meccanizzazione agricola (Enama) relativo a fine 2010 riferiva che per alimentare i sopra citati impianti sarebbero stati necessari 300.000 ettari/anno di superficie coltivata a oleaginose e interamente destinata alla produzione di oli per il settore energetico. Secondo la medesima fonte, alla fine del 2010 la superficie agricola italiana coltivata a oleaginose ammontava a 280.000 ettari/anno - 2 per cento della superficie agricola utilizzata - di cui meno di un quinto erano destinati al settore energetico;
i dati sopra citati evidenziano come nel settore considerato sia fondamentale la dipendenza italiana dai partner internazionali, per l'impossibilità di supplire al necessario quantitativo di materia prima con le sole produzioni interne, anche in considerazione del carattere deleterio di una potenziale trasformazione delle colture agricole attualmente destinate all'alimentazione umana e alla zootecnia in colture finalizzate all'utilizzo energetico;
il decreto interministeriale citato risponde a dinamiche attuative di direttive comunitarie, che però, nello specifico, non fanno riferimento ad alcun sistema di certificazione nazionale, dalla struttura e dalla complessità come quello inaugurato in Italia. Infatti, la direttiva 2009/30/CE parla di rispetto dei criteri di sostenibilità per i biocarburanti, con conseguente riconoscimento dell'obbligo in capo agli operatori di dimostrare la sostenibilità di quanto da loro utilizzato. Non si fa, pertanto, riferimento alla strutturazione di un sistema di certificazione che includa anche la definizione di un organismo di accreditamento che accrediti tutti gli organismi di certificazione ai sensi della norma UNI CEI EN 45011:1999;
la configurazione stessa della certificazione introdotta mal si concilia con le caratteristiche della filiera italiana e pone delle serie criticità in capo ai contratti di fornitura già in esercizio alla data di entrata in vigore dei menzionati decreti, in relazione all'inevitabile lievitazione dei costi di fornitura e alla sopravvivenza stessa del comparto interessato;
in uno scenario più vasto di sviluppo e implementazione si collocano anche le disposizioni introdotte dal decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con i Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole e forestali 10 settembre 2010 in materia di «Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», che disciplina le modalità di autorizzazione dei diversi impianti e l'adeguamento delle regioni alla normativa in materia. A tale provvedimento si aggiunge il cosiddetto decreto «burden sharing» attraverso il quale saranno delineati gli obiettivi per il 2020 per le regioni sulle fonti rinnovabili e che, attraverso l'autonomia, consentirà a queste di individuare gli strumenti e i meccanismi di efficientamento energetico finalizzati ad ottenere i risultati nazionali;
si evidenzia, tra l'altro, la particolare attenzione riservata di recente dal Governo al comparto, attraverso l'introduzione nel cosiddetto decreto-legge semplificazioni, di specifici interventi semplificativi sul fronte degli adempimenti e di riduzione degli oneri, a vantaggio anche degli impianti di lavorazione e di stoccaggio destinati di oli vegetali ad uso energetico: una prospettiva che evidenzia la volontà di consentire lo sviluppo e l'implementazione di un comparto produttivo dalle notevoli potenzialità;
i provvedimenti sopra indicati si configurano come strumenti indiscutibili di implementazione e valorizzazione delle dinamiche di efficientamento energetico nel pieno rispetto degli obbiettivi sanciti a livello internazionale,
impegna il Governo:
a definire opportune iniziative volte alla valorizzazione delle cosiddette agroenergie e delle potenzialità di queste in termini di green economy, tutelando, nel contempo, la caratterizzazione dell'economia italiana, evitando potenziali limiti allo sviluppo e distorsioni del mercato nel settore agroalimentare;
a promuovere una revisione della normativa vigente al fine di facilitare l'utilizzo di materiale organico derivante dai rifiuti o dai processi industriali come risorsa per la produzione di energia, consentendo in tal modo di rettificare e chiarire il contesto normativo in materia di identificazione degli scarti di origine agroindustriale, quando sono impiegabili in un impianto di produzione energetica;
a valutare la possibilità, nel rispetto della normativa europea, di predisporre un'iniziativa normativa volta a semplificare l'attuale configurazione del sistema di certificazione, adeguando la normativa in materia alla reale caratterizzazione del sistema produttivo italiano, rispettando le reali esigenze degli operatori e tutelandone in tal modo le esigenze produttive, economiche e professionali;
a predisporre ulteriori iniziative - anche di carattere normativo - che, in ottemperanza agli obblighi contratti a livello internazionale, supportino ed incentivino il comparto della produzione energetica da bioliquidi, ferma restando l'esigenza di garantire la sostenibilità di questi e delle materie prime di derivazione, ai sensi delle direttive comunitarie del 2009.
(1-00921) «Di Biagio, Della Vedova, Briguglio, Giorgio Conte, Patarino, Moroni, Consolo, Proietti Cosimi».