ATTO CAMERA

MOZIONE 1/00883

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 593 del 27/02/2012
Abbinamenti
Atto 1/00873 abbinato in data 27/02/2012
Atto 1/00882 abbinato in data 27/02/2012
Atto 1/00884 abbinato in data 27/02/2012
Atto 1/00888 abbinato in data 27/02/2012
Atto 1/00892 abbinato in data 27/02/2012
Atto 1/00893 abbinato in data 28/02/2012
Atto 1/00895 abbinato in data 28/02/2012
Firmatari
Primo firmatario: BORGHESI ANTONIO
Gruppo: ITALIA DEI VALORI
Data firma: 27/02/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DONADI MASSIMO ITALIA DEI VALORI 27/02/2012
BARBATO FRANCESCO ITALIA DEI VALORI 27/02/2012
MESSINA IGNAZIO ITALIA DEI VALORI 27/02/2012
PALADINI GIOVANNI ITALIA DEI VALORI 27/02/2012


Stato iter:
28/02/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 27/02/2012
Resoconto PALADINI GIOVANNI ITALIA DEI VALORI
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 27/02/2012

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 27/02/2012

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 27/02/2012

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 28/02/2012

RITIRATO IL 28/02/2012

CONCLUSO IL 28/02/2012

Atto Camera

Mozione 1-00883
presentata da
ANTONIO BORGHESI
testo di
lunedì 27 febbraio 2012, seduta n.593

La Camera,

premesso che:

l'articolo 27 del decreto legge n. 98 del 2011, emanato dal Governo Berlusconi ed approvato dalle Camere con il voto decisivo dei gruppi del Popolo della Libertà e della Lega Nord, prevede che, a decorrere dal 1o gennaio 2012, il regime fiscale semplificato per i cosiddetti contribuenti minimi si applica, per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro successivi, esclusivamente alle persone fisiche che intraprendono un'attività d'impresa, arte o professione o che l'abbiano intrapresa dopo il 31 dicembre 2007. Pertanto, la platea dei beneficiari del cosiddetto «forfettone» (una tassazione forfettaria del 20 per cento per i titolari di partite iva e per i lavoratori autonomi che a fine anno incassano meno di 30 mila euro) è stata ridotta a coloro i quali hanno iniziato l'attività negli ultimi tre anni e mezzo o vorranno iniziarla adesso. Nello stesso tempo, per questi ultimi il beneficio è aumentato: a decorrere dal 1o gennaio 2012, l'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali viene ridotta al 5 per cento (in luogo del 20 per cento);

si affermò da parte del Governo Berlusconi che la disposizione veniva emanata con l'obiettivo di favorire la costituzione di nuove imprese da parte di giovani o di coloro che perdono il posto di lavoro e, inoltre, per favorire la costituzione di nuove imprese;

i commi da 96 a 117 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 2007 fatta approvare dal Governo Prodi avevano introdotto un regime fiscale semplificato per i contribuenti cosiddetti minimi (il cosidetto «forfettone»). Il regime semplificato operava - per tali contribuenti - come un regime naturale, con la facoltà di optare per l'applicazione dell'iva e delle imposte sul reddito nei modi ordinari;

i tratti peculiari del «forfettone» erano i seguenti: a) l'esclusione dei contribuenti minimi dalla soggettività passiva ai fini Irap; b) l'applicazione - anche per le imprese - del criterio di cassa ai fini della determinazione del reddito; c) l'assoggettamento del reddito ad imposta sostitutiva del 20 per cento; d) l'estensione dell'ambito applicativo del regime di franchigia dell'iva di cui all'articolo 32-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto); e) l'esclusione dell'applicazione degli studi di settore; f) la riduzione degli adempimenti contabili;

ai sensi dei commi da 96 a 117 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 2007, si consideravano contribuenti minimi, ed erano pertanto assoggettati al regime previsto dalle disposizioni dei commi fino al 117, le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni che, al contempo:

a) nell'anno solare precedente: 1) avessero conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 30.000 euro; 2) non avessero effettuato cessioni all'esportazione; 3) non avessero sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori;

b) nel triennio solare precedente non avessero effettuato acquisti di beni strumentali, anche mediante contratti di appalto e di locazione, pure finanziaria, per un ammontare complessivo superiore a 15.000 euro;

i soggetti, che per effetto delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 27 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, fuoriescono dal regime dei contribuenti minimi, sono in ogni caso esentati dall'irap ed esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette e dell'iva, nonché dalle liquidazioni e dai versamenti periodici rilevanti ai fini dell'iva (comma 3 dell'articolo 27 citato);

il comma 4 dell'articolo 27 citato stabilisce che, per i soggetti esclusi dal regime dei contribuenti minimi, l'applicazione della disciplina prevista dal comma 3 cessa dall'anno successivo a quello in cui viene meno una della condizioni richieste dalla norma per la qualifica di contribuente minimo (sopra richiamate), ovvero si verifica una delle fattispecie indicate al comma 99 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2008;

il Governo Berlusconi aveva calcolato (si veda la relativa relazione tecnica) che solo il 4 per cento dei soggetti avrebbe potuto continuare ad applicare il regime in oggetto, mentre il complementare 96 per cento ne sarebbe rimasto escluso. Suscita perplessità, a parere dei firmatari del presente atto di indirizzo, il fatto che la stessa maggioranza che sostenne la soppressione del cosidetto forfettone non abbia adeguatamente valutato, al momento dell'approvazione dell'articolo 27 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le conseguenze esplicitate dalla stessa relazione tecnica allegata dal Governo Berlusconi a tale provvedimento;

l'Italia dei Valori, in più occasioni, ha proposto il mantenimento del regime del cosidetto «forfettone» e l'innalzamento del tetto dei ricavi o dei compensi percepiti per la sua applicazione oltre il valore di 30.000 euro;

nel frattempo, sono state approvate le disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che obbligano gli operatori finanziari a comunicazioni periodiche all'amministrazione finanziaria dei flussi dei conti dei loro clienti;

la Camera dei Deputati, nella seduta del 7 febbraio 2012, ha approvato la mozione Donadi n. 1-00826, con la quale si impegna il Governo a fare un'ulteriore passo in avanti nel contrasto all'evasione ed all'elusione fiscale rendendo obbligatoria - anche in riferimento a quanto previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 - «la verifica annuale, con le tecnologie informatiche, di tutti i codici fiscali in relazione ad indici noti e trasparenti di "incoerenza" tra indicatori di consumi, investimenti e risparmi rispetto ai redditi dichiarati, anche a livello di nucleo familiare, e procedere alla determinazione degli imponibili evasi sulla base dei saldi tra redditi dichiarati e spese ed investimenti reali e finanziari a qualsiasi titolo effettuati»;

una volta introdotto il meccanismo di accertamento generalizzato sopra descritto, che prevede l'utilizzazione congiunta e coordinata di tutte le banche dati, agli studi di settore non dovrebbe essere assegnato un ruolo prevalente rispetto agli elementi di prova ricavabili dalle altre banche dati o acquistabili attraverso indagini;

gli studi di settore dovrebbero essere comunque elaborati secondo criteri scientificamente inappuntabili e sottratti a manipolazioni strumentali. Le procedure di elaborazione degli studi dovrebbero essere validate da apposite commissioni esterne (e indipendenti) di monitoraggio (anche dei risultati) secondo i suggerimenti forniti dalla commissione cosiddetta «Rey» (la Commissione tecnica per lo studio e l'approfondimento per le problematiche di tipo giuridico ed economico inerenti alla materia degli studi di settore),
impegna il Governo:
a dare attuazione con tempestività agli impegni definiti dalle mozioni sul contrasto all'evasione ed all'elusione fiscali approvate il 7 febbraio 2012 dalla Camera dei deputati e, in particolare, all'impegno di rendere operativa la verifica annuale di tutti i codici fiscali con le tecnologie informatiche;

a prendere le opportune iniziative, anche normative, ferme restando le prerogative del Parlamento, al fine di escludere dall'applicazione degli studi di settore i contribuenti la cui attività poco si presta ad essere descritta mediante le tecniche statistiche utilizzate, quali molti professionisti, i titolari di partite iva che nascondono rapporti che sono sostanzialmente di lavoro dipendente, i monomandatari;

a valutare l'opportunità, tenendo anche conto della particolare difficoltà dell'attuale congiuntura economica, di assumere iniziative normative dirette a ripristinare il regime speciale per i contribuenti minimi di cui i commi da 96 a 117 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 2007.

(1-00883)
«Borghesi, Donadi, Barbato, Messina, Paladini».