Atto Camera
Mozione 1-00830
presentata da
ALBERTO FLUVI
testo di
lunedì 30 gennaio 2012, seduta n.578
La Camera,
premesso che:
l'evasione fiscale costituisce un fenomeno estremamente grave e diffuso, che ostacola la ripresa economica del Paese, altera la concorrenza, compromette lo sviluppo ordinato della società e pregiudica il futuro delle famiglie e dei giovani. Secondo le stime più accreditate essa comporta la sottrazione di almeno 120 miliardi di euro di imposte ogni anno;
i dati reddituali del 2009 recentemente diffusi dall'amministrazione finanziaria, pur nella loro insufficiente analiticità, hanno ancora una volta confermato la gravità e l'ampiezza del fenomeno, particolarmente accentuato nel settore delle imposte sui redditi e dell'iva;
nelle sue dichiarazioni programmatiche il Governo ha posto al centro del suo impegno l'azione di contrasto dell'evasione fiscale;
coerentemente con gli intenti dichiarati, le prime misure adottate con il decreto-legge n. 201 del 2011 - che hanno, tra l'altro, ridotto la soglia legale di utilizzo del contante per i pagamenti e hanno previsto l'obbligo di comunicazione da parte delle banche e degli altri operatori finanziari delle movimentazioni risultanti dai conti intrattenuti con i clienti, anche ai fini della migliore programmazione dei controlli - appaiono correttamente finalizzate a favorire l'emersione delle basi imponibili e ad accrescere l'efficacia dell'azione di contrasto. Tali misure, pur importanti e significative, non sono tuttavia sufficienti, da sole, ad assicurare una forte riduzione dell'evasione nei prossimi anni, riduzione di cui il Paese ha estremo bisogno;
la stessa azione degli organi amministrativi, che sembrano ora voler rilanciare metodologie di controllo più incisive e diffuse rispetto a quelle adottate negli ultimi anni, non può che essere uno degli elementi della complessiva strategia messa in campo per accrescere la tax compliance e la legalità dei comportamenti fiscali. Tale strategia deve, tuttavia, fondarsi non tanto sugli strumenti repressivi, che pure devono essere energici e tempestivi quando effettivamente colpiscono comportamenti intenzionalmente scorretti, ma soprattutto sugli strumenti organizzativi, tecnologici e procedurali che da soli possono favorire la naturale emersione delle basi imponibili, rendendo non possibile o, comunque, non conveniente l'evasione, come già da molti anni avviene per gran parte delle attività di lavoro dipendente, monitorate attraverso le informazioni che pervengono dai sostituti d'imposta,
impegna il Governo:
a valutare le iniziative, anche normative, dirette:
a) ad introdurre l'obbligo di comunicazione telematica annuale dei rapporti con i clienti e i fornitori, allo scopo di indurre la maggiore veridicità dei dati economici dichiarati e di facilitare i controlli dell'amministrazione fiscale, contrastando le frodi e l'occultamento sistematico dei costi e dei ricavi, così da consentire il superamento dell'obbligo di comunicazione delle operazioni superiori a tremila euro;
b) a stabilire, indipendentemente dai limiti d'importo, l'obbligo di pagamento con modalità diverse dal contante quale condizione generale per il riconoscimento di costi e spese rilevanti a fini fiscali, sia nell'ambito delle attività d'impresa e professionali, sia ai fini della deduzione dal reddito complessivo o dall'imposta di oneri (fatta eccezione, in quest'ultimo caso, per le spese risultanti da scontrini che recano il codice fiscale dell'acquirente, i cosiddetti scontrini parlanti, di contenuta entità);
c) a prevedere la riduzione progressiva della soglia per l'utilizzo del contante;
d) ad istituire un momento di confronto collaborativo con il contribuente ad iniziativa dell'amministrazione finanziaria prima della presentazione della dichiarazione annuale, allo scopo di evidenziare allo stesso contribuente l'eventuale possibile incoerenza degli elementi risultanti dalle diverse banche dati dell'amministrazione con gli imponibili che lo stesso contribuente intende dichiarare, correggendo, al contempo, eventuali errori presenti negli archivi;
e) ad aumentare a un terzo del minimo la sanzione amministrativa tributaria in caso di acquiescenza, adesione all'accertamento o al verbale di constatazione e a ripristinare la responsabilità degli amministratori di società, esclusa per effetto dell'articolo 7 del decreto-legge n. 269 del 2003;
f) a prevedere che, salvo prova contraria, il maggior reddito accertato sinteticamente ai fini irpef (articolo 38, commi 4 e seguenti, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973) assuma rilevanza anche ai fini degli obblighi contributivi, nonché dell'iva e dell'irap, in quanto dovute per effetto della natura dell'attività svolta, ciò al fine di evitare che l'utilizzo dell'accertamento sintetico determini un ingiusto vantaggio per i contribuenti che vengono accertati con tale procedimento rispetto a quelli sottoposti ad accertamento analitico o analitico-induttivo;
g) a prevedere la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri all'amministrazione finanziaria da parte degli esercenti attività di vendita al minuto, come già era stato stabilito dal decreto-legge n. 223 del 2006, abrogato dal decreto-legge n. 185 del 2008, al fine di semplificare gli adempimenti a carico del commerciante, riconoscendo, altresì, al contribuente un credito d'imposta per l'acquisto degli appositi apparecchi misuratori;
h) a prevedere strumenti di controllo per le vendite effettuate tramite distributori automatici, ripristinando la previsione già contenuta nella legge n. 244 del 2007, inspiegabilmente abrogata poco prima che il sistema di controllo entrasse in operatività, dall'articolo 16, comma 4, del decreto-legge n. 185 del 2008;
i) a sviluppare e a qualificare l'attività dell'Agenzia delle entrate dal lato dell'assistenza del contribuente agli adempimenti fiscali, quali predisposizione delle dichiarazioni, dei versamenti ed altro, utilizzando le tecnologie telematiche e organizzandosi per gestire la posizione dei contribuenti che richiedono il servizio, allo scopo di ridurre i costi di adempimento e rasserenare il rapporto fiscale;
l) a rafforzare il ruolo della Guardia di finanza quale polizia economico-finanziaria, concentrandone l'azione nella repressione delle frodi fiscali e dei fenomeni di criminalità connessi;
m) a elevare la misura edittale delle sanzioni penali previste nei casi di condotte fraudolente, allo scopo di consentire, in presenza di gravi indizi, l'utilizzazione dei più efficaci mezzi di indagine giudiziaria.
(1-00830) «Fluvi, Causi, Albini, Carella, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Verini».