ATTO CAMERA

MOZIONE 1/00829

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 577 del 26/01/2012
Firmatari
Primo firmatario: PATARINO CARMINE SANTO
Gruppo: FUTURO E LIBERTA' PER IL TERZO POLO
Data firma: 26/01/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DELLA VEDOVA BENEDETTO FUTURO E LIBERTA' PER IL TERZO POLO 26/01/2012


Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Mozione 1-00829
presentata da
CARMINE SANTO PATARINO
testo di
giovedì 26 gennaio 2012, seduta n.577

La Camera,

premesso che:

i commi 1 e 3 dell'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dispongono, rispettivamente, che: ogni individuo ha diritto a che le questioni che lo riguardano siano trattate in modo imparziale, equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni e dagli organi dell'Unione; ogni individuo ha diritto al risarcimento da parte dell'Unione dei danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni conformemente ai princìpi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri;

l'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo riconosce, altresì, il diritto alla emanazione in termini ragionevoli di qualsiasi provvedimento non solo giurisdizionale ma anche amministrativo;

la legge 25 febbraio 1992, n. 210, come modificata dalla legge 25 luglio 1997, n. 238, prevede la corresponsione da parte dello Stato di un indennizzo favore di soggetti danneggiati irreversibilmente nella loro integrità psico-fisica a causa di vaccinazioni obbligatorie o a favore di soggetti che presentino danni da HIV o da epatite a seguito di trasfusioni di sangue o emoderivati, nonché a favore degli operatori sanitari che, in occasione e durante il servizio, abbiano riportato danni conseguenti a infezione contratta a seguito di contatto con sangue. Il presupposto dell'indennizzo de quo per i soggetti emotrasfusi, come ribadito dalla Corte costituzionale anche nell'ultima sentenza (sentenza n. 293/2011), è rappresentato dall'insufficienza dei controlli sanitari, nel settore della distribuzione del sangue, esercitati nel passato dallo Stato. L'indennizzo in questione è stato introdotto dal legislatore a fini assistenziali ed è palesemente insufficiente in relazione ai danni subiti dai soggetti emotrasfusi che, infatti, hanno instaurato migliaia di cause per il risarcimento integrale dei danni nei confronti del Ministero della salute;

la responsabilità del Ministero della salute nella diffusione di sangue e/o di emoderivati infetti, è stata accertata da plurime sentenze emesse da diversi uffici giudiziari, sia in primo che in secondo grado ed è stata poi affermata dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, con la sentenza 18 gennaio 2008, n. 581, cui sono seguite altre pronunzie conformi da parte dello stesso Supremo collegio;

nel 2004 il Ministero della salute ha concluso una transazione con circa 800 soggetti emofilici (numero comprensivo di danneggiati viventi e di eredi di danneggiati deceduti) i quali avevano avviato un giudizio risarcitorio sui presupposti di responsabilità sopra ricordati;

la transazione di cui sopra non ha definito, tuttavia, l'ingente contenzioso che, nel frattempo, è cresciuto;

successivamente vi sono stati interventi normativi (con conseguenti stanziamenti finanziari) al fine di promuovere una nuova transazione con gli altri soggetti interessati, aventi un giudizio risarcitorio pendente nei confronti dello stesso Ministero della salute;

infatti, l'articolo 33 del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale, prevede che, per le transazioni da stipulare con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o affetti da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, che hanno instaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti, sia autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per il 2007;

l'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008), a sua volta stabilisce che per le transazioni da stipulare con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie che hanno instaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti, sia autorizzata la spesa di 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008;

al successivo comma 362, viene previsto che «con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono fissati i criteri in base ai quali sono definite, nell'ambito di un piano pluriennale, le transazioni di cui al comma 361 e, comunque, nell'ambito della predetta autorizzazione, in analogia e coerenza con i criteri transattivi già fissati per i soggetti emofilici dal decreto del Ministro della salute 3 novembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 2 dicembre 2003, sulla base delle conclusioni rassegnate dal gruppo tecnico istituito con decreto del Ministro della salute in data 13 marzo 2002»;

le succitate norme sono state introdotte nel nostro ordinamento dopo estenuanti trattative tra le istituzioni, le associazioni a tutela dei danneggiati ed i legali delle stesse, con il fine di risarcire il maggior numero possibile degli aventi diritto e pone fine al contenzioso;

le succitate leggi hanno stanziato delle somme che sono state previste ed accantonate dai bilanci dello Stato fin dall'anno 2008 e reiterate negli anni successivi, per un totale di ottocentocinquanta milioni di euro;

molti dei soggetti danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da emoderivati infetti o da vaccinazioni obbligatorie, le cui azioni di risarcimento del danno nei confronti del Ministero della salute erano state instaurate anteriormente al 1o gennaio 2008, hanno deciso di accedere alla proposta di transazione prevista dalla citata legge 24 dicembre 2007, n. 244;

le domande di adesione alla transazione sono state oltre 7.000, presentate secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali n. 132 del 28 aprile 2009 e nei termini di cui alla circolare ministeriale n. 28 del 20 ottobre 2009;

i soggetti danneggiati da trasfusioni, somministrazione di emoderivati e vaccinazioni obbligatorie sono cittadini ammalati che da dieci, quindici o venti anni hanno sostenuto e continuano a sostenere, considerevoli spese mediche e legali senza avere certezza di quando potranno ricevere un giusto ristoro;

l'azione dello Stato si è dimostrata lenta e farraginosa nel risolvere la questione dei danneggiati, tant'è che, a quattro anni dalla loro emanazione, le norme succitate non hanno ancora ricevuto attuazione alcuna;

tutti i legali che hanno il mandato per la difesa in giudizio di soggetti danneggiati hanno, su richiesta del Ministero della salute, presentato le domande di adesione alle transazioni dal 22 ottobre 2009 al 19 gennaio 2010, secondo le modalità contenute nella circolare n. 28/2009 del 20 ottobre 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 246 del 22 ottobre 2009, e secondo quanto stabilito dal regolamento approvato con decreto ministeriale 28 aprile 2009, n. 132. Per l'acquisizione delle domande di adesione, nei termini sopra indicati, l'amministrazione della salute ha realizzato il sistema telematico RIDAB, che ha permesso al legale di effettuare la domanda adesione ed allegare la documentazione necessaria nei tempi previsti;

successivamente la procedura finalizzata alla sottoscrizione degli accordi transattivi subiva un inspiegabile arresto;

per ovviare a tale inerzia, il Consiglio dei ministri avviava nella seduta del 5 maggio 2011 l'esame di un decreto-legge che attribuiva un risarcimento sotto forma di indennizzo straordinario, rateizzato, ai soggetti che avevano presentato istanza transattiva entro il 19 gennaio 2010 per danni subiti da trasfusioni, somministrazione di emoderivati e vaccinazioni obbligatorie (secondo importi analoghi e coerenti con quelli liquidati nella precedente, transazione del 2004);

la copertura finanziaria relativa al provvedimento de quo veniva assicurata da stanziamenti pluriennali legati all'aumento dell'accisa sui tabacchi, stanziamenti previsti dalla legge finanziaria per il 2008 e reiterati nelle manovre successive, come sopra riportato;

da quel momento, però, non vi è stato alcun provvedimento conseguente perché il Ministro della salute pro tempore Ferruccio Fazio, riferendosi alla vicenda, parlò di «tecnicismi che dovranno essere verificati»;

tale decreto avrebbe rappresentato per i tanti danneggiati che hanno aderito al procedimento transattivo e per i loro eredi non solo il riconoscimento di un giusto ristoro da parte dello Stato, ma altresì, la possibilità di curare adeguatamente le loro patologie, che sono irreversibili;

non risolvere ora la questione comporterà in futuro per la pubblica amministrazione ingenti spese a seguito del contenzioso giudiziario, perché sono ormai numerose le richieste di risarcimento che si sono concluse con una sentenza di condanna esecutiva ai danni del Ministero della salute,
impegna il Governo
ad assumere tempestivamente iniziative normative in materia di indennizzi per danno da trasfusione, somministrazione di emoderivati e vaccinazioni obbligatorie ed a definire la questione, già oggetto di esame da parte del Consiglio dei ministri, in tempi celeri e certi.

(1-00829)«Patarino, Della Vedova».