Atto Camera
Mozione 1-00759
presentata da
MARCO GIOVANNI REGUZZONI
testo di
mercoledì 9 novembre 2011, seduta n.548
La Camera,
premesso che:
con decine di migliaia di imprese il tessile-abbigliamento è uno dei settori più importanti della nostra industria manifatturiera, eccellenza dell'economia e del nostro tessuto produttivo;
il nostro Paese è da sempre all'avanguardia nel selezionare le migliori materie prime, nell'elaborare metodi originali di creazione, tintura, lavorazione con prodotti finiti che costituiscono un esempio di qualità e di prestigio a livello mondiale;
pur non essendo ad oggi previsto alcun obbligo di indicazione del Paese di origine sui prodotti immessi nel mercato comunitario, è noto che l'apposizione del marchio «made in Italy» garantisce ai prodotti del comparto tessile un importante vantaggio competitivo in termini di immagine;
la contraffazione del marchio «made in Italy», fenomeno che ormai costituisce un vero e proprio sistema commerciale e industriale che si sviluppa attraverso una serie di canali di vendita e distribuzione, oltreché di sofisticati centri di produzione ed assemblaggio, compromette gravemente la qualità e l'immagine della produzione manifatturiera del nostro Paese a fronte del dilagare di prodotti di bassa qualità e di dubbia provenienza, spacciati come prodotti tipici delle capacità artigianali del nostro settore industriale;
al fine di contrastare un'attività che si configura come una effettiva economia parallela a quella legale che fattura miliardi di euro, e altrettanti ne sottrae all'erario, la legge 8 aprile 2010, n. 55 recante «disposizioni concernenti la commercializzazione di prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri», approvata da questo Parlamento con consenso politico trasversale, istituisce un sistema di etichettatura obbligatoria che assicura la tracciabilità dei prodotti finiti ed intermedi del settore tessile, della pelletteria e di quello calzaturiero, garantendo l'origine italiana dei prodotti immessi in commercio con la denominazione «made in Italy»; il sistema di etichettatura prevede l'obbligo di indicazione, tra l'altro, dell'origine geografica della merce, nonché la facoltà per l'imprenditore, di utilizzare la dicitura «made in Italy» nei suddetti settori merceologici solamente se almeno due fasi di lavorazione vengono svolte sul nostro territorio;
in attesa dell'emanazione del decreto e del regolamento interministeriali previsti dalla legge al fine di dare attuazione alla disciplina relativa alle caratteristiche del sistema di etichettatura e le modalità per l'esecuzione ed i relativi controlli, l'Agenzia delle dogane, con propria nota del 22 settembre 2010 ha precisato che nell'espletamento della propria attività di controllo non considera applicabili le nuove disposizioni sull'etichettatura dei settori considerati dalla legge n. 55 del 2010; nonostante gli articoli 1 e 3 della suddetta legge, relativi alle norme sull'etichettatura e alle conseguenti sanzioni, siano formalmente in vigore dallo scorso 1o ottobre 2010;
la lotta alla contraffazione costituisce un elemento fondamentale della strategia politica dell'Unione europea volta a garantire giustizia, parità di condizioni per i produttori europei oltreché mantenimento dell'occupazione, ed essa può essere efficacemente svolta solo attraverso un'intensa cooperazione internazionale tra i principali attori a livello mondiale; a tal fine sono in corso i negoziati per la ratifica, da parte dell'Unione europea, dell'ACTA, Anti counterfeiting trade agreement, accordo commerciale anticontraffazione il cui obiettivo è la protezione dei diritti di proprietà intellettuale, e la lotta contro la contraffazione e la pirateria di prodotti quali l'abbigliamento di grandi marche, la musica e i film attraverso la predisposizione di un insieme coerente di modalità con le quali le imprese e i singoli possono rafforzare i loro diritti alle frontiere e via internet;
il suddetto accordo, come evidenziato da una risoluzione del Parlamento europeo del marzo 2010, volta a richiedere trasparenza sulle fasi del negoziato condotto dal Consiglio, come previsto dal trattato di Lisbona, non ricomprende la protezione delle indicazioni geografiche europee e non prevede, al momento, tra i possibili paesi contraenti, la Cina, che genera la maggior parte del falso circolante nel mercato globale;
la tutela del «made in» è questione di prioritaria importanza anche a livello comunitario dove è in discussione la proposta di regolamento relativa all'indicazione del Paese di origine di taluni prodotti importati da Paesi terzi (COM2005/661 - cosiddetto regolamento sul «made in») finalizzata all'introduzione nell'Unione europea di un regime obbligatorio d'indicazione del Paese d'origine su alcune categorie di prodotti industriali importati;
il Parlamento europeo, nella seduta del 21 ottobre 2010, ha approvato a larghissima maggioranza la proposta di regolamento, ora al vaglio del Consiglio, con una risoluzione presentata su forte sollecitazione italiana volta ad introdurre nell'elenco dei beni importati da Paesi extra-Unione europea la cui etichetta deve indicare chiaramente il Paese d'origine, almeno altre dieci categorie produttive tipiche del «made in Italy» dal tessile alle calzature, dalla ceramica alla gioielleria che consentirebbe una tutela dei nostri produttori,
impegna il Governo:
ad adottare in tempi rapidi i decreti interministeriali previsti dall'articolo 2 della legge 8 aprile 2010, n. 55, e dall'articolo 2, comma 4-quinquies del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73;
a porre in essere, entro 60 giorni, tutte le misure necessarie al superamento della circolare dell'Agenzia delle dogane del 22 settembre 2010, n. 119919/RU che di fatto sospende l'efficacia della legge n. 55 del 2010;
ad intervenire con forza, nelle opportune sedi comunitarie, al fine di arrivare alla rapida approvazione della proposta di regolamento «muscardini» sul «made in»;
ad intervenire nelle competenti sedi comunitarie affinché l'accordo commerciale anticontraffazione, attualmente al vaglio del Consiglio, includa la contraffazione delle indicazioni geografiche europee, la cui protezione è di fondamentale importanza per le imprese europee e per l'occupazione nell'intero territorio dell'Unione e ad attivarsi, presso le opportune sedi diplomatiche internazionali affinché la Repubblica Popolare cinese ed i Paesi terzi ancora non partecipanti all'accordo entrino a farne parte al più presto;
ad assumere iniziative dirette ad incrementare le risorse finanziarie attualmente previste per sostenere la lotta alla contraffazione, la competitività e lo sviluppo delle imprese, compatibilmente con i vincoli di bilancio; tenuto conto dei già sostanziosi tagli nell'ambito della missione «Competitività e sviluppo delle imprese».
(1-00759)
«Reguzzoni, Lulli, Abrignani, Commercio, Anna Teresa Formisano, Raisi, Cimadoro».