ATTO CAMERA

MOZIONE 1/00753

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 546 del 07/11/2011
Abbinamenti
Atto 1/00747 abbinato in data 07/11/2011
Atto 1/00754 abbinato in data 07/11/2011
Atto 1/00756 abbinato in data 07/11/2011
Atto 1/00757 abbinato in data 07/11/2011
Atto 1/00759 abbinato in data 09/11/2011
Firmatari
Primo firmatario: CIMADORO GABRIELE
Gruppo: ITALIA DEI VALORI
Data firma: 04/11/2011
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DONADI MASSIMO ITALIA DEI VALORI 04/11/2011
BORGHESI ANTONIO ITALIA DEI VALORI 04/11/2011
EVANGELISTI FABIO ITALIA DEI VALORI 04/11/2011
BARBATO FRANCESCO ITALIA DEI VALORI 04/11/2011
CAMBURSANO RENATO ITALIA DEI VALORI 04/11/2011
DI PIETRO ANTONIO ITALIA DEI VALORI 04/11/2011
DI GIUSEPPE ANITA ITALIA DEI VALORI 04/11/2011
DI STANISLAO AUGUSTO ITALIA DEI VALORI 04/11/2011
FAVIA DAVID ITALIA DEI VALORI 04/11/2011
FORMISANO ANIELLO ITALIA DEI VALORI 04/11/2011
MESSINA IGNAZIO ITALIA DEI VALORI 04/11/2011
MONAI CARLO ITALIA DEI VALORI 04/11/2011
MURA SILVANA ITALIA DEI VALORI 04/11/2011
ORLANDO LEOLUCA ITALIA DEI VALORI 04/11/2011
PALADINI GIOVANNI ITALIA DEI VALORI 04/11/2011
PALAGIANO ANTONIO ITALIA DEI VALORI 04/11/2011
PALOMBA FEDERICO ITALIA DEI VALORI 04/11/2011
PIFFARI SERGIO MICHELE ITALIA DEI VALORI 04/11/2011
PORCINO GAETANO ITALIA DEI VALORI 04/11/2011
ROTA IVAN ITALIA DEI VALORI 04/11/2011
ZAZZERA PIERFELICE ITALIA DEI VALORI 04/11/2011


Stato iter:
09/11/2011
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 07/11/2011
Resoconto MONAI CARLO ITALIA DEI VALORI
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 07/11/2011
Resoconto ABRIGNANI IGNAZIO POPOLO DELLA LIBERTA'
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 07/11/2011

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 07/11/2011

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 07/11/2011

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 09/11/2011

RITIRATO IL 09/11/2011

CONCLUSO IL 09/11/2011

Atto Camera

Mozione 1-00753
presentata da
GABRIELE CIMADORO
testo di
lunedì 7 novembre 2011, seduta n.546

La Camera,

premesso che:

il Parlamento europeo, nella seduta plenaria del 21 ottobre 2010, ha approvato a larghissima maggioranza il testo di una proposta di regolamento comunitario (COM2005/661 - cosiddetto regolamento sul made in - indicazione del Paese di origine di taluni prodotti importati da Paesi terzi) che intende istituire l'obbligo dell'indicazione di origine per numerose categorie di prodotti destinati al consumo importati da Paesi estranei all'Unione europea;

tale proposta di regolamento, che deve ancora passare il vaglio del Consiglio, rappresenta un passo di fondamentale importanza nel settore della politica economica europea, nel quadro della tutela del mercato interno e della trasparenza dei commerci a vantaggio dei consumatori, soprattutto per un Paese, come l'Italia, nel quale il fenomeno della contraffazione del marchio made in Italy corrisponde, come evidenziato dalle indagini eseguite in questi ultimi anni dalla Guardia di finanza, ad una vera e propria economia parallela;

l'approvazione definitiva della citata proposta di regolamento sul made in si lega, con tutta evidenza, alla piena applicabilità della legge 8 aprile 2010, n. 55, recante «Disposizioni concernenti la commercializzazione dei prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri»: una legge approvata dal nostro Parlamento nel 2010 con un forte consenso politico trasversale;

le ragioni di tale sostegno bipartisan risiedono nell'importanza intrinseca della legge stessa che tocca rilevanti settori merceologici e che, di fatto, coinvolge migliaia di lavoratori, oltre che numerose organizzazioni di categoria;

tale legge istituisce, in particolare, un nuovo sistema di etichettatura per tutti i prodotti dei settori del tessile, delle pelletterie e delle calzature con obbligo di indicazione, tra l'altro, dell'origine geografica della merce, nonché la facoltà per l'imprenditore di utilizzare la dicitura made in Italy nei settori merceologici solamente se almeno due fasi della lavorazione vengono svolte sul territorio italiano;

come noto, la legge 8 aprile 2010, n. 55, ha conosciuto, fin dalla sua entrata in vigore, vicende poco incoraggianti circa la sua effettiva applicazione. Invero l'articolo 1 relativo all'etichettatura obbligatoria sull'origine e ai requisiti necessari per l'indicazione made in Italy sui prodotti e l'articolo 3 concernente le conseguenti sanzioni sarebbero dovuti entrare in vigore il 1o ottobre 2010 - con un differimento di circa 5 mesi rispetto alle restanti parti della legge in questione - al fine di consentire, nel lasso di tempo decorrente dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, la notifica del testo legislativo alla Commissione europea, che avrebbe dovuto pronunciarsi sulla sua compatibilità con il diritto comunitario, e l'emanazione da parte del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero per le politiche europee, dei regolamenti attuativi previsti dall'articolo 2, i quali avrebbero dovuto disciplinare «le caratteristiche del sistema di etichettatura obbligatoria e di impiego dell'indicazione made in Italy, di cui all'articolo 1, nonché le modalità di esecuzione dei relativi controlli»;

tuttavia tale dilazione non ha affatto generato il risultato sperato: da un lato, la legge n. 55 del 2010 è stata effettivamente notificata alla Commissione europea, la quale, però, con una lettera della direzione generale impresa e industria, protocollo n. 518763, del 28 luglio 2010, indirizzata all'ambasciatore italiano a Bruxelles ha sollevato eccezioni rispetto alla sua compatibilità con il diritto comunitario, attese le restrizioni che potrebbe causare alla concorrenza ed alla libera circolazione delle merci sul territorio; dall'altro, ad oggi, non sono stati ancora emanati i summenzionati regolamenti di attuazione, nonostante gli articoli 1 e 3 siano formalmente entrati in vigore dall'ottobre 2010;

sotto il primo profilo, ovvero quello alla compatibilità della legge n. 55 del 2010 con il diritto comunitario, si rileva come la direzione generale impresa e industria presso la Commissione europea abbia sollevato due eccezioni: una di carattere procedurale, l'altra di carattere sostanziale. In particolare, la seconda eccezione, ovvero quella di carattere sostanziale, coinvolge due fronti. Il primo è quello relativo all'introduzione del criterio della prevalenza delle fasi della lavorazione del prodotto sul territorio nazionale: un criterio che potrebbe contrastare con quanto previsto dall'articolo 36 del codice doganale europeo (regolamento n. 450 del 2008 che modificherà, a partire dal 2013, il precedente regolamento n. 2913 del 1992) che, invece, prevede come criterio di attribuzione della nazionalità ad un prodotto, per la cui lavorazione abbiano concorso due o più Paesi, quello dell'ultima trasformazione sostanziale. Il secondo, e più stridente con i dettami europei, è quello relativo all'introduzione e tutela del concetto di marcatura ed etichettatura nazionale. Nella lettera della direzione generale impresa e industria, il direttore generale ricorda come la Corte di giustizia europea si sia già pronunciata negativamente su tali sistemi considerati contrari agli obiettivi del mercato interno dal momento che possono rendere più difficile la vendita in uno Stato membro di una merce prodotta in un altro Stato membro, facendo venir meno di conseguenza i benefici del mercato interno;

sotto il secondo profilo, ovvero quello della mancata emanazione della decretazione attuativa della legge n. 55 del 2010, si rileva come a tale riguardo l'Agenzia delle dogane, con propria nota n. 119919/RU del 22 settembre 2010, abbia precisato che nell'espletamento della propria attività di controllo non considera applicabili le nuove disposizioni sull'etichettatura nei settori considerati dalla legge n. 55 del 2010 sino a quando non sarà adottato il decreto interministeriale attuativo della legge medesima;

alla luce del citato provvedimento dell'Agenzia delle dogane, la Presidenza del Consiglio dei ministri ha adottato, in data 30 settembre 2010, una direttiva nella quale si conferma l'orientamento secondo cui la legge n. 55 del 2010 non sarà ritenuta applicabile sino a quando non saranno emanati i regolamenti attuativi, invitando tutte le amministrazioni pubbliche interessate dalla normativa in oggetto ad attenersi a questo indirizzo interpretativo e, dunque, a non applicare le disposizioni sull'etichettatura obbligatoria dei prodotti tessili, delle pelletterie e delle calzature;

in particolare, nel testo della direttiva si legge che: «In riferimento alla concreta applicabilità della legge 8 aprile 2010, n. 55, a far data dal 1o ottobre 2010, si rappresenta a tutte le amministrazioni dello Stato che le nuove disposizioni sull'etichettatura dei prodotti finiti ed intermedi e sull'impiego dell'indicazione Made in Italy nei settori tessile, della pelletteria e calzaturiero potranno considerarsi effettivamente applicabili solo dopo l'adozione del decreto interministeriale previsto dall'articolo 2 della legge in argomento. In attesa dell'adozione del sopracitato decreto interministeriale, valevole per la necessaria disciplina di dettaglio integrativa di quella di fonte primaria, continueranno ad applicarsi le norme del codice doganale comunitario (Reg. CEE n. 2913/92) e delle relative disposizioni di applicazione (Reg. CEE n. 2454/93). Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, eventualmente interessate dall'applicazione della precitata normativa, sono invitate ad attenersi agli indirizzi della presente direttiva.»;

la legge n. 55 del 2010 nasce dal condivisibile intento di tutelare l'eccellenza del manifatturiero italiano e proteggerlo dalle aggressioni dei concorrenti extraeuropei;

con riferimento all'attuazione della legge n. 55 del 2010 e alla proposta di regolamento in sede di Unione europea del marchio di origine obbligatorio per i prodotti importati da Paesi extracomunitari, la X Commissione (Attività produttive) della Camera dei deputati, nella seduta del 16 novembre 2010, ha approvato la risoluzione conclusiva di dibattito n. 8-00096, a seguito dell'esame delle risoluzioni n. 7-00411, n. 7-00426 e n. 7-00430, che impegna il Governo, in particolare, ad adoperarsi in sede europea affinché venga adottato quanto prima il regolamento sull'indicazione del Paese di origine dei prodotti importati da Paesi extracomunitari, nonché a proseguire l'iter istruttorio finalizzato alla completa adozione della decretazione interministeriale attuativa della legge n. 55 del 2010;

appare quanto mai necessario pervenire ad una base giuridica certa a livello europeo che consenta l'effettiva applicabilità della legge n. 55 del 2010 e, quindi, l'operatività del sistema di tutele ivi contenuto, scongiurando in ogni caso il rischio dell'eventuale irrogazione di una procedura di infrazione da parte dell'Unione europea;

arginare il dirompente fenomeno della contraffazione che minaccia i consumatori e le imprese del nostro Paese significa sicuramente adottare, a tal fine, le più opportune iniziative a livello europeo, ma anche assumere provvedimenti concreti, a livello nazionale, tesi ad incrementare le risorse finanziarie attualmente previste sia per il sostegno alla lotta alla contraffazione, sia per il sostegno della competitività delle imprese;

sotto tale profilo, non possono non destare forte preoccupazione recenti provvedimenti del Governo in materia finanziaria, i quali prevedono tagli considerevoli, che vanno ad incidere direttamente sulla lotta alla contraffazione, e che riducono in maniera rilevante le risorse destinate al sostegno del settore imprenditoriale, proprio in un momento in cui le istituzioni internazionali ed europee, le imprese, le parti sociali e i cittadini richiedono all'Esecutivo uno sforzo indirizzato al rilancio dell'economia e al sostegno del sistema produttivo,
impegna il Governo:
a porre in essere ogni iniziativa, presso le competenti sedi comunitarie, tesa a pervenire ad una celere approvazione definitiva della proposta di regolamento sul made in, dando seguito agli impegni assunti in sede di approvazione della citata risoluzione n. 8-00096;

ad assumere iniziative dirette ad incrementare le risorse finanziarie attualmente previste per sostenere la lotta alla contraffazione, la competitività e lo sviluppo delle imprese.

(1-00753)
«Cimadoro, Donadi, Borghesi, Evangelisti, Barbato, Cambursano, Di Pietro, Di Giuseppe, Di Stanislao, Favia, Aniello Formisano, Messina, Monai, Mura, Leoluca Orlando, Paladini, Palagiano, Palomba, Piffari, Porcino, Rota, Zazzera».