Atto Camera
Mozione 1-00737
presentata da
MARIO VALDUCCI
testo di
lunedì 24 ottobre 2011, seduta n.540
La Camera,
premesso che:
l'articolo 138 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni private, ha previsto la predisposizione di una specifica tabella, unica su tutto il territorio della Repubblica, delle menomazioni all'integrità psicofisica comprese tra 10 e 100 punti e del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità;
la ragione dell'intervento risiede nella necessità di intervenire affinché non si verifichino disparità di trattamento a danno dei cittadini vittime di incidenti stradali, facendo in modo che la monetizzazione dei danni conseguenti a incidente stradali avvenga in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;
lo scopo dell'intervento risiede nella volontà di eliminare possibili disparità di trattamento nella valutazione del danno biologico da incidente stradale anche in caso di lesioni di grave entità. A seguito dell'intervento legislativo i tribunali dovranno, infatti, uniformare i criteri di liquidazione sin qui adottati ai nuovi parametri fissati dal Governo e validi per tutto il territorio nazionale sulla falsariga di quanto già stabilito per i danni più lieve entità. Le tabelle e i coefficienti sono stati uniformati per fare giustizia di un sistema eterogeneo e suscettibile di creare disuguaglianze tra categorie di vittime identiche ma residenti in regioni diverse;
il provvedimento definisce una tabella nazionale unica per le menomazioni all'integrità psico-fisica comprese tra 10 e 100 punti di invalidità. I principi di monetizzazione del danno, resi uniformi dal decreto interministeriale del 3 luglio 2003 per le lesioni comprese tra 1 e 9 punti, saranno ora estesi, con gli opportuni adattamenti, anche a quelle di maggior gravità. E questo sulla base di coefficienti di variazione proporzionali all'entità della lesione, ma decrescenti in funzione dell'età della persona danneggiata;
nello specifico il decreto definisce, in primo luogo, i casi di «confine», stabilendo che il danno biologico permanente in misura inferiore al 10 per cento deve essere valutato in base ai parametri individuati nelle tabelle sulle menomazioni comprese tra 1 e 9 punti. I quadri clinici più complessi dovranno, invece, essere decisi secondo i nuovi criteri che racchiudono un'ampia ed elastica casistica, vista la necessità di personalizzare le varie tipologie di lesione. In tale ambito rientrano le ipotesi in cui la valutazione varia da soggetto a soggetto, come i disturbi post-traumatici da stress o il pregiudizio estetico complessivo, che sarà considerato «moderato» se caratterizzato da cicatrici evidenti comprese tra il sopracciglio o il labbro inferiore, «grave» qualora comporti la perdita di gran parte del naso e «gravissimo» in caso di deformazione, tanto severa da comprometterne l'accettazione;
in coerenza con il metodo adottato per le invalidità «micropermanenti» si è stabilito che l'importo si riduce con il crescere dell'età a un tasso dello 0,5 per cento annuo a partire dall'undicesimo anno di vita. Un soggetto di 35 anni con invalidità pari a 10 punti percepirà, quindi, circa 13.600 euro di risarcimento che diventeranno 560.000 in caso di invalidità totale, mentre un anziano di 95 anni ne otterrà, rispettivamente, circa 8.470 e 356.000;
l'intervento si motiva anche con lo scopo di evitare possibili richieste di risarcimento non motivate, che nell'eterogeneità del sistema previgente potevano trovare maggiore spazio; in effetti in Italia la percentuale di sinistri con danni alla persona è crescente negli ultimi anni: nel 2009 è arrivata al 21,8 per cento rispetto al totale dei sinistri, a fronte di una media europea valutata intorno al 10 per cento. Il costo totale dei risarcimenti nel 2010 in Italia è stato di 14 miliardi di euro. Il provvedimento, sollecitato anche dal Forum dei consumatori, di cui fanno parte otto delle associazioni che sono più rappresentative, si basa, quindi, anche sul presupposto di riuscire a contribuire alla riduzione delle tariffe assicurative;
gli importi della tabella unica nazionale saranno definitivamente stabiliti con apposita delibera del Consiglio dei ministri a seguito dell'acquisizione del prescritto parere del Consiglio di Stato e saranno comunque aggiornati annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di esaminare comunque, in occasione dei primi aggiornamenti annuali delle tabelle, necessariamente vincolati agli indici Istat di adeguamento al costo della vita, anche altri indici più particolarmente caratteristici del settore, quali quelli di sinistrosità, di invalidità per incidente, di mortalità per singolo evento, nonché gli effetti del provvedimento relativamente alle auspicate riduzioni delle tariffe assicurative, al fine di rivalutare l'effettiva corrispondenza della tabella unica nazionale agli obiettivi perseguiti anche in relazione al congruo risarcimento del danno subito dalle vittime di incidenti stradali e, ove occorre, ad avviare le opportune ulteriori iniziative normative di adeguamento delle tabelle stesse;
contestualmente, a mettere in campo tutti gli strumenti e gli interventi di competenza necessari affinché siano meglio individuati i rischi di frode e scoraggiati e repressi i raggiri in ambito assicurativo, che creano danno a tutta la collettività.
(1-00737) «Valducci, Desiderati, Pionati, Biasotti, Bernardo, Simeoni, Garofalo, Bergamini, Cesaro, Colucci, Antonino Foti, Landolfi, Lupi, Nizzi, Piso, Testoni, Verdini».