ATTO CAMERA

MOZIONE 1/00583

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 444 del 07/03/2011
Abbinamenti
Atto 1/00674 abbinato in data 05/07/2011
Atto 1/00675 abbinato in data 05/07/2011
Atto 1/00690 abbinato in data 11/07/2011
Firmatari
Primo firmatario: GNECCHI MARIALUISA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 07/03/2011
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DAMIANO CESARE PARTITO DEMOCRATICO 07/03/2011
LENZI DONATA PARTITO DEMOCRATICO 07/03/2011
BELLANOVA TERESA PARTITO DEMOCRATICO 07/03/2011
BERRETTA GIUSEPPE PARTITO DEMOCRATICO 07/03/2011
BOBBA LUIGI PARTITO DEMOCRATICO 07/03/2011
BOCCUZZI ANTONIO PARTITO DEMOCRATICO 07/03/2011
CODURELLI LUCIA PARTITO DEMOCRATICO 07/03/2011
GATTI MARIA GRAZIA PARTITO DEMOCRATICO 07/03/2011
MADIA MARIA ANNA PARTITO DEMOCRATICO 07/03/2011
MATTESINI DONELLA PARTITO DEMOCRATICO 07/03/2011
MIGLIOLI IVANO PARTITO DEMOCRATICO 07/03/2011
MOSCA ALESSIA MARIA PARTITO DEMOCRATICO 07/03/2011
RAMPI ELISABETTA PARTITO DEMOCRATICO 07/03/2011
SANTAGATA GIULIO PARTITO DEMOCRATICO 07/03/2011
SCHIRRU AMALIA PARTITO DEMOCRATICO 07/03/2011
VILLECCO CALIPARI ROSA MARIA PARTITO DEMOCRATICO 07/03/2011
AGOSTINI LUCIANO PARTITO DEMOCRATICO 07/03/2011
BARETTA PIER PAOLO PARTITO DEMOCRATICO 07/03/2011
BOCCI GIANPIERO PARTITO DEMOCRATICO 07/03/2011
BRAGA CHIARA PARTITO DEMOCRATICO 07/03/2011
BRANDOLINI SANDRO PARTITO DEMOCRATICO 07/03/2011
CARELLA RENZO PARTITO DEMOCRATICO 07/03/2011
CARRA MARCO PARTITO DEMOCRATICO 07/03/2011
CONCIA ANNA PAOLA PARTITO DEMOCRATICO 07/03/2011
COSCIA MARIA PARTITO DEMOCRATICO 07/03/2011
DE BIASI EMILIA GRAZIA PARTITO DEMOCRATICO 07/03/2011
DE PASQUALE ROSA PARTITO DEMOCRATICO 07/03/2011
ESPOSITO STEFANO PARTITO DEMOCRATICO 07/03/2011
FARINONE ENRICO PARTITO DEMOCRATICO 07/03/2011
FERRARI PIERANGELO PARTITO DEMOCRATICO 07/03/2011
FRONER LAURA PARTITO DEMOCRATICO 07/03/2011
GHIZZONI MANUELA PARTITO DEMOCRATICO 07/03/2011
GIOVANELLI ORIANO PARTITO DEMOCRATICO 07/03/2011
LAGANA' FORTUGNO MARIA GRAZIA PARTITO DEMOCRATICO 07/03/2011
LUCA' MIMMO PARTITO DEMOCRATICO 07/03/2011
MARCHI MAINO PARTITO DEMOCRATICO 07/03/2011
MARCHIGNOLI MASSIMO PARTITO DEMOCRATICO 07/03/2011
MARCHIONI ELISA PARTITO DEMOCRATICO 07/03/2011
MARIANI RAFFAELLA PARTITO DEMOCRATICO 07/03/2011
MIOTTO ANNA MARGHERITA PARTITO DEMOCRATICO 07/03/2011
MOTTA CARMEN PARTITO DEMOCRATICO 07/03/2011
MURER DELIA PARTITO DEMOCRATICO 07/03/2011
PEDOTO LUCIANA PARTITO DEMOCRATICO 07/03/2011
RUGGHIA ANTONIO PARTITO DEMOCRATICO 07/03/2011
SAMPERI MARILENA PARTITO DEMOCRATICO 07/03/2011
SCARPETTI LIDO PARTITO DEMOCRATICO 07/03/2011
SIRAGUSA ALESSANDRA PARTITO DEMOCRATICO 07/03/2011
STRIZZOLO IVANO PARTITO DEMOCRATICO 07/03/2011
TULLO MARIO PARTITO DEMOCRATICO 07/03/2011
VANNUCCI MASSIMO PARTITO DEMOCRATICO 07/03/2011
VELO SILVIA PARTITO DEMOCRATICO 07/03/2011
VICO LUDOVICO PARTITO DEMOCRATICO 07/03/2011
BORGHESI ANTONIO ITALIA DEI VALORI 01/07/2011
PALADINI GIOVANNI ITALIA DEI VALORI 01/07/2011
FORMISANO ANIELLO ITALIA DEI VALORI 01/07/2011
NARDUCCI FRANCO PARTITO DEMOCRATICO 05/07/2011


Stato iter:
11/07/2011
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 05/07/2011
Resoconto GNECCHI MARIALUISA PARTITO DEMOCRATICO
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 05/07/2011
Resoconto BORGHESI ANTONIO ITALIA DEI VALORI
Resoconto MUNERATO EMANUELA LEGA NORD PADANIA
Fasi iter:

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 05/07/2011

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 05/07/2011

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 05/07/2011

DISCUSSIONE IL 05/07/2011

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 05/07/2011

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 11/07/2011

RITIRATO IL 11/07/2011

CONCLUSO IL 11/07/2011

Atto Camera

Mozione 1-00583
presentata da
MARIALUISA GNECCHI
testo di
lunedì 7 marzo 2011, seduta n.444

La Camera,
premesso che:
il Governo è intervenuto in più occasioni sulle pensioni degli italiani, in ultimo con il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonostante più volte i Ministri Tremonti e Sacconi avessero pubblicamente affermato che il sistema pensionistico era quello più vicino all'equilibrio grazie alle riforme del 1992 e del 1995, equilibrio confermato dal presidente dell'INPS Mastrapasqua nella relazione annuale presentata alle Camere sul bilancio dell'Istituto 2009;
tutti gli interventi legislativi del Governo sono avvenuti al di fuori di qualsiasi confronto o concertazione con le parti sociali rappresentanti dei lavoratori e datori di lavoro, di coloro che sono i contribuenti e i beneficiari del sistema. D'altronde le modifiche apportate con l'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010 erano in gran parte contenute nel maxiemendamento presentato in Aula in fase di conversione e questo ha impedito al Parlamento ogni possibilità di emendare;
alcune modifiche introdotte mirano a fare cassa più che a intervenire in modo organico per la costruzione di un sistema solido e che tenga conto delle mutate condizioni del mercato del lavoro nel quale si cambia professione e quindi ente previdenziale o categoria più volte nella vita lavorativa;
da un'analisi attenta dei commi da 12-sexies a 12-undecies dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica» si desume come esso contenga misure in materia pensionistica estremamente penalizzanti per i lavoratori. Infatti, forse per impedire alle lavoratrici pubbliche di andare in pensione a 60 anni scegliendo di dimettersi volontariamente e di trasferire la propria posizione assicurativa all'INPS, ai sensi dell'articolo 1, primo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29, il Governo ha ritenuto, a decorrere dal 1o luglio 2010, di rendere onerose per tutti (lavoratrici e lavoratori), tali ricongiunzioni, fino ad ora completamente gratuite;
queste modifiche penalizzano gravemente le donne, non solo per l'età, ma ancor di più per il fatto che le ricongiunzioni di cui al citato articolo 1 della legge n. 29 del 1979 sono divenute onerose e vengono applicate le stesse modalità di calcolo di cui all'articolo 2 della medesima legge n. 29 del 1979. Sono molte le donne che devono trasferire i contributi all'INPS, perché non possono sostenere le spese di una ricongiunzione verso l'Inpdap anche se conveniente per avere una pensione migliore. Ricordiamo che, in conseguenza del brusco innalzamento dell'età pensionabile da 60 a 65 anni per le donne del pubblico impiego, previsto sempre dal medesimo decreto citato, (ma ormai con la finestra unica si arriva quasi a 66 anni), il Governo aveva promesso di implementare le risorse a favore della maternità e del tempo dedicato alla cura. Promesse rimaste inattuate: anzi, la legge di stabilità 2011 taglia drasticamente le risorse per le politiche sociali;
il decreto-legge n. 78 del 2010 elimina di fatto un pilastro del sistema e colpisce una platea molto più vasta; in pratica limita fortemente la possibilità di passaggio lavorativa dal settore pubblico al settore privato nel momento in cui andrebbe semmai agevolata. In prospettiva questa scelta cade sulle spalle dei precari della pubblica amministrazione. Si pensi a un professore precario a cui fosse data una possibilità di lavorare nel privato, si troverebbe davanti all'alternativa della perdita dei contributi versati all'Inpdap o una ricongiunzione molto onerosa;
finora lavoratori e lavoratrici avevano l'alternativa dell'articolo 1, primo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29, che prevedeva la gratuità. Inoltre, per chi non matura il diritto a pensione presso l'INPDAP (per la quale occorrono 20 anni di contribuzione), senza contribuzione INPS l'articolo 1 della legge n. 29 del 1979 non è applicabile, e la legge n. 322 del 1958 è stata abrogata dal decreto-legge n. 78 del 2010;
le disposizioni previste dai commi da 12-sexies a 12-undecies dell'articolo 12 del citato decreto-legge n. 78 del 2010, infatti, hanno abrogato tutte le norme che prevedevano il trasferimento della contribuzione all'INPS gratuitamente: legge 2 aprile 1958, n. 322 (ricongiunzione delle posizioni previdenziali ai fini dell'accertamento del diritto e della determinazione del trattamento di previdenza e di quiescenza); articolo 3, comma 14, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 562 (Fondo di previdenza per gli elettrici), articolo 28 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450 (fondo di previdenza per i telefonici), articolo 40 della legge 22 novembre 1962, n. 1646 (personale dipendente amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, personale iscritto agli Istituti di previdenza ora INPDAP, personale iscritto all'istituto postelegrafonici (IPOST)), articolo 124 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (dipendenti civili statali, militari in servizio permanente e continuativo), articolo 21, comma 4, e l'articolo 40, comma 3 della legge 24 dicembre 1986, n, 958 (carabinieri, graduati e militari di truppa, sergenti di complemento);
per poter cumulare i contributi ai fini del diritto ad un'unica pensione, è necessario avere almeno tre anni di contribuzione versata in ogni singola gestione o fondo, altrimenti non è possibile effettuare la totalizzazione e comunque non esiste una reale reciprocità tra gli enti, tra i fondi sostitutivi, i fondi professionali e non;
in assenza di una reale riforma sulla totalizzazione è plausibile che ci troveremo quindi in presenza di lavoratrici e lavoratori che non potranno avvalersi della totalizzazione e che saranno costretti a pagare in maniera cospicua al fine di poter utilizzare i contributi che comunque hanno già versato; in caso contrario tali lavoratori e lavoratrici saranno costretti dai costi a rinunciare alla valorizzazione di parte della propria contribuzione ai fini pensionistici proprio quando si sta passando al sistema contributivo;
è necessario sottolineare che nelle gestioni pensionistiche diverse dall'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'INPS non esiste neanche il diritto alla pensione supplementare. Coloro che percepiscono una pensione INPDAP possono godere di una pensione supplementare derivante da contributi versati all'INPS, ma coloro che sono titolari di una pensione INPS non possono avere una pensione supplementare derivante da contributi versati all'INPDAP. Alcune di queste differenze erano motivate proprio dal fatto che la costituzione di posizione assicurativa presso l'INPS (prevista dalla citata legge n. 322 del 1958 ora abrogata) o il trasferimento dei contributi all'INPS (articolo 1 della citata legge n. 29 del 1979) era gratuito. Con le disposizioni contenute nel decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono state cancellate le norme citate senza alcuna sostituzione;
è del tutto evidente, quindi, come la nuova normativa sia pesantemente lesiva dei diritti dei lavoratori e risulti assolutamente scoordinata con le altre norme vigenti distruggendo una parte, fino ad ora ritenuta fondamentale, del nostro sistema previdenziale;
con lo stesso decreto si è creata la totale incertezza del diritto per quanto riguarda le deroghe relative ai lavoratori in mobilità: per la mobilità ordinaria si fa infatti riferimento solo ed esclusivamente alle aree del Mezzogiorno mentre, per la prima volta, si penalizzano i lavoratori in mobilità lunga inserendoli, con gli altri nel conteggio dei 10.000 beneficiari, previsto dall'articolo 12, comma 5 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Ricordiamo che la mobilità lunga è sempre stata esclusa perfino dall'applicazione delle finestre di accesso alla pensione. È del tutto evidente che la norma si configura ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo come una vera e propria lotteria: il limite dei 10.000 beneficiari è infatti insufficiente rispetto all'attuale crisi economica, di conseguenza, ne abbiamo chiesto l'ampliamento, pur in presenza della modifica introdotta dalla legge di stabilità per il 2011 che prevede la possibilità per i lavoratori in mobilità, che hanno raggiunto i requisiti per il pensionamento di prolungare l'istituto fino al raggiungimento della finestra;
al contrario, si sarebbero dovute completare le norme per avere un sistema pensionistico adeguato alle nuove realtà, come previsto dal protocollo sul welfare del 2007. Per esempio, sarebbe stato utile intervenire per migliorare la normativa sulla totalizzazione dei contributi in modo da venir incontro ad un mercato del lavoro che impone frequenti cambiamenti di attività; si dovrebbe predisporre un intervento finalizzato al miglioramento delle prestazioni della gestione separata per i parasubordinati, gli iscritti con partita IVA e i professionisti senza cassa mentre si è scelto, al contrario di imporre ulteriori differenziazioni prive di motivazioni per cui a situazioni simili si impongono regole diverse;
gli interventi normativi previsti dal Governo in questi anni di legislatura, si caratterizzano, infine, per la loro contraddittorietà, per la penalizzazione dei lavoratori prossimi alla pensione nonché per la vaghezza e la continua modifica delle condizioni e presupposti per una vita previdenziale chiara e lineare. I ricorrenti cambiamenti messi in atto a livello legislativo rischiano, dunque, di creare una disaffezione dei lavoratori, delle lavoratrici, ma anche dei datori di lavoro, verso il sistema previdenziale, che rischia il collasso e la perdita progressiva di risorse se non si pone un limite alle continue modifiche in atto;
impegna il Governo:
ad adottare iniziative idonee affinché ogni gestione o cassa previdenziale eroghi, a domanda, una pensione supplementare calcolata con il sistema contributivo per coloro che sono già titolari di pensione;
a prevedere iniziative normative idonee per ripristinare la gratuità della costituzione di posizione assicurativa presso l'INPS;
ad assumere iniziative normative che permettano la reale totalizzazione dei contributi versati;
ad ampliare il tetto di 10.000 domande riferito ai casi di mobilità di cui all'articolo 12, commi 5 e 6, del citato decreto-legge n. 78 del 2010;
ad adottare iniziative normative che, tenendo conto dei mutamenti intervenuti nel mercato del lavoro, in conseguenza dei quali è sempre più frequente il cambiamento di più attività lavorative e di più datori di lavoro nel corso della vita, consentano di arrivare ad un sistema che permetta una completa e gratuita ricostruzione di carriera senza ingiustificate perdite di versamenti contributivi;
a prevedere le opportune iniziative affinché le risorse risparmiate con l'innalzamento dell'età pensionabile delle donne possano essere effettivamente finalizzate al finanziamento di servizi sociali e servizi volti al sostegno della maternità e della conciliazione dei tempi di cura e di lavoro;
a intervenire, anche con specifiche iniziative normative, al fine di consentire la prosecuzione volontaria dei contributi, nonché il trasferimento gratuito dei contributi provenienti da qualunque fondo all'INPS.
(1-00583)
«Gnecchi, Damiano, Lenzi, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru, Villecco Calipari, Agostini, Baretta, Bocci, Braga, Brandolini, Carella, Marco Carra, Concia, Coscia, De Biasi, De Pasquale, Esposito, Farinone, Ferrari, Froner, Ghizzoni, Giovanelli, Laganà Fortugno, Lucà, Marchi, Marchignoli, Marchioni, Mariani, Miotto, Motta, Murer, Pedoto, Rugghia, Samperi, Scarpetti, Siragusa, Strizzolo, Tullo, Vannucci, Velo, Vico, Borghesi, Paladini, Aniello Formisano, Narducci».