ATTO CAMERA

MOZIONE 1/00558

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 427 del 01/02/2011
Abbinamenti
Atto 1/00451 abbinato in data 08/02/2011
Atto 1/00488 abbinato in data 08/02/2011
Atto 1/00541 abbinato in data 08/02/2011
Atto 1/00543 abbinato in data 08/02/2011
Atto 1/00551 abbinato in data 08/02/2011
Atto 1/00553 abbinato in data 08/02/2011
Atto 1/00554 abbinato in data 08/02/2011
Atto 1/00559 abbinato in data 08/02/2011
Firmatari
Primo firmatario: TABACCI BRUNO
Gruppo: MISTO-ALLEANZA PER L'ITALIA
Data firma: 01/02/2011
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PISICCHIO PINO MISTO-ALLEANZA PER L'ITALIA 01/02/2011
CALGARO MARCO MISTO-ALLEANZA PER L'ITALIA 01/02/2011
LANZILLOTTA LINDA MISTO-ALLEANZA PER L'ITALIA 01/02/2011
MOSELLA DONATO RENATO MISTO-ALLEANZA PER L'ITALIA 01/02/2011
VERNETTI GIANNI MISTO-ALLEANZA PER L'ITALIA 01/02/2011
BRUGGER SIEGFRIED MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE 01/02/2011


Stato iter:
08/02/2011
Fasi iter:

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 08/02/2011

RITIRATO IL 08/02/2011

CONCLUSO IL 08/02/2011

Atto Camera

Mozione 1-00558
presentata da
BRUNO TABACCI
testo di
martedì 1 febbraio 2011, seduta n.427

La Camera,

premesso che:

il patrimonio immobiliare della difesa può contare ad oggi su circa 18.500 abitazioni collocate su tutto il territorio nazionale: di queste circa 5.000 unità sono riconosciute ad utenti cosiddetti sine titulo, tra cui vi rientra anche personale militare in quiescenza che corrisponde un canone mensile non negoziato né negoziabile, variabile tra i 400 e i 1.200 euro;

pertanto, risultano essere circa 35 milioni di euro annui le entrate su cui il Ministero della difesa può contare e che derivano dalle sopra indicate risorse;

l'articolo 2, comma 627, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008), le cui previsioni sono ora confluite nell'articolo 297, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. ha stabilito che il Ministero della difesa predisponesse, con criteri di semplificazione, di razionalizzazione e di contenimento della spesa, un programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio;

l'articolo 306, comma 3, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, pur prevedendo la possibilità di vendita di quella aliquota di alloggi non ulteriormente utili per soddisfare le esigenze della difesa, riconosce il diritto di continuazione della locazione agli utenti che non possono sostenerne l'acquisto, «assicurando la permanenza negli alloggi dei conduttori delle unità immobiliari e del coniuge superstite, alle condizioni di cui al comma 2, con basso reddito familiare, non superiore a quello determinato con il decreto ministeriale di cui al comma 2, ovvero con componenti familiari portatori di handicap, dietro corresponsione del canone in vigore all'atto della vendita, aggiornato in base agli indici Istat»;

nel maggio 2010 è stato adottato il decreto ministeriale n. 112, recante regolamento per l'attuazione del programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio per il personale militare:

l'articolo 7 del sopra indicato decreto ministeriale stabilisce che gli alloggi di servizio non più funzionali sono alienati, con diritto di prelazione per il conduttore. In antitesi rispetto al diritto di continuità della locazione chiaramente già sancito dalla legge finanziaria per il 2008, ai conduttori che abbiano manifestato la volontà di continuare nella conduzione dell'alloggio è riconosciuto il diritto di usufruire di un contratto di locazione che abbia la durata di nove anni, se il reddito del nucleo familiare non è superiore a 19.000 euro, ovvero a 22.000 euro nel caso di famiglie con componenti ultrasesssantacinquenni o disabili, o di cinque anni, se il reddito del nucleo familiare è superiore a quello sopra indicato, ma non superiore a quello determinato dal decreto di gestione annuale;

in questa prospettiva, si aggiunge la ratio dell'articolo 6, comma 21-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, che prevede che, a decorrere dal gennaio 2011, venga ridefinito il canone di occupazione dovuto dagli utenti sine titulo in atto, conduttori di alloggi non compresi tra quelli posti in vendita, fermo restando per l'occupante l'obbligo di rilascio entro il temine fissato dall'amministrazione, anche se in regime di proroga. Tale ridefinizione del canone sarà operata sulla base dei prezzi di mercato, ovvero, in mancanza di essi, delle quotazioni rese disponibili dall'Agenzia del territorio, del reddito dell'occupante e della durata dell'occupazione,

impegna il Governo:
ad assumere iniziative normative finalizzate a prevedere che le eventuali maggiorazioni di canone, rispetto a quello già in vigore, derivanti dall'attuazione dell'articolo 6, comma 21-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, non siano applicabili nei confronti degli utenti con reddito familiare annuo lordo non superiore a quello fissato annualmente con decreto del Ministro della difesa, tenendo conto della sostenibilità dei nuovi canoni da introdurre in relazione ai redditi complessivi familiari dei conduttori degli alloggi;

ad assumere iniziative, anche normative, volte a chiarire che l'applicazione di qualunque variazione di canone abbia efficacia solamente a partire dalla data di notifica al conduttore del nuovo canone in tal modo determinato;

a prevedere - mediante apposite iniziative normative - la sospensione dei recuperi forzosi previsti all'articolo 2, comma 3, del citato decreto ministeriale n. 112 del 2010, sino all'adozione del decreto di trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato degli alloggi da alienare;

ad assumere iniziative per riconoscere agli occupanti di alloggi sine titulo ultrasessantacinquenni la facoltà di poter continuare nella conduzione dell'immobile mediante l'acquisizione di un usufrutto a vita, secondo quanto previsto dal decreto n. 112 del 2010, articolo 7, comma 4.

(1-00558)
«Tabacci, Pisicchio, Calgaro, Lanzillotta, Mosella, Vernetti, Brugger».