ATTO CAMERA

MOZIONE 1/00554

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 426 del 31/01/2011
Abbinamenti
Atto 1/00451 abbinato in data 31/01/2011
Atto 1/00488 abbinato in data 31/01/2011
Atto 1/00541 abbinato in data 31/01/2011
Atto 1/00543 abbinato in data 31/01/2011
Atto 1/00551 abbinato in data 31/01/2011
Atto 1/00553 abbinato in data 31/01/2011
Atto 1/00558 abbinato in data 08/02/2011
Atto 1/00559 abbinato in data 08/02/2011
Firmatari
Primo firmatario: LO MONTE CARMELO
Gruppo: MISTO-MOVIMENTO PER LE AUTONOMIE-ALLEATI PER IL SUD
Data firma: 31/01/2011
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
COMMERCIO ROBERTO MARIO SERGIO MISTO-MOVIMENTO PER LE AUTONOMIE-ALLEATI PER IL SUD 31/01/2011
LATTERI FERDINANDO MISTO-MOVIMENTO PER LE AUTONOMIE-ALLEATI PER IL SUD 31/01/2011
LOMBARDO ANGELO SALVATORE MISTO-MOVIMENTO PER LE AUTONOMIE-ALLEATI PER IL SUD 31/01/2011
MISITI AURELIO SALVATORE MISTO-MOVIMENTO PER LE AUTONOMIE-ALLEATI PER IL SUD 31/01/2011
BRUGGER SIEGFRIED MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE 31/01/2011


Stato iter:
08/02/2011
Fasi iter:

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 31/01/2011

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 31/01/2011

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 08/02/2011

RITIRATO IL 08/02/2011

CONCLUSO IL 08/02/2011

Atto Camera

Mozione 1-00554
presentata da
CARMELO LO MONTE
testo di
lunedì 31 gennaio 2011, seduta n.426

La Camera,

premesso che:

il patrimonio immobiliare abitativo della difesa ammonta a oltre 18.000 alloggi collocati su tutto il territorio nazionale, realizzati nel tempo per le esigenze di servizio dei militari;

nell'ambito di detto patrimonio immobiliare risulta che almeno 5.000 alloggi siano utilizzati da utenti cosiddetti sine titulo, ovvero da personale in quiescenza che corrisponde un canone come definito dall'amministrazione della difesa;

il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ha stabilito che il Ministero della difesa predisponga un programma per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio, anche attraverso la vendita di quelli non più utili, tenuto conto delle esigenze delle Forze armate, pur riconoscendo il diritto di continuazione della locazione agli utenti che non possono sostenerne l'acquisto, «assicurando la permanenza negli alloggi dei conduttori delle unità immobiliari e del coniuge superstite, alle condizioni di cui al comma 2, con basso reddito familiare, non superiore a quello determinato con il decreto ministeriale di cui al comma 2, ovvero con componenti familiari portatori di handicap, dietro corresponsione del canone in vigore all'atto della vendita, aggiornato in base agli indici Istat»;

il decreto ministeriale n. 112 del 2010, recante il regolamento per l'attuazione del programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio per il personale militare, prevede, all'articolo 2, comma 3, il recupero forzoso dei suddetti alloggi;

l'articolo 6, comma 21-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, prevede che, a decorrere dal 1o gennaio 2011, venga ridefinito il canone di occupazione dovuto dagli utenti sine titulo, fermo restando, per l'occupante, l'obbligo di rilascio entro il termine fissato dall'amministrazione, anche se in regime di proroga. Tale ridefinizione del canone sarà operata sulla base dei prezzi di mercato, ovvero, in mancanza di essi, delle quotazioni rese disponibili dall'Agenzia del territorio, del reddito dell'occupante e della durata dell'occupazione,
impegna il Governo:
a prevedere che le eventuali maggiorazioni di canone, da definire all'interno delle fasce minime e medie degli accordi locali, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge n. 431 del 1998 , rispetto a quello già in vigore, derivanti dall'attuazione dell'articolo 6, comma 21-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, non siano applicabili nei confronti degli utenti con reddito familiare annuo lordo non superiore a quello fissato annualmente, sentite le organizzazioni sindacali degli inquilini, con decreto del Ministro della difesa, tenendo conto della presenza di anziani ultrasessantacinquenni e di portatori di handicap gravi, nonché della sostenibilità dei nuovi canoni da introdurre in relazione ai redditi complessivi familiari dei conduttori degli alloggi;

ad assumere iniziative, anche normative, volte a chiarire che l'applicazione di qualunque variazione di canone abbia efficacia solamente a partire dalla data di notifica al conduttore del nuovo canone in tal modo determinato;

ad assumere iniziative finalizzate a garantire la sospensione dei recuperi forzosi previsti all'articolo 2, comma 3, del citato decreto ministeriale, n. 112 del 2010, ciò almeno sino all'emissione del previsto decreto di trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato degli alloggi da alienare;

a riconoscere, anche tramite opportune iniziative normative, alle famiglie occupanti di alloggi sine titulo che vedano la presenza di soggetti ultrasessantacinquenni e/o portatori di handicap gravi, la facoltà di poter continuare nella conduzione dell'immobile mediante l'acquisizione di un usufrutto a vita, secondo quanto previsto dal decreto n. 112 del 2010, articolo 7, comma 4.

(1-00554)
«Lo Monte, Commercio, Latteri, Lombardo, Misiti, Brugger».