ATTO CAMERA

MOZIONE 1/00266

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 243 del 10/11/2009
Abbinamenti
Atto 1/00230 abbinato in data 13/11/2009
Atto 1/00260 abbinato in data 13/11/2009
Atto 1/00275 abbinato in data 13/11/2009
Atto 6/00035 abbinato in data 24/11/2009
Firmatari
Primo firmatario: PEZZOTTA SAVINO
Gruppo: UNIONE DI CENTRO
Data firma: 10/11/2009
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
VIETTI MICHELE GIUSEPPE UNIONE DI CENTRO 10/11/2009
BUTTIGLIONE ROCCO UNIONE DI CENTRO 10/11/2009
VOLONTE' LUCA UNIONE DI CENTRO 10/11/2009
ADORNATO FERDINANDO UNIONE DI CENTRO 10/11/2009
COMPAGNON ANGELO UNIONE DI CENTRO 10/11/2009
CICCANTI AMEDEO UNIONE DI CENTRO 10/11/2009
NARO GIUSEPPE UNIONE DI CENTRO 10/11/2009
RAO ROBERTO UNIONE DI CENTRO 12/11/2009


Stato iter:
24/11/2009
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 13/11/2009
Resoconto PEZZOTTA SAVINO UNIONE DI CENTRO
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 13/11/2009
Resoconto DAL LAGO MANUELA LEGA NORD PADANIA
 
PARERE GOVERNO 24/11/2009
Resoconto PALMA NITTO FRANCESCO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INTERNO)
 
DICHIARAZIONE VOTO 24/11/2009
Resoconto PEZZOTTA SAVINO UNIONE DI CENTRO
Resoconto DI STANISLAO AUGUSTO ITALIA DEI VALORI
Resoconto TOUADI JEAN LEONARD PARTITO DEMOCRATICO
Resoconto DUSSIN LUCIANO LEGA NORD PADANIA
Resoconto GOZI SANDRO PARTITO DEMOCRATICO
Resoconto MECACCI MATTEO PARTITO DEMOCRATICO
Resoconto ZACCARIA ROBERTO PARTITO DEMOCRATICO
Resoconto BONIVER MARGHERITA POPOLO DELLA LIBERTA'
Fasi iter:

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 12/11/2009

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 13/11/2009

DISCUSSIONE IL 13/11/2009

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 13/11/2009

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 24/11/2009

NON ACCOLTO IL 24/11/2009

PARERE GOVERNO IL 24/11/2009

DISCUSSIONE IL 24/11/2009

RESPINTO IL 24/11/2009

CONCLUSO IL 24/11/2009

Atto Camera

Mozione 1-00266
presentata da
SAVINO PEZZOTTA
testo di
martedì 10 novembre 2009, seduta n.243

La Camera,
premesso che:
l'articolo 19 del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra la Repubblica Italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, fatto a Bengasi il 30 agosto 2008 prevede l'intensificazione della collaborazione e la definizione di iniziative volte a prevenire il fenomeno dell'immigrazione clandestina nei Paesi di origine dei flussi migratori;
i pattugliamenti misti delle coste rientrano tra tali iniziative;
tuttavia, tra il maggio e l'agosto 2009, le unità militari italiane sono state attivamente coinvolte in procedure di respingimento diretto verso le coste africane di natanti carichi di migranti senza aver proceduto ad alcuna loro identificazione, aver rilevato le loro condizioni di salute o verificato i requisiti per la concessione della protezione internazionale;
l'articolo 33 della Convenzione di Ginevra del 1951 sui rifugiati prevede il divieto di espellere o respingere - in nessun modo - un rifugiato verso le frontiere dei luoghi ove la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a causa della sua razza, religione, nazionalità, appartenenza ad una determinata categoria sociale o convinzioni politiche (cosiddetto principio di «non refoulement»);
l'articolo 3 della Convenzione ONU contro la tortura (CAT) vieta l'espulsione e il respingimento verso un territorio dove la persona potrebbe subire tortura, trattamento inumano o degradante o dove esista il concreto rischio di essere espulso verso un territorio dove ci sia un rischio di subire tale trattamento;
l'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) dispone un divieto analogo a quello della Convenzione ONU contro la tortura;
l'articolo 14 della Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948 sancisce il diritto di chiedere asilo in caso di persecuzione;
alla Corte per i diritti umani di Strasburgo è stato presentato un ricorso italiano da parte di 24 rifugiati somali ed eritrei respinti dall'Italia il 7 maggio 2009 per la violazione all'articolo 3 della Convenzione europea sui diritti umani ed altri articoli della stessa Convenzione;
l'articolo 4 del Protocollo aggiuntivo n. 4 della CEDU vieta in ogni caso misure di espulsione e di respingimento collettive, ovvero senza provvedimenti individualizzati;
secondo le più recenti interpretazioni la direttiva comunitaria 2003/9/CE che prevede l'obbligo di ammissione alla procedura d'asilo a chi lo richiede, si applica anche quando esiste l'effettivo controllo dell'autorità dello Stato membro sulla persona come, nella fattispecie, il comandante della nave militare;
il Codice frontiere Schengen del novembre 2007 prevede che le operazioni di controllo alle frontiere esterne dell'Unione europea siano fatte nel pieno rispetto degli obblighi derivanti dalla Convenzione di Ginevra sui rifugiati;
durante le citate operazioni di respingimento non risulterebbe esser stato applicato l'articolo 3 del regolamento di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 secondo cui il respingimento deve essere «comunicato allo straniero mediante consegna a mani proprie o notifica del provvedimento scritto e motivato, contenente indicazioni delle eventuali modalità di impugnazione»;
il comma 1 dell'articolo 19 del citato Testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche recita«in nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, sesso, lingua, cittadinanza, religione, opinioni politiche, condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione». Lo stesso articolo, al comma 2, vieta l'espulsione di stranieri minori di anni 18 e di donne in stato di gravidanza o nei 6 mesi successivi alla nascita del figlio. Quest'ultimo divieto con sentenza della Corte di Cassazione del 27 luglio 2000, n. 376 è stato esteso al marito convivente della donna in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio;
tra gli stranieri respinti risulterebbero anche donne in gravidanza e minori e secondo i rappresentanti dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) tra le persone respinte vi sarebbero state persone che avrebbero avuto il diritto di usufruire di protezione internazionale;
inoltre i migranti sarebbero stati respinti verso un Paese in cui non sono riconosciuti i diritti dei rifugiati, non avendo, la Libia ratificato la Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati, né dato attuazione alla Convenzione dell'Organizzazione dell'Unione africana del 1969 sui problemi dei rifugiati in Africa;
la Commissione europea ha chiesto informazioni all'Italia proprio sui respingimenti collettivi, dopo che le procure di Agrigento e Siracusa hanno aperto indagini penali iscrivendo nel registro degli indagati alti esponenti della Guardia di finanza e dopo che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha continuato a ricevere gli esposti di quanti sono stati deportati in Libia;
la presidenza svedese di turno dell'Unione europea è determinata a trovare risposte comuni, e ha assicurato che la «solidarietà» fra gli Stati membri sulle richieste di asilo costituisce una priorità, sulla base del «Patto europeo su immigrazione e asilo» sottoscritto da tutti i Paesi dell'Unione europea nel 2008,
impegna il Governo:

ad una maggiore attenzione e osservanza delle leggi nazionali vigenti e delle normative comunitarie ed internazionali in materia di diritto di asilo e ad evitare il riproporsi in futuro di analoghi episodi di respingimenti collettivi di migranti;
a predisporre sulle unità navali addette al pattugliamento delle coste maggiormente soggette a fenomeni di immigrazione clandestina, l'idonea organizzazione per espletare tutte le procedure atte a consentire l'accoglimento delle domande di asilo;
ad attuare una politica di allontanamento e di rimpatrio efficace, nel rispetto della legalità e della dignità umana;
ad adottare ogni utile iniziativa volta a fornire un maggior sostegno ai Paesi terzi perché potenzino la capacità di sviluppare sistemi propri di asilo e protezione nel rispetto della dignità umana;
a favorire l'approvazione e la realizzazione del programma «Stoccolma» promosso dalla presidenza svedese di turno dell'Unione europea, che ha fatto della cooperazione europea in materia di giustizia, affari interni e immigrazione una delle sue priorità.
(1-00266)
«Pezzotta, Vietti, Buttiglione, Volontè, Adornato, Compagnon, Ciccanti, Naro, Rao».
Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

Africa

asilo politico

Carta dei diritti dell'uomo

classe sociale

Convenzione europea dei diritti dell'uomo

cooperazione europea

diritti umani

diritto umanitario internazionale

immigrazione

norma europea

protezione delle liberta'

situazione sociale

trattamento crudele e degradante