ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/00006/009

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 11 del 29/05/2008
Firmatari
Primo firmatario: BARBATO FRANCESCO
Gruppo: ITALIA DEI VALORI
Data firma: 29/05/2008
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
EVANGELISTI FABIO ITALIA DEI VALORI 29/05/2008


Stato iter:
29/05/2008
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 29/05/2008
RONCHI ANDREA MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO - (POLITICHE EUROPEE)
Fasi iter:

ACCOLTO IL 29/05/2008

PARERE GOVERNO IL 29/05/2008

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 29/05/2008

CONCLUSO IL 29/05/2008

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/6/9
presentato da
FRANCESCO BARBATO
testo di
giovedì 29 maggio 2008, seduta n.011

La Camera,
premesso che:
nell'articolo 4 del decreto legge in esame sono contenute modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; le disposizioni di cui al comma 1, in particolare, riguardano la materia del recupero stragiudiziale di crediti;
la Corte di giustizia delle Comunità europee, decidendo sulla procedura di infrazione n. 2001/5171, ha ritenuto che le disposizioni contenute nel citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza siano in contrasto con il Trattato istitutivo della Comunità europea, costituendo una restrizione della libera prestazione dei servizi (di cui all'articolo 49 del Trattato CE) e della libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro (di cui all'articolo 43 del medesimo Trattato), laddove impongono a chi esercita l'attività di recupero crediti in via stragiudiziale la limitazione dell'attività in ambito provinciale conseguente all'obbligo di richiedere una autorizzazione da parte del questore per ognuna delle province in cui l'agenzia intenda esercitare la propria attività, a meno che venga conferito mandato a un rappresentante autorizzato nelle altre province, nonché l'obbligo di munirsi di una sede, con il connesso obbligo di affissione delle prestazioni consentite, ed infine l'obbligo di munirsi di una sede in ogni provincia;
l'articolo 4 del decreto in esame novella l'articolo 115 del testo unico, aggiungendo tre commi, in base ai quali, in deroga alla disciplina di carattere generale sulle agenzie di affari:
la validità della licenza abilitativa del questore allo svolgimento di attività di recupero stragiudiziale dei crediti non è più limitata ai soli locali indicati nella licenza e non ha limiti territoriali;
si introducono modalità alternative di adempimento degli obblighi di informazione nei confronti del cliente che prescindono dalla disponibilità di locali in ogni provincia nella quale si eserciti l'attività di recupero crediti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di definire con maggiore precisione, in sede di attuazione della disposizione richiamata in premessa, le modalità dell'esibizione o della comunicazione al cliente della licenza da parte delle agenzie di recupero stragiudiziale di crediti, delle relative prescrizioni, nonché delle operazioni consentite e delle tariffe.
9/6/9. Barbato, Evangelisti.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

Corte di giustizia CE

diritto commerciale

diritto di stabilimento

impresa transnazionale

libera prestazione di servizi

polizia

prestazione di servizi

procedura CE d'infrazione

programma scolastico

questore

sicurezza pubblica