Legislatura: 16Seduta di annuncio: 11 del 29/05/2008
Primo firmatario: BARBATO FRANCESCO
Gruppo: ITALIA DEI VALORI
Data firma: 29/05/2008
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma EVANGELISTI FABIO ITALIA DEI VALORI 29/05/2008
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 29/05/2008 RONCHI ANDREA MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO - (POLITICHE EUROPEE)
ACCOLTO IL 29/05/2008
PARERE GOVERNO IL 29/05/2008
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 29/05/2008
CONCLUSO IL 29/05/2008
La Camera,
premesso che:
nell'articolo 4 del decreto legge in esame sono contenute modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; le disposizioni di cui al comma 1, in particolare, riguardano la materia del recupero stragiudiziale di crediti;
la Corte di giustizia delle Comunità europee, decidendo sulla procedura di infrazione n. 2001/5171, ha ritenuto che le disposizioni contenute nel citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza siano in contrasto con il Trattato istitutivo della Comunità europea, costituendo una restrizione della libera prestazione dei servizi (di cui all'articolo 49 del Trattato CE) e della libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro (di cui all'articolo 43 del medesimo Trattato), laddove impongono a chi esercita l'attività di recupero crediti in via stragiudiziale la limitazione dell'attività in ambito provinciale conseguente all'obbligo di richiedere una autorizzazione da parte del questore per ognuna delle province in cui l'agenzia intenda esercitare la propria attività, a meno che venga conferito mandato a un rappresentante autorizzato nelle altre province, nonché l'obbligo di munirsi di una sede, con il connesso obbligo di affissione delle prestazioni consentite, ed infine l'obbligo di munirsi di una sede in ogni provincia;
l'articolo 4 del decreto in esame novella l'articolo 115 del testo unico, aggiungendo tre commi, in base ai quali, in deroga alla disciplina di carattere generale sulle agenzie di affari:
la validità della licenza abilitativa del questore allo svolgimento di attività di recupero stragiudiziale dei crediti non è più limitata ai soli locali indicati nella licenza e non ha limiti territoriali;
si introducono modalità alternative di adempimento degli obblighi di informazione nei confronti del cliente che prescindono dalla disponibilità di locali in ogni provincia nella quale si eserciti l'attività di recupero crediti,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di definire con maggiore precisione, in sede di attuazione della disposizione richiamata in premessa, le modalità dell'esibizione o della comunicazione al cliente della licenza da parte delle agenzie di recupero stragiudiziale di crediti, delle relative prescrizioni, nonché delle operazioni consentite e delle tariffe.
9/6/9. Barbato, Evangelisti.
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