ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/00006/004

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 11 del 29/05/2008
Firmatari
Primo firmatario: PALADINI GIOVANNI
Gruppo: ITALIA DEI VALORI
Data firma: 29/05/2008
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
EVANGELISTI FABIO ITALIA DEI VALORI 29/05/2008


Stato iter:
29/05/2008
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 29/05/2008
RONCHI ANDREA MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO - (POLITICHE EUROPEE)
Fasi iter:

ACCOLTO IL 29/05/2008

PARERE GOVERNO IL 29/05/2008

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 29/05/2008

CONCLUSO IL 29/05/2008

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/6/4
presentato da
GIOVANNI PALADINI
testo di
giovedì 29 maggio 2008, seduta n.011

La Camera,
premesso che:
l'articolo 4 del decreto-legge in esame modifica ed integra le disposizioni in materia di vigilanza privata contenute nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza al fine di recepire quanto disposto dalla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee nella causa C-465/2005, che aveva ritenuto talune delle limitazioni ed autorizzazioni previste dalla disciplina vigente in contrasto con le norme del Trattato CE, e, più in particolare, con i principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi;
la mancanza di un quadro normativo aggiornato per quanto concerne tali attività di vigilanza privata (attività di vigilanza o custodia di beni mobili o immobili per conto di privati o alle dipendenze di enti o di istituti di vigilanza, oppure attività investigativa alle dipendenze di istituti di investigazione.) ha sollecitato la presentazione nel corso delle ultime legislature di diverse proposte di riforma:
nella XIII legislatura furono esaminati undici progetti di legge di iniziativa parlamentare (A.C. 1277 e abb.) e la I Commissione (Affari costituzionali) della Camera nello scorcio finale della legislatura, approvò un testo unificato il cui esame in Assemblea non ebbe tuttavia inizio;
nella XIV legislatura alla Camera furono invece esaminate dieci proposte di legge di iniziativa parlamentare, nonché un disegno di legge di iniziativa governativa, presentato il 25 luglio 2003 recante disposizioni in materia di sicurezza sussidiaria (A.C. 4209). In quella occasione, la I Commissione approvò un testo unificato (A.C. 301-A), il cui esame in Assemblea non si è tuttavia concluso a seguito della fine della legislatura;
la Cassazione ha in molte circostanze riconosciuto alla guardia particolare giurata la qualità di incaricato di pubblico servizio non avente la qualifica di pubblico impiegato, negando il riconoscimento dello status di pubblico ufficiale;
in altre pronunce, peraltro, la Cassazione ha invece rilevato che le guardie particolari giurate hanno compiti circoscritti alla vigilanza e alla custodia delle proprietà mobiliari e immobiliari loro affidate ed in relazione a tali compiti di istituto è loro riconosciuta la qualità di pubblici ufficiali;
quanto alla tutela giuridica riconosciuta agli steward impegnati negli eventi sportivi , si ricorda che l'articolo 6-quater della legge 13 dicembre 1989, n. 401, inserito dal decreto-legge 17 agosto 2005, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge dalla legge 17 ottobre 2005, n. 210, estende anche ai soggetti incaricati del controllo dei titoli di accesso e dell'instradamento degli spettatori nelle manifestazioni sportive ed a quelli incaricati di assicurare il rispetto del regolamento d'uso dell'impianto dove si svolgono dette manifestazioni - purché essi siano riconoscibili come tali e limitatamente alle mansioni svolte - la disciplina prevista dagli articoli 336 e 337 del codice penale per i casi di violenza, minaccia o resistenza a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio;
peraltro come evidenziatosi nel corso dell'esame in Commissione presso l'altro ramo del Parlamento del disegno di legge di conversione del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, recante misure volte a contrastare violenze nelle manifestazioni sportive, nei provvedimenti adottati si è deciso di non procedere all'individuazione della qualificazione giuridica degli addetti alla sicurezza interna degli stadi, preferendosi, al contrario, demandare al Governo tale definizione, e rinviare nel contempo ad una normativa più generale la disciplina della cosiddetta sicurezza sussidiaria;
il tema dell'inquadramento giuridico degli addetti alla sicurezza negli stadi è stato affrontato anche nel corso del successivo esame del provvedimento da parte della Camera ed in tale sede il sottosegretario di Stato per la giustizia ha sottolineato come «la questione dell'individuazione di soggetti privati ai quali attribuire compiti inerenti al rispetto negli stadi delle norme di ordine pubblico debba essere risolta in via generale e non solamente in relazione alle violenze in occasione di manifestazioni sportive». Sulla materia sono stati quindi accettati dal Governo due ordini del giorno, l'uno volto a impegnare il Governo ad una precisa qualificazione giuridica del personale addetto agli impianti sportivi e ad una più specifica regolamentazione del suo status e l'altro a meglio precisare il compito loro attribuito di far rispettare il regolamento dell'impianto sportivo,

impegna il Governo

ad adottare le necessarie iniziative al fine di fornire un compiuto quadro normativo aggiornato per quanto concerne le attività di vigilanza privata.
9/6/4. Paladini, Evangelisti.

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

DL 2007 0041

EUROVOC :

attrezzatura sportiva

diritto alla giustizia

diritto commerciale

libera prestazione di servizi

manifestazione sportiva

personale di servizio

prestazione di servizi

proprieta' mobiliare

pubblico ufficiale

sentenza della Corte CE

servizio pubblico

sicurezza e sorveglianza

violazione del diritto comunitario