ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/05713/007

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 739 del 22/01/2013
Firmatari
Primo firmatario: PAGLIA GIANFRANCO
Gruppo: FUTURO E LIBERTA' PER IL TERZO POLO
Data firma: 22/01/2013


Stato iter:
22/01/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 22/01/2013
DE MISTURA STAFFAN SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (AFFARI ESTERI)
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 22/01/2013

ACCOLTO IL 22/01/2013

PARERE GOVERNO IL 22/01/2013

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 22/01/2013

CONCLUSO IL 22/01/2013

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/05713/007
presentato da
PAGLIA Gianfranco
testo di
Martedì 22 gennaio 2013, seduta n. 739

   La Camera,
   premesso che:
    alla luce dei recenti e ripetuti episodi di uccisione di nostri connazionali impegnati in missioni di pace all'estero, è stata approvata la legge 3 agosto 2004, n. 206, recante «Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice», in favore di tutte le vittime italiane degli atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, compiuti sul territorio nazionale o extranazionale, nonché dei loro familiari superstiti;
    la tutela di tali soggetti ha rappresentato, anche a livello europeo, la stella polare della politica di difesa degli ultimi anni, e fondamentale è stato l'obiettivo di estendere e rendere maggiormente efficaci le misure di sostegno per quanti sono caduti vittime del dovere a causa di atti che, tra l'altro, non trovano alcuna giustificazione nemmeno sul piano del diritto internazionale;
    nell'ambito dei tali benefici, introdotti con il preciso intento di offrire un segnale di sostegno, in termini morali ed economici, alle persone colpite da eventi tragici, grande importanza riveste, in particolare, quello di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, che dispone il diritto al collocamento obbligatorio – con precedenza rispetto alle altre categorie protette e con preferenza a parità di titoli, anche nell'ipotesi in cui già svolgano un'attività lavorativa – della stessa vittima, nonché a favore del coniuge e dei figli superstiti, ovvero dei fratelli conviventi e a carico, qualora siano gli unici superstiti;
    nel perseguimento dello stesso intento di fattivo sostegno verso altre categorie di soggetti altrettanto meritevoli di tutela, la norma in questione è stata successivamente estesa alle vittime del dovere e ai loro equiparati, al personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio per effetto di lesioni di natura violenta riportate nello svolgimento di attività operative a causa di atti delittuosi commessi da terzi, nonché agli orfani o, in alternativa, al coniuge superstite di coloro che siano morti per fatto di lavoro;
    la norma in esame impegna sia i datori di lavoro privati sia tutte le pubbliche amministrazioni, così come specificatamente individuate dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
    la disposizione, oltre alle molteplici difficoltà interpretative e applicative, che rendono problematica la effettiva operatività di questo diritto, non offre tutela a quei nuclei familiari nei quali il coniuge o i figli non possano o non intendano fruire del beneficio, ovvero, addirittura, magari per la giovane età della vittima, tra i superstiti della vittima non siano presenti coniuge e figli ma i soli genitori e i fratelli: in tutti questi casi, infatti, non sussistendo in capo ai fratelli della vittima i requisiti previsti dalla norma in esame perché possano essere titolari del diritto al collocamento obbligatorio, ovvero essere gli unici superstiti conviventi e a carico, di fatto viene meno per tutto il nucleo familiare il sostegno apprestato dallo Stato; i fratelli, infatti, pur essendo i soggetti che costituiscono la principale forza lavoro ancora presente nel nucleo familiare, non potrebbero beneficiare del diritto al collocamento obbligatorio;
    in considerazione delle criticità evidenziate, quindi, risulta quanto mai urgente apportare le opportune modifiche ed integrazioni volte a consentire una applicazione estensiva del beneficio di cui sopra, soprattutto al fine di garantire una tutela piena ed effettiva delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata nonché dei loro familiari,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere, a partire già dai prossimi provvedimenti in materia, forme di tutela del diritto al collocamento obbligatorio di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, a favore dei fratelli delle vittime, anche nei casi in cui non siano gli unici superstiti e non vi sia un rapporto di convivenza o di carico fiscale.
9/5713/7. (Testo modificato nel corso della seduta).  Paglia.