ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/05626/062

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 734 del 13/12/2012
Firmatari
Primo firmatario: GIDONI FRANCO
Gruppo: LEGA NORD PADANIA
Data firma: 13/12/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DESIDERATI MARCO LEGA NORD PADANIA 13/12/2012
BARBATO FRANCESCO ITALIA DEI VALORI 13/12/2012


Stato iter:
13/12/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 13/12/2012
IMPROTA GUIDO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI)
Fasi iter:

ACCOLTO IL 13/12/2012

PARERE GOVERNO IL 13/12/2012

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 13/12/2012

CONCLUSO IL 13/12/2012

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/05626/062
presentato da
GIDONI Franco
testo di
Giovedì 13 dicembre 2012, seduta n. 734

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, all'articolo 8, prevede anche delle modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, Codice della Strada, in particolare prevedendo la facoltà di emettere un'ordinanza per l'uso esclusivo di pneumatici da neve in caso di maltempo. Tale disposizione non sembra certo essere considerata una «misura urgente per la crescita del paese», portando solo un aggravio di spese e di disagi per i cittadini e per le aziende di trasporto;
    intervenendo con una modifica all'articolo 164 del codice della strada si potrebbero invece agevolare numerose imprese di trasporto, che esprimono da anni la necessità di poter applicare un carrello elevatore sul proprio mezzo, senza dover necessariamente dover andare in altri Paesi europei come Austria, Francia, Germania, Gran Bretagna, Olanda per l'omologazione; in Italia, con circolare del Ministro dei trasporti 0982/4203/8 – A078 del 1o settembre 1981, è stata autorizzata, in via sperimentale, l'applicazione di un carrello elevatore sugli autoveicoli destinati al trasporto di cose, per il carico e lo scarico delle merci trasportate dagli stessi autoveicoli, in conformità a quanto previsto dall'articolo del Codice della strada in vigore al momento dell'emanazione della circolare ministeriale;
    l'allestimento in argomento, consistente nella sistemazione di un carrello elevatore sullo sbalzo posteriore di taluni veicoli è da ricondursi ad un carico trasportato a sbalzo;
    l'articolo 164 del Codice della strada attualmente in vigore, dispone, in merito alla sistemazione del carico sui veicoli, che un'eventuale sporgenza longitudinale posteriore del carico è ammessa, nei limiti prescritti, soltanto se trattasi di carico indivisibile, le cui dimensioni non ne consentono la sistemazione all'interno del contenitore di carico del veicolo;
    la normativa francese, (Code de la route, articolo R312-21) non operando alcuna distinzione tra carico divisibile e carico indivisibile, consente evidentemente l'applicazione anche di carrelli elevatori per il carico e scarico merci, purché la sporgenza longitudinale posteriore non superi i limiti fissati dalla suddetta disposizione;
    la Commissione delle comunità europee, nella «Relazione sulla Normativa comunitaria sulle macchine», ha ritenuto che il settore delle macchine costituisca una parte importante del settore della meccanica ed è uno dei pilastri industriali dell'economia comunitaria;
    nell'ottica di un rinnovo degli automezzi nelle classi ecologiche Euro 5, molte imprese italiane che necessitano di veicoli dotati di carrelli elevatori, si stanno spostando nei Paesi europei dove tale omologazione è consentita,

impegna il Governo

a mettere in atto tutte le azioni necessarie, anche di carattere normativo, al fine di consentire nel nostro Paese, analogamente a quanto accade in altri Paesi europei, l'omologazione degli autoveicoli attrezzati con carrelli elevatori sullo sbalzo, così come consentito dalla normativa europea.
9/5626/62Gidoni, Desiderati, Barbato.