Legislatura: 16Seduta di annuncio: 734 del 13/12/2012
Primo firmatario: CONTENTO MANLIO
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'
Data firma: 13/12/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 13/12/2012 IMPROTA GUIDO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI)
ACCOLTO IL 13/12/2012
PARERE GOVERNO IL 13/12/2012
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 13/12/2012
CONCLUSO IL 13/12/2012
La Camera,
visto il decreto-legge recante «ulteriori misure urgenti per la crescita del paese»;
esaminato, in particolare, l'articolo 23 che modifica le disposizioni in materia di società di mutuo soccorso introdotte dalla legge 15 aprile 1886, n. 3818;
atteso che, in seguito alla prescrizione di un obbligo, per dette società, di svolgere esclusivamente le attività di carattere socio-sanitario individuate dalle nuove norme, diverse società di mutuo soccorso attive sul territorio nazionale da diverso tempo, e, in alcuni casi, risalenti addirittura a fine 800, rischiano di dover rinunciare ad attività effettuate a favore delle realtà territoriali in cui operano in quanto non riconducibili a quelle obbligatorie o di dover rinunciare alla forma giuridica utilizzata nel corso dei decenni;
ricordato che tali diverse attività sono state coltivate in settori importanti come l'istruzione e la cultura o comunque, in settori qualificanti per il territorio in cui si sono fin qui esplicate;
ritenuto opportuno procedere ad una verifica delle conseguenze che tali disposizioni possono provocare su numerose società di mutuo soccorso che, grazie all'attività meritevole di intere generazioni, costituiscono ancora oggi un riferimento importante per le realtà territoriali e per la custodia della memoria storica di sodalizi che hanno contribuito alla crescita sociale delle relative comunità e, quindi del Paese,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi della norma sopra richiamata, al fine di verificare la possibilità di assumere ogni iniziativa opportuna allo scopo di consentire che le società di mutuo soccorso che, prima dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni, svolgevano effettivamente la propria attività in settori diversi da quelli esclusivi introdotti con la riforma dell'articolo 1 della legge 15 aprile 1886 n. 3818, possano proseguire in tali attività senza la necessità di procedere a costose trasformazioni degli atti costitutivi e degli statuti e preservando, in tal modo, anche la loro memoria storica.
9/5626/35. Contento.