ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/05626/018

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 734 del 13/12/2012
Firmatari
Primo firmatario: BOSSA LUISA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 13/12/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
D'INCECCO VITTORIA PARTITO DEMOCRATICO 13/12/2012


Stato iter:
13/12/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 13/12/2012
IMPROTA GUIDO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI)
Fasi iter:

ACCOLTO IL 13/12/2012

PARERE GOVERNO IL 13/12/2012

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 13/12/2012

CONCLUSO IL 13/12/2012

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/05626/018
presentato da
BOSSA Luisa
testo di
Giovedì 13 dicembre 2012, seduta n. 734

   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame, all'articolo 14, dispone «Interventi per la diffusione delle tecnologie digitali»;
    nello specifico, al comma 8 si interviene sulla delicata materia dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz;
    in questo senso, al comma 8, alla lettera a), si prevede che: a) i valori di attenzione indicati nella tabella 2 all'allegato B del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 si assumono a titolo di misura di cautela per la protezione da possibili effetti anche a lungo termine eventualmente connessi con le esposizioni ai campi generati alle suddette frequenze nei seguenti casi: 1) all'interno di edifici utilizzati come ambienti abitativi con permanenze continuative non inferiori a quattro ore giornaliere; 2) solo nel caso di utilizzazione degli edifici come ambienti abitativi per permanenze non inferiori a quattro ore continuative giornaliere, nelle pertinenze esterne, come definite nelle Linee Guida di cui alla successiva lettera d), quali balconi, terrazzi e cortili (esclusi i tetti anche in presenza di lucernai ed i lastrici solari con funzione prevalente di copertura, indipendentemente dalla presenza o meno di balaustre o protezioni anti-caduta e di pavimentazione rifinita, di proprietà comune dei condomini);
    l'esclusione dei tetti, anche quando essi hanno pavimentazioni rifinite, e sono quindi chiaramente destinati ad uso da parte dei condomini, rischia di sottrarre il diritto di chi vuole utilizzare queste superficie a non essere sovraesposti a radiazioni;
    al medesimo articolo 8, alla lettera b), si prevede che: «b) nel caso di esposizione a impianti che generano campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz, non devono essere superati i limiti di esposizione di cui alla tabella 1 dell'allegato B del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003, intesi come valori efficaci. Tali valori devono essere rilevati ad un'altezza di m. 1,50 sul piano di calpestio e mediati su qualsiasi intervallo di sei minuti. I valori di cui alla lettera a), invece, devono essere rilevati ad un'altezza di m. 1,50 sul piano di calpestio e sono da intendersi come media dei valori nell'arco delle 24 ore»;
    al medesimo articolo 8, alla lettera c), si prevede che: «c) ai fini della progressiva minimizzazione della esposizione ai campi elettromagnetici, i valori di immissione dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz, calcolati o misurati all'aperto nelle aree intensamente frequentate, non devono superare i valori indicati nella tabella 3 dell'allegato B del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003, detti valori devono essere determinati ad un'altezza di m 1,50 sul piano di calpestio e sono da intendersi come media dei valori nell'arco delle 24 ore»;
    mediare i valori nell'arco delle 24 ore significa non avere un dato attendibile dell'effettiva esposizione dal momento che il traffico della notte è notoriamente scarso mentre quello di giorno e delle ore di punta può essere elevatissimo e, di conseguenza, molto pericoloso; meglio sarebbe mediare la rivelazione su un intervallo massimo di dieci minuti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di approfondire il tema dell'esposizione ai campi elettromagnetici di tetti anche in presenza di lucernai e di lastrici solari e di valutare con più attenzione il tema dell'intervallo di rilevazione dei dati, nei termini sopra riportati, e a valutare la possibilità di un nuovo intervento normativo che vada nella direzione indicata in premessa.
9/5626/18Bossa, D'Incecco.